La validità della procura

il ricorso che presenta la firma del difensore solo nella procura alla lite – cd. “mandato ad litem” -, redatta in calce o margine dello stesso, non è nullo

Con due recenti ordinanze (nn. 19122 e 19123 del 6.9.2010) la Cassazione ha ribadito che il ricorso che presenta la firma del difensore solo nella procura alla lite (mandato ad litem), redatta in calce o margine dello stesso, non è nullo.

In fatto la società contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento notificati dall’ufficio finanziario. I ricorsi della società, i quali erano sottoscritti dalla parte non abilitata a stare in giudizio e la firma del difensore risultava apposta solo nella procura alla lite, non sono stati accolti dai giudici di primo grado e secondo grado.

L’art. 18, c. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che il ricorso alla commissione tributaria deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico ex art. 12, c. 3, dello stesso decreto, salvo che la parte non sia abilitata a stare personalmente in giudizio. Conseguentemente la mancanza di sottoscrizione è causa di inammissibilità del ricorso stabilite dall’ultimo del citato art. 18.

La giurisprudenza ha affermato in diversi pronunciamenti che non è nullo l’atto prodotto dinanzi alla Commissione tributaria nel caso in cui la sottoscrizione del difensore risulti apposta soltanto sotto la certificazione dell’autentica della firma della parte alla procura alla lite, atteso che, in detta ipotesi, la firma del difensore assolve al doppio scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrizione l’atto (Cass. 31 ottobre 2005, n. 21172; 3 ottobre 2006, n. 21326).

Anche la giurisprudenza di merito si è allineata alla predetta tesi affermando l’esclusione dell’inammissibilità del ricorso quando la sottoscrizione del procuratore è apposta solo nella procura alla lite (CTR Lombardia, Sez. X, 8 marzo 2007, n. 8. Cfr. CTR Toscana, Sez. XXV, 11 settembre 2007, n. 44; CTP Aosta, Sez. V, 23 maggio 2003, n. 5). Pertanto la sottoscrizione del difensore per autentica della firma del ricorrente apposita in calce alla delega esplica i suoi effetti, non solo sulla autenticità di tale firma, ma anche sull’intero ricorso (CTR Toscana, Sez. XXVII, 15 gennaio 2008, n. 54). Per altro verso, il fatto che nel ricorso sia contenuto il mandato al difensore, nonché quest’ultimo abbia presenziato nel giudizio di primo grado e che la domiciliazione è nota all’ufficio delle notifiche, rappresentano tutti elementi che fanno ritenere l’esistenza della tutela professionale e l’osservanza delle norme di legge, risultando ininfluente l’omessa sottoscrizione di accettazione autentica del mandato ad litem (CTR Toscana, Sez. XVI, 26 maggio 2009, n.45). Non è necessario che la procura alle liti sia completamente trascritta nella copia notificata, essendo sufficiente ricorrere ad altri elementi per dare certezza al fatto che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (CTR Lazio, Sez XXIX, 11 marzo 2009, n. 58).

Non può porsi in dubbio, quindi, la provenienza del ricorso dal difensore fornito di valido mandato allorché lo stesso abbia firmato solo nella procura alla lite apposta in calce al ricorso (Cass. 29 novembre 2000, n. 15313).

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di appello “non ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui la mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo, a norma dell’art. 125, primo comma, cod. proc. civ, non determina la nullità dell’atto, sottoscritto solo dalla parte abilitata a stare in giudizio”. La provenienza dell’atto da un difensore provvisto di valido mandato deve essere desumibile comunque da altri elementi, quali il conferimento della procura alle lite, perché in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della firma della parte, redatta in calce o a margine dell’atto, assolve il duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che erroneamente la Commissione tributaria di secondo grado ha giudicato inammissibile il ricorso in primo grado, pur in presenza della firma del difensore in calce alla procura e non anche in calce al ricorso stesso.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

15 ottobre 2010

Enzo Di Giacomo