La prostituzione si tassa comunque

di Roberta De Marchi

Pubblicato il 16 ottobre 2010

la giurisprudenza si sta facendo costante, la prostituzione - non essendo attività illecita - è da considerare fonte di reddito

Già con la sentenza n. 131 dell'11 giugno 2009 (ud. del 9 giugno 2009) della CTP di Reggio nell'Emilia, Sez. I –, i giudici avevano avuto modo di occuparsi di un aspetto particolare dell’accertamento sintetico: la tassazione dei proventi da meretricio (cfr. De Marchi, La prostituzione si tassa sinteticamente ).

Nel caso specifico, i giudici avevano ritenuto che “la Ricorrente svolgesse per professione abituale, ancorché non esclusiva, un attività di lavoro autonomo consistente nell'intrattenere dietro corrispettivo rapporti sessuali con uomini, cioè svolgesse un'attività di meretricio; invero come ci insegna la dottrina il lavoro autonomo risulta caratterizzato dai seguenti elementi: 1) la prevalenza del lavoro personale del prestatore d'opera; 2) l'assenza del vincolo della subordinazione; 3) la libera pattuizione del compenso; 4) l'assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all'esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima; tutti elementi che sono rinvenibili nell'attività svolta dalla Ricorrente; va pertanto affermato che le entrate finanziarie di cui sopra erano originate dalla categoria del reddito di lavoro autonomo”.

Successivamente, con sentenza n. 109 del 3 maggio 2010 (ud. del 25 marzo 2010) la CTR di Roma, Sez. X, ha anche’essa affrontato la questione “prostituzione”, affermando che è compito del contribuente dimostrare che gli incrementi patrimoniali derivano da redditi esonerati da Imposizione ovvero da proventi già sottoposti a tassazione.

Oggi sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20528 dell'1 ottobre 2010 (ud. del 2 marzo 2010). Analizziamo il pronunciamento.


Il pronunciamento della Cassazione

La recente pronuncia della Suprema Corte – sentenza n. 20528/2010 – parte dall’assunto che appare assai poco credibile che l’attività della contribuente consistesse esclusivamente nel servire ai tavoli i clienti dei vari locali dove assume di avere svolto tale servizio.

E ciò in quanto risulterebbe che tale funzione la stessa avrebbe svolto in diversi locali nello stesso giorno. Orbene è di tutta evidenza che tale funzione può essere svolta esclusivamente in un locale, specie se, come nel caso di specie, tali locali restano aperti sino alle prime luci del giorno dopo, e si basano oltre che nel servizio ai tavoli anche con spettacoli ed esibizioni canore”.

Quanto poi all’esercizio dell’attività di prostituta, tale qualificata in concreto l’attività della contribuente, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, per i Giudici della Corte “non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”.

Inoltre, la Corte ritiene ormai superata la risposta all’interrogazione parlamentare del 31.07.1990 del Ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, e in ogni caso tale affermazione non vincola in alcun modo i giudici tributari.


Brevi considerazioni

La Suprema Corte, partendo dal fatto che la vera professione della donna non era quella di cameriera (gli indizi riscontrati erano contro di lei), qualifica l’attività svolta in quella di prostituta.

E pertanto, i redditi provenienti da tale attività, pur biasimabile sul piano morale, vanno considerati derivanti dall’esercizio di una vera e propria attività economica.


16 ottobre 2010

Roberta De Marchi