Il diritto alla copia della sentenza

anche i terzi (rispetto al processo) hanno diritto a chiedere copia di una sentenza tributaria: ecco le regole

La recente circolare n. 9 del 5 ottobre 2010 interviene a chiarire la possibilità nonchè a fornire delucidazioni circa le modalità per il rilascio, da parte delle segreterie giudiziarie, di copia informale delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie a soggetti che non sono stati parte nelle relative controversie.

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver opportunamente riconosciuto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale formatosi sia a livello di Corte Costituzionale che di Cassazione, anche a quei soggetti che non sono stati parte in causa, il diritto soggettivo al rilascio di copia di sentenze emesse dalla commissioni tributarie, fornisce con l’occasione utili chiarimenti alle segreterie.

Divieto di richieste generiche

Le richieste di rilascio delle copie devono essere puntuali ovvero indicare esattamente il numero e l’anno della pronuncia nonché la sezione presso la quale la stessa risulta depositata.

Alle segreterie è, infatti, richiesto di accertare preventivamente che le richieste si riferiscano a sentenze specifiche e, quindi, di non accettare istanze generiche relative a pronunce individuate solo con riferimento a determinati settori o problematiche.

Tutela dei dati identificativi

Per quanto riguarda il rispetto della privacy, in considerazione di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs n. 196/2003, il Ministero dell’Economia e Finanze chiarisce che:

  • nel rilasciare copia della sentenza provvista dell’annotazione (“In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…”) che l’art. 52 pone a garanzia dell’anonimato, il segretario può far firmare al ricevente una ricevuta con l’avvertenza relativa alla presenza della suddetta annotazione sulle cautele da osservarsi in caso di successiva divulgazione della sentenza.

Annotazione che, secondo l’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, è necessaria “in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”;

  • al fine di evitare e prevenire eventuali utilizzi indebiti della sentenza da parte del terzo richiedente, è preferibile che la sentenza rilasciata non contenga gli estremi identificativi dell’atto impugnato nonché dei dati personali relativi alla controversia.

Una cautela quest’ultima che l’Amministrazione finanziaria ritiene opportuna nonostante l’obbligo di rendere anonimi i dati sensibili identificativi del soggetto prevista dal comma 5 dell’art. 52 sia imposto a “(…) chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado” a prescindere dalla predetta annotazione.

Infine viene precisata la necessità che sulle singole copie non autenticate rilasciate vengano riscossi i diritti di copia previsti dall’art. 262 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.p.r. 115/2002.

22 ottobre 2010

Ugo Mangiavacchi