I carichi pendenti nel settore marittimo

la tutela dei crediti tributari e previdenziali nel settore marittimo: il privilegio sulle navi…

L’art. 1, c. 5, del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 73 del 22 maggio 2010, in vigore dal 26 maggio 2010, prevede, al fine di introdurre misure di contrasto alle frodi internazionali, che “le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest’ultima il previo accertamento di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all’assenza di carichi pendenti risultanti dall’Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l’intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all’IPSEMA di cui all’articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo”.

In pratica, tale norma estende all’Istituto di previdenza dei marittimi ( IPSEMA) e all’Agenzia delle Entrate la disciplina di cui agli artt. 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.413, e all’art. 156 del codice della navigazione, “già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme da parte degli enti creditori sopra richiamati” (cfr. schede di lettura del Servizio Studi del Senato n. 217 – maggio 2010).

Le norme richiamate

L’art. 15, della Legge 26 luglio 1984, n. 413, relativa al Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, titolato – Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione – prevede che “non può essere accordata dalle autorità marittime l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave (1) interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all’art. 552 del predetto codice, o dell’avvenuta costituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall’Istituto”.

Il successivo art. 17 – “Notizie relative alla nave, all’armamento e alla proprietà” – dispone che gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all’Istituto, con tempestività, le notizie concernenti l’armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Quando per provvedimento giudiziale avverso l’armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all’Istituto affinché questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.

L’obbligo previsto sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

Dal canto suo, l’art. 156 del Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n.1327, e successive modificazioni ed integrazioni – titolato “ Autorizzazione alla dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione “ – prevede che il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave.

Il comma 2 dispone che l’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell’ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

La pubblicazione e’ ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l’ufficio di iscrizione formali opposizioni con l’indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e’ vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

L’ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’articolo 149 e’ consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell’articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell’articolo 163 del presente codice, nonchè dell’articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

Il comma 9 prevede che “Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro Paese dell’Unione europea deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonchè pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali”.

I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell’unità.

La tutela dei crediti tributari

Il comma 5, dell’art. 1, del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 73 del 22 maggio 2010, subordina (cfr. schede di lettura del Servizio Studi del Senato n. 217 – maggio 2010) il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera, cioè al trasferimento e cancellazione dai registri, per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei richiamati crediti contributivi, assistiti da privilegi su beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista fiscale, qualora dalle verifiche effettuate all’Anagrafe tributaria dovessero emergere carichi pendenti, la società debitrice dovrà rilasciare idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un’azienda od istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto od impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate.

Il certificato di carichi pendenti

Si rileva che con Provvedimento 25 giugno 2001 sono stati approvati i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, nonchè le istruzioni per gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

La certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria va rilasciato entro trenta giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.

Sul punto sono da guida le istruzioni fornite con la circolare n. 41/E del 3 agosto 2010 e con la circolare n.34/E del 25 maggio 2007, cui si rinvia.

NOTA

  1. Tali crediti sono infatti assistiti da privilegio sulla nave e sulle sue pertinenze, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio, ai sensi dell’art. 552 del codice della navigazione.

  2. Sul punto cfr. il puntuale intervento di Bondì, La regolarità fiscale nel Codice degli appalti pubblici

9 ottore 2010

Gianfranco Antico