Crisi d'azienda: legittimo lo scostamento dai parametri di settore

la fattispecie scaturisce dalla notifica di un avviso di accertamento ad un’azienda napoletana che, in una fase di crisi economica, aveva applicato delle medie di ricarico inferiori a quelle di settore…

IL CASO

La fattispecie scaturisce dalla notifica di un avviso di accertamento ad un’azienda napoletana che, in una fase di crisi economica, aveva applicato delle medie di ricarico inferiori a quelle di settore.

Ciò ha generato un contenzioso con il Fisco, il quale col suddetto avviso, ha paventato la violazione dell’art. 39 c. 1 lett. d), con evasione di ricavi per circa 40 milioni determinati sulla base di una percentuale di ricarico del costo del venduto nella misura del 60% desunta dalla situazione della categoria economia del contribuente.

Nei due giudizi di merito venivano accolte le tesi difensive, in particolare la CTR Campania ha osservato che l’accertamento in questione era illegittimo in quanto non si fondava su circostanze gravi, precise e concordanti, specie per la mancanza di rilievi di sorta sulla regolarità ed attendibilità della contabilità tenuta dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’ Economia e delle Finanze sostengono, in sede di ricorso per cassazione, che la percentuale di ricarico del 60% era quella risultante per le aziende del ramo degli studi di settore e che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a tali parametri integra di per sé una fattispecie di presunzioni gravi, precise e concordanti, che riversa sul contribuente la prova della erroneità dell’accertamento.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando il pregresso, nonché il costante orientamento in tema di percentuali di ricarico.

IL COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Commentando la sentenza n. 19136/2010 si può notare come la Corte di Cassazione afferma un concetto già espresso dalla medesima, ovvero che le medie di settore non possono costituire un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto da provare, essendo le stesse frutto di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei.

Le medie quindi risultano di per sé inidonee ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorre che risulti qualche elemento ulteriore, tra cui:

  • l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore tali da incidere sull’attendibilità complessiva della dichiarazione;

  • -la sussistenza, in riferimento alla situazione specifica del contribuente, di circostanze gravi, precise e concordanti.

I giudici forniscono quindi degli spunti di riflessione riguardo la corretta applicazione delle stime generate dagli studi di settore nell’ambito dell’azione di accertamento e controllo.

In primo luogo vi è da dire che l’art. 10 della L. n. 146 /1998 definisce le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento escludendone l’applicabilità per tutti quei contribuenti che, durante il periodo d’imposta preso in esame, si siano trovati in un periodo di non normale svolgimento della propria attività.

Definito l’ambito degli studi si debbono delineare i contorni dell’accertamento.

Gli studi rappresentano uno strumento presuntivo di determinazione di ricavi e compensi, non sono uno strumento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchiano la loro realtà.

Gli stessi rappresentano una presunzione che può essere posta a base di avvisi di accertamento, ma quanto al loro valore presuntivo, la Corte chiarisce che in presenza di scritture contabili formalmente corrette i dati medi di settore si qualificano come semplici elementi indiziari.

Da soli gli studi non sono in grado di supportare un accertamento induttivo, l’ufficio deve motivare l’accertamento in relazione alla adattabilità e congruità delle risultanze degli studi con riferimento alla specifica situazione del contribuente.

Le presunzioni scaturenti dall’applicazione degli studi non esonerano l’Ufficio dall’obbligo di specificare gli elementi di incoerenza o incongruità rilevati.

Lo scostamento dalle medie di settore non può qualificarsi presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c..

L’art. 62-sexies del D.Lgs 331/1993, convertito con modificazioni, dalla L. 427/1993, rappresenta l’unica norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore e ne condiziona l’impiego al preventivo riscontro di una “grave incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi”.

Per cui una volta che l’ufficio accerta che vi è uno scostamento dagli studi, non può automaticamente procedere all’accertamento ma deve dimostrare , preventivamente e con valide motivazioni, che esiste una “grave incongruenza” ed una volta accertato questo procedere ad accertamento fondandolo su altre presunzioni.

Si può quindi affermare che, in presenza di una contabilità attendibile, la possibilità per l’Ufficio di emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposta a condizioni molto precise e rigorose.

La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo (art. 39, c. 1, lett. d)) qualora la contabilità stessa possa considerarsi inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza e buon senso.

In tali casi è possibile dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, la esistenza di maggior reddito, spostando l’onere della prova a carico del contribuente.

In dottrina, peraltro, vi è stato chi ha mosso alcune riserve sulla scelta operata dal legislatore di collocare la previsione dell’art. 62-sexies nell’art. 39 c. 1 lett. d) essendo più giusto e naturale inserire gli studi nell’ambito di un accertamento di natura induttivo – extracontabile (art. 39 c. 2 D.P.R. 600/73).

Nel caso in esame la Suprema Corte rigetta il ricorso in quanto non rileva, né nella sentenza impugnata né nel ricorso, alcun elemento ulteriore rispetto al dato dello scostamento fra la percentuale di ricarico media del settore e quella risultante dai dati contabili dichiarati dalla Società, né ha rilevato abnormità o irragionevolezza in tale scostamento.

20 ottobre 2010

Leonardo Leo