Via il canone R.A.I. per gli over 75

una recentissima agevolazione per i contribuenti con più di 75 anni e redditi bassi: sarà possibile non pagare il canone RAI e chiedere a rimborso i canoni 2009 e 2010

Con circolare del 20/09/2010 n. 46, l’agenzia delle Entrate ha diramato i necessari chiarimenti in ordine all’abolizione del canone Rai, per gli over 75, prevista dall’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’art. 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La norma

Detta norma dispone che:“a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa”.

L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni dovuti a decorrere dall’anno 2008.

Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per fruire della esenzione, abbia effettuato il versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di una istanza di rimborso.

I requisiti per la fruizione dell’agevolazione

Colui che richiede l’agevolazione deve:

a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );

b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;

c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità.

L’esenzione va riferita all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Nell’ipotesi in cui l’abbonamento alle radioaudizioni venga attivato nel corso dell’anno, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data in cui il predetto contratto viene in essere.

Colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio.

Il limite di reddito, pari ad euro 6.713,98 (516,46 per tredici mensilità), è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Atteso che la norma assume a riferimento il “reddito” e non il “reddito complessivo”, occorre tenere conto “tener conto di ogni reddito che entra nella disponibilità del beneficiario e del suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento dello stesso reddito alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’IRPEF”.

Pertanto, il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è quello dato dalla somma:

  • del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

  • dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

  1. i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

  2. il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

  3. i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni

  4. altri redditi assoggettati a tassazione separata.

La procedura

Per poter fruire dell’esenzione gli interessati devono compilare l’apposito modello, allegato circolare, e pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma 10gevolativi.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.

Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Non sono necessarie nuove dichiarazioni per le annualità successive, dovendo naturalmente provvedere al pagamento qualora non più in possesso dei requisiti previsti.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione, i contribuenti che, prima dell’emanazione delle istruzioni d’Agenzia, hanno già presentato la domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento.

Resta salva, ovviamente la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale documentazione integrativa al fine verificare la spettanza del diritto all’agevolazione in capo al contribuente.

I soggetti che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, in possesso dei requisiti per beneficiare della disposizione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per fruire di tale beneficio, devono consegnare o spedire la dichiarazione di cui sopra entro sessanta giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di pagamento del canone.

La circolare n. 46/2010 ricorda che, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni presentate saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati.

La dichiarazione di esonero dal pagamento del canone RAI potrà essere spedita, alternativamente, :

  • mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino ( alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore).

  • consegnata dall’interessato presso un ufficio locale o territoriale, ove già istituito, dell’Agenzia delle entrate.

Casistica

Per quanto concerne l’anno in corso, per beneficiare dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre la dichiarazione deve essere spedita o consegnata non oltre il 30 novembre 2010.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2010 anche dai soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Sono, inoltre, tenuti alla compilazione della dichiarazione sostitutiva i contribuenti che intendono chiedere il rimborso dei canoni di abbonamento pagati per gli 2008, 2009 e 2010. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione nei periodi per i quali viene chiesto il rimborso, deve essere presentata unitamente alla istanza di rimborso medesima.

Il rimborso del canone corrisposto

Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010, pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione in trattazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza, in carta libera, utilizzando il modello allegato alla circolare, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato.

Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso sono le stesse viste sopra.

Non sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza di rimborso, i contribuenti che, prima della emanazione di queste istruzioni, abbiano già presentato istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per chiedere il rimborso del canone pagato.

Resta ferma la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale documentazione integrativa al fine di accertare il diritto al rimborso spettante al contribuente.

Il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali.

Sanzioni

L’art. 1, c. 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa”. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.

Assistenza ai contribuenti

L’assistenza ai contribuenti è demandata ali Uffici locali o territoriali, ove già istituiti, e ai centri di assistenza multicanale.

24 settembre 2010

Francesco Buetto