Giocando d’anticipo, il legislatore ha emanato una norma interpretativa (art. 14, comma 33, del D.L. 78/2010 (1)) con la quale ha affermato la natura non tributaria della Tariffa per
L’intervento normativo in commento trae forza e legittimazione dal fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con la quale è stata riconosciuta natura tributaria alla Tariffa Rifiuti di cui all’art. 49 del d. lsg. 22/1997, con conseguente inapplicabilità alla stessa dell’IVA, ha limitato lo scrutinio di legittimità costituzionale solo a tale ultima norma “e non anche di quelle relative alla debenza della tariffa integrata ambientale, prevista dall’art. 238 del d.lgs. 152 del
Come si ricorderà, infatti, il predetto intervento giurisprudenziale ha posto fine alla vexata quaestio sulla natura giuridica della TIA (art. 49 del d.lgs. 22/1997), che ha ripetutamente interessato dottrina, prassi e giurisprudenza fin dall’istituzione del prelievo comunale. Al riguardo deve rilevarsi che, mentre la chiara natura tributaria della TARSU ne ha sempre impedito la riconducibilità all’IVA, in mancanza di un’esplicita disposizione che renda soggetta al tributo tale prestazione di servizio, come invece previsto dall’art. 4 del DPR 633/1972, quinto comma, lett.b), con riferimento all’erogazione di acqua e servizi di depurazione, fognatura, gas, energia elettrica e vapore, ancorché svolti da enti pubblici, la soggezione ad IVA della TIA consegue alla sua configurazione come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con ris. n. 250 del 17/06/2008. Ben diverse sono, invece, le conclusioni cui perviene
Non va trascurata la natura esplicitamente interpretativa della novella di cui al citato art. 14 che, a differenza della legge “ordinaria” la quale “non dispone che per l’avvenire” (5), ha invece effetto retroattivo: infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale (6), “va riconosciuto il carattere interpretativo ad una legge la quale, fermo restando il testo della norma interpretata, ne chiarisca il significato normativo e privilegi una delle tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo sia espresso dalla coesistenza di due norme, quella precedente e quella successiva che ne esplicano il significato e che rimangono entrambe in vigore” (7).
Come si è già avuto modo di rammentare (8), il panorama normativo in tema di rifiuti vede oggi coesistere (e configgere!) ben tre diversi corpi legislativi e precisamente:
il d.lgs. 507 del 1993 (articoli da
l’art. 49 del d. lgs. 22/1997 con il quale è stata disposta la soppressione della TARSU a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento approvato con il DPR n. 158/1999, e la contestuale istituzione di una Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) con la quale coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
l’art. 238 del d.lgs. 152/2006 il quale, nel sopprimere
A complicare ulteriormente tale confuso quadro normativo si è aggiunta la “paralisi” operata dall’art. 1, comma 183, lett. a) della legge 296/2007 (e poi proseguita con le successive disposizioni D.L. 208/2008, conv. L. 13/2009 e D.L. 194/2009, conv. L. 25/2010), che ha prorogato il regime di prelievo adottato dai Comuni nel 2006 anche per il 2007/2008/2009, fino al 30/06/2010.
Non può trascurarsi, inoltre, che l’articolo 5, comma 2 quater, del D.L. 194/2009 stabilisce che, ove il regolamento sui criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa integrata ambientale (come previsto dal comma 6 articolo 238 del d.lgs. 152/2006), non venga emanato dal Ministro dell'Ambiente entro il 30/6/2010 (11), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Orbene, dal combinato disposto di tale norma con il quadro normativo preesistente (d. lgs. 507/1993, art. 49 d lgs. 22/1997 e art. 238 d.lgs. 152/2006, nonché il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con DPR 158/1999, secondo il quale tutti i Comuni avrebbero dovuto introdurre
Tale interpretazione, che pur sembrerebbe emergere dalla lettera del citato art. 5, è stata comunque avversata dall’ANCI (13), secondo la quale la tesi che dal 1° gennaio 2010
Alla luce di quanto precede, è abbastanza sorprendente che il legislatore si sia (pre)occupato della natura giuridica e della conseguente giurisdizione di un’entrata locale che resta comunque inapplicabile, per mancanza – appunto – di altri e più rilevanti interventi normativi.
Valeria Fusconi
2 Settembre 2010
(1) La norma in commento così recita: “Le disposizioni di cui all' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.”
(2) Cfr. Corte di Cassazione SS.UU., ord. n. 13894/2009, sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2008 e ordinanze del medesimo giudice n. 395/2007, n. 427, 94, 35 e 34 del 2006 con le quali
(3) Sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 238/2009, vedi interrogazione parlamentare n. 5-01802 Mariani del 22 settembre
(4) Seppure per motivi diversi, anche
(5)Art. 11 delle preleggi
(6) Sent. n. 455/1992
(7) La legge interpretativa, quindi, è caratterizzata da vari elementi, quali la immodificabilità del testo interpretato, la scelta di uno dei possibili significati, la coesistenza delle due norme e la loro sovrapposizione, senza alcun effetto abrogativo e con un carattere innovativo intrinseco, in quanto si eliminano tutti gli altri possibili significati diversi da quello scelto dal legislatore. Affinché una norma interpretativa ad efficacia retroattiva possa considerarsi costituzionalmente legittima è necessario che: a) la stessa si limiti a chiarire la portata di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti un’opzione ermeneutica non desumibile dalla ordinaria esegesi della stessa; b) l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza della illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi.
(8) Sul punto, sia consentito il rinvio a FUSCONI,
(9) L’ampliamento ai rifiuti esterni avviene ad opera dell’art. 3, comma 68, lett. b), della legge 569/1995 e del successivo art.31, comma 23, della legge 448/1998 che ne ha aumentato l’incidenza percentuale (dal %% al 15%).
(10) I rifiuti “esterni” consistono in immondizie prodotte dalle aree pubbliche o ad uso pubblico, anche temporaneo, mentre quelli “interni” provengono dai fabbricati, a qualunque uso adibiti.
(11) Tale data è stata introdotta dalla legge 25/2010, che ha convertito il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , rispetto alla data precedente fissata al 30 giugno 2009.
(12) Cfr. VILLANI,
(13) in Commercialista telematico di marzo 2010