Estensione della Tremonti-ter ai componenti indispensabili dei beni agevolati

una buona notizia per i contribuenti: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve includersi nel valore dell’investimento agevolabile il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto di componenti indispensabili al funzionamento dei macchinari rientranti nella Tremonti-ter

Con la risoluzione numero 91/E del 17 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve includersi nel valore dell’investimento agevolabile il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto di componenti indispensabili al funzionamento dei macchinari rientranti nella Tremonti-ter.

L’articolo 5 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010 (c.d. Tremonti-ter). Più precisamente, l’articolo 5 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “1. E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. 3-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un’apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all’attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti”.

L’Amministrazione Finanziaria, con la circolare numero 44/E del 27 ottobre 2009, al punto 2.3, ha puntualizzato che pur essendo la tabella ATECO 2007 una classificazione delle attività economiche finalizzata a contraddistinguere con un “codice” il tipo di attività svolta da un soggetto economico (es. fabbricazione di macchinari e apparecchiature), ai fini dell’agevolazione rileva esclusivamente l’investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa. Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede abbia un “codice attività” risultante dalla “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività” ai fini IVA (quale attività prevalente o non prevalente) appartenente alla divisione 28. Ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28) indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).

Con l’istanza di interpello oggetto della risoluzione in commento, un contribuente ha chiesto all’Amministrazione Finanziaria se debbano essere inclusi nella Tremonti-ter anche i costi relativi all’acquisto di componenti indispensabili per il funzionamento dei beni agevolabili inclusi nella divisione 28, ancorché, però, tali componenti non rientrino in quest’ultima classificazione.

L’istanza di interpello

Più precisamente, l’istante ha comunicato di aver acquistato particolari misuratori fiscali costituiti da:

  • unità centrale registratore di cassa (PC) che gestisce tutte le altre componenti e in cui risiede il software applicativo fiscale (compreso nella divisione 28.23.0);

  • scanner da banco utilizzato dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti (compreso nella divisione 26.20);

  • scanner manuali utilizzati dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti voluminosi (compreso nella divisione 26.20);

  • touch screen operatore utilizzato dalla cassiera per la digitazione dei codici a barre dei prodotti e per eseguire le operazioni di incasso (compreso nella divisione 26.20);

  • display cliente (elemento obbligatorio per legge) per informare il cliente sul prezzo del prodotto (compreso nella divisione 26.20);

  • self scanning utilizzato dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati (compreso nella divisione 26.20);

  • stampante fiscale di scontrino (compreso nella divisione 26.20);

  • pin pad pagamento per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat (compreso nella divisione 26.20);

  • cassetto portadenaro (compreso nella divisione 26.20).

Inoltre, l’istante ha effettuato anche un secondo tipo di investimenti attraverso l’acquisto di impianti di riscaldamento e di condizionamento, che possono essere distinti in tre parti:

  • un sistema che genera o sottrae calore trasferendolo a un fluidotermovettore quale acqua, gas o aria (compreso nella divisione 28.21 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento; i sistemi che consentono il condizionamento sono, invece, espressamente elencati nella categoria 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione);

  • una distribuzione del fluido termovettore dal luogo di generazione al luogo di utilizzazione (attraverso componenti compresi nelle divisioni 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche – 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori – 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole);

  • un distributore del caldo/freddo nell’ambiente per riscaldamento/condizionamento (compreso nella divisione 28.21.29 nonché per quanto riguarda il condizionamento ambientale nella divisione 28.25.00).

Tutti i predetti componenti degli impianti sono inclusi nella divisione 28, per cui non si pone alcun problema circa l’inclusione nel beneficio fiscale in oggetto, ma l’istante ha fatto presente che, invece, i tubi, i canali ed i cablaggi per far transitare il predetto fluido e far quindi funzionari gli impianti sono inclusi nella divisone 24, mentre l’installazione di tale impianti è prevista nella divisione 43 di ATECO 2007.

La soluzione del Fisco: agevolabili anche i componenti indispensabili al funzionamento dei macchinari

L’Amministrazione Finanziaria, rispondendo al quesito posto dall’istante con l’interpello in oggetto, ha innanzitutto richiamato la predetta circolare 44/E, con la quale era già stato precisato che “Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione”.

Pertanto, sulla base di quanto esposto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che devono ritenersi ammissibili all’agevolazione de qua anche i costi sostenuti per l’acquisto dei suddetti componenti, ancorché non rientranti nella divisione 28 di ATECO 2007, atteso che senza di essi i misuratori fiscali e gli impianti di riscaldamento/condizionamento agevolabili non potrebbero correttamente funzionare.

Le conclusioni dell’Amministrazione Finanziaria sono, pertanto, che debbano essere ammessi alla Tremonti-ter anche tutti i costi relativi all’acquisto di componenti indispensabili per il corretto funzionamento del bene agevolabile o che ne costituiscano dotazione.

Inoltre, rientrano altresì nell’agevolazione anche i relativi oneri di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere, quali le spese di installazione e trasporto ma non quelle per la realizzazione di strutture edili di sostegno dei beni agevolabili, in quanto escluse dagli “oneri accessori” ex art. 110, c. 1, lettere a) e b), del TUIR.

28 settembre 2010

Alessandro Borgoglio