Come nasce il caso
La vicenda nasce nel 2003 quando un Comune della provincia di Bolzano aveva, con delibera di Giunta, dichiarato che un suo concittadino non poteva dimorare in quella abitazione per la maggior parte dell’anno mentre la moglie e le figlie abitavano in un altro immobile a Bolzano usufruendo delle agevolazioni ICI; di conseguenza gli avevano negato, ai sensi del regolamento comunale sull’ICI, la possibilità di applicare l’aliquota ridotta allora prevista per le abitazioni principali.
Avverso la sentenza dei giudici di secondo grado il Comune della provincia di Bolzano ricorre in Cassazione.
La potestà dei Comuni in materia di ICI
In forza dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i Comuni possono disciplinare con regolamento l'applicazione dell'ICI, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Per quanto non previsto dal regolamento comunale si applicano le disposizioni di legge vigenti, cioè quelle contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.
In sintesi con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i Comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 58, e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in Comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
L’esclusione ICI prima casa
Con il D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008 l’esecutivo di Governo ha disposto in via d’urgenza l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’esenzione interessa l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo la definizione accolta dall’art. 8, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 , il quale fa riferimento all’unità nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Si evidenzia che per la definizione di abitazione principale il comma 2, dell’art. 1 del citato decreto legge rinvia a quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina il tributo. Tale norma stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. Quest’ultima norma ha introdotto, infatti, una presunzione relativa che legittima l’equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione che venga dato spazio alla prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica. È opportuno sottolineare che il rinvio alle disposizioni concernenti l’abitazione principale deve ritenersi effettuato all’intera disciplina di tali immobili, circostanza che induce ad affermare che l’esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l’unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.
Con la circolare n.1/DF del 4 marzo 2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale – ha rivisto le posizioni assunte con la risoluzione n. 12/DPF del 5 giugno
Il Dipartimento sostiene in particolare, come si evince, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto-legge in oggetto, che le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
L’orientamento dei giudici della Cassazione
Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento
In base a tale disposizioni, secondo
Il concetto di abitazione principale contenuta nel decreto istitutivo dell’ICI richiama quello tradizionale di “residenza della famiglia” desumibile dal primo comma dell’articolo 144 del Codice Civile dove si afferma che ”I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenza di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”; è del tutto legittima, secondo i giudici di legittimità, l’applicazione dell’elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per residenza della famiglia, da tenere distinta “dai luoghi di eventuali domicili fissati altrove ai sensi dell’articolo
Secondo
Federico Gavioli
4 Settembre 2010