Non è automatica la riduzione della T.A.R.S.U.

le riduzione della TARSU si possono applicare solo dopo la presentazione dell’apposita denuncia (Federico Gavioli)

Non è automatica la riduzione di un terzo della TARSU in caso di mancata denuncia; la Corte di Cassazione, sez. tributaria, con sentenza del 3 marzo 2010, n.5036, afferma che la riduzione ai fini della TARSU non spetta in maniera automatica in base alla semplice sussistenza delle situazioni di fatto previste dalla legge, ma è condizionata dalla presentazione della denuncia di produzione di rifiuti ovvero dalla denuncia di variazione.

E’ appena il caso di evidenziare che, comunque, la riduzione ha effetto dall’anno successivo.

La vicenda ha origine a seguito del ricorso di due contribuenti che si erano opposti agli avvisi di accertamento, maggiorati di interessi e sanzioni, notificati dal Comune per il periodo 1997/2000, con riferimento alla TARSU, per un appartamento, un magazzino e due cantine.

I soggetti interessati nel ricorso proposto sostenevano che il primo immobile era adibito ad abitazione e veniva utilizzato in modo discontinuo; il secondo non era affatto usato, mentre le due cantine non potevano produrre rifiuti, anche per l’uso particolare cui erano destinate. In conseguenza di quanto affermato chiedevano l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi dall’ente locale sul presupposto che:

  1. per l’abitazione doveva essere applicata la tariffa di quelle stagionali;

  2. per il magazzino si trattava di immobile esente ;

  3. per le cantine al massimo la tassa doveva essere applicata nella misura del 25%.

La Commissione provinciale tributaria rigettava l’atto introduttivo del ricorso e, avverso la relativa decisione, i contribuenti proponevano appello in C.T.R..

La C.T.R. Lazio annullava parzialmente gli avvisi di accertamento emessi dall’ente locale, facendo presente che in realtà la tassa in questione doveva essere calcolata in riferimento alla quantità effettiva di rifiuti prodotti, che, nella specie, doveva ritenersi ridotta, trattandosi di abitazione stagionale, e pertanto l’importo doveva essere diminuito di un terzo per obbligo di legge; l’amministrazione comunale, doveva pertanto attenersi a tali parametri, anche secondo i principi di diritto comunitario.

Avverso la sentenza della C.T.R. il Comune ricorreva in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione ritengono che siano fondate le rimostranze mosse dal Comune inerenti la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n.507/1993, articolo 66 e articolo 70.

Il D.Lgs. n.507/1993 , all’articolo 66, afferma che la TARSU può essere ridotta di un importo non uperiore ad un terzo nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

Il citato decreto legislativo prevede che i soggetti tenuti al pagamento del tributo devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Secondo la Corte di Cassazione i giudici di merito non avevano tenuto in debita considerazione che il legislatore ha previsto la riduzione di un terzo della tariffa, ma che in ogni caso, tale agevolazione è condizionata comunque alla presentazione della denunzia di produzione di rifiuti o della variazione, che nel caso in esame non era mai stata effettuata.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, c. 1, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), tuttavia:

  • sia le deroghe alla tassazione indicate nel medesimo art. 62, c. 2;

  • sia le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto.

Invece i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l’ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall’anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima, sicché nessuna agevolazione poteva essere invocata dai contribuenti alla luce delle suindicate considerazioni.

Quali conclusioni

I giudici di legittimità rilevano, nella sentenza n.5036/2010 oggetto del presente commento, che la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 507/1993, art. 79, c. 2, non comportavano l’illegittimità delle delibere tariffarie adottate dal Comune ricorrente in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina. Per i giudici di legittimità i predetti termini non hanno carattere perentorio, e quindi nessun obbligo di adeguamento era configurabile a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che i contribuenti non erano liberati da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, posto che invece la tariffa precedentemente vigente continuava a trovare applicazione, ai sensi del citato D.Lgs. n. 507/93.

La Corte di Cassazione sentenzia che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata.

20 agosto 2010

Federico Gavioli