Il frazionamento dell’abitazione principale; detrazione 36% familiare convivente; detrazione interessi passivi per sostituzione di mutuo prima casa; imponibilità dell’immobile situato all’estero; erogazioni liberali in favore di partiti politici

le interessantissime e praticissime risposte ai quesiti del dott. Antonio Gigliotti

 

QUESITO N. 1: Il frazionamento dell’abitazione principale

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2007 un immobile da adibire ad abitazione principale. Alla fine del 2009, tale immobile è stato frazionato ricavandoci due appartamenti.

Nel corso del 2010 uno dei due appartamenti verrà veduto si chiede se la plusvalenza debba essere assoggettata a tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986.

RISPOSTA

L’art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir annovera, tra i redditi diversi, “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.

Il legislatore, con tale disposizione legislativa, ha voluto tassare le plusvalenze realizzate attraverso le cessioni di immobili poste in essere con finalità speculative.

Secondo il legislatore, la finalità speculativa si ha quando l’arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni. Tale presunzione viene meno, però, nell’ipotesi in cui la cessione infraquinquennale riguardi un’unità immobiliare urbana che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la vendita sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 219 del 30.05.2008), “la plusvalenza derivante dalla vendita dell’appartamento, qualora ricorrano presupposti di esclusione previsti, non concorre alla formazione del reddito, a prescindere che la cessione dell’immobile avvenga in modo unitario o frazionato”.

Per il contribuente indicato nel quesito la cessione di uno dei due appartamenti non deve essere, pertanto, assoggettata a tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986.

QUESITO N. 2: Detrazione 36% familiare convivente

Nel 2005 il figlio usufruisce delle detrazione del 36% per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà del padre con cui conviveva, ripartendo la detrazione in 10 anni. Nel corso del 2009, il figlio acquista una nuova casa e si trasferisce cambiando, quindi, la propria residenza. Si chiede se ciò comporti la perdita della detrazione per le quote rimanenti.

RISPOSTA

Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero, possono fruire della detrazione IRPEF nella misura del 36% anche i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) del proprietario o detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi.

A tal fine, è necessario che le fatture siano intestate al familiare convivente ed i bonifici di pagamento dallo stesso eseguiti.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 02.05.2002, n. 136/E, la situazione di convivenza deve sussistere “nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, con l’inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori … L’individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere infatti operata, con carattere di definitività, al momento dell’invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione finanziaria”.

Di conseguenza, nel caso in esame, il figlio può continuare ad usufruire della detrazione del 36% per le quote residue, ancorché lo stesso non risulti più convivente con il padre.

QUESITO N. 3: Detrazione interessi passivi per sostituzione di mutuo prima casa

Nel caso in cui due coniugi stipulino un mutuo ipotecario per l’acquisto della “prima casa” e, successivamente, tale mutuo originario venga sostituito con un nuovo mutuo contratto da uno solo dei coniugi, il coniuge mutuatario può detrarre per intero il 19% degli interessi passivi derivanti da quest’ultimo mutuo?

RISPOSTA

L’art. 15, c. 1, lett. b), del Tuir prevede una detrazione d’imposta, nella misura del 19%, degli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore ad euro 4.000 (importo fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 202, della legge n. 244 del 2007).

Il beneficio fiscale in esame è riconosciuto anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir.

Se il nuovo mutuo è d’importo superiore alla residua quota di capitale incrementato degli oneri accessori, la detrazione spetta nei limiti della predetta quota.

QUESITO N. 4: Imponibilità dell’immobile situato all’estero

Un contribuente è proprietario di un immobile situato in Germania acquistato nel 2007. Tale immobile è stato venduto nel corso del 2009. Si chiede se la plusvalenza conseguita sia imponibile in Italia e, quindi, debba essere dichiarata nel modello Unico 2010 PF.

RISPOSTA

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 143/E del 21.06.2007, ha affermato che “ai sensi dell’ art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili, sono tassabili come redditi diversi … se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualità di lavoratore dipendente…. L’ art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir, non limita la previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia. Pertanto, anche la cessione di immobili situati all’ estero e’ atto idoneo a far emergere plusvalenze tassabili in capo al possessore dell’ immobile residente in Italia”.

Nel caso in esame, poiché l’immobile è stato posseduto dal cedente per un periodo inferiore a 5 anni, la plusvalenza conseguita assume rilevanza fiscale e, pertanto, va dichiarata.

QUESITO N. 5: Erogazioni liberali in favore di partiti politici

L’articolo 15 del Tuir, comma 1-bis), prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante versamento bancario o postale.

Si chiede di conoscere se è possibile effettuare la detrazione in caso di versamento in favore di un partito politico effettuato mediante un conto corrente postale recante la causale “tesseramento”.

RISPOSTA

L’art. 15 c. 1 –bis del Tuir dispone che “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici compresi tra € 51,65 e 103.291,38 effettuate mediante versamento bancario e postale”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24/2004), per “erogazioni liberali in denaro devono intendersi donazioni effettuate senza alcuna controprestazione. Al contrario, il versamento per il tesseramento o quota associativa, viene effettuato a fronte del diritto di manifestare l’appartenenza al partito nonché di partecipare alle vicende dell’associazione partitica stessa (come l’elezione degli organi rappresentativi)”.

Il versamento, indicato nel quesito, effettuato a fronte del tesseramento non rientra, pertanto, tra le erogazioni che danno diritto alla detrazione.

2 agosto 2010

Antonio Gigliotti