Cambiano ancora le regole per la rateizzazione dell’adesione

un riassunto delle novità apportate dalla manovra estiva alle procedure deflattive del contenzioso tributario

Come è noto, al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione mediante, con l’art. 3, cc. 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono state apportate alcune rilevanti modifiche normative a vari istituti.

In particolare, una delle modifiche riguarda l’istituto della conciliazione giudiziale, previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, coerentemente, la disciplina dell’accertamento con adesione, di cui all’art. 8, c. 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il decreto interviene sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell’ambito della conciliazione giudiziale e dell’accertamento con adesione.

Nella specie, sono stati modificati il comma 3 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – concernente la conciliazione giudiziale – ed il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 – concernente l’accertamento con adesione -, al fine di escludere la prestazione di garanzia nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima non sia superiore a 50.000 euro.

L’intervento normativo ha lo scopo di non imporre oneri gravosi al contribuente, quando l’importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante, per agevolare altresì le definizioni.

Riaffrontiamo la questione, alla luce delle ultime modifiche apportate dalla Manovra economica 2010, esclusivamente in materia di accertamento con adesione, – art. 52 bis del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010 -.

L’accertamento con adesione

L’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, che disciplina l’accertamento con adesione, a seguito delle modifiche introdotte dal cd. Decreto incentivi dispone che “sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (…)”.

In pratica, la fideiussione è necessaria solo se l’ammontare delle rate successive alla prima è superiore a 50 mila euro.

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, conv. con modif. in L.n.122 del 30 luglio 2010 – art. 52-bis – oggi prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di grado per un valore, accettato dall’amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione”.

Di fatto, l’eventuale fideiussione, necessaria solo se l’ammontare delle rate successive alla prima è superiore a 50 mila euro, può essere convertita dalla concessione di ipoteca volontaria di primo grado.

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’articolo 8, comma 2”.

E’ noto che – cfr. punto 2.6, lettera b) della circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 -, l’adesione non si perfeziona con la sola sottoscrizione dell’atto scritto tra le parti interessate; infatti, per effetto di quanto previsto dal successivo art. 9, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Ne consegue che la modifica introdotta dall’art. 3, c. 1, lett. b), seconda parte del decreto non trova applicazione ai procedimenti per i quali, alla data del 26 marzo 2010, sia intervenuto il perfezionamento dell’adesione.

Acquiescenza

La modifica operata dal cd. Decreto incentivi sull’istituto dell’accertamento con adesione trova applicazione anche nell’ambito dell’istituto della c.d. acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione, di cui all’art. 15, c. 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, per effetto del richiamo operato da tale norma al comma 2 dell’art. 8 del medesimo decreto

Tale interpretazione (già avanzata in un nostro precedente intervento, cfr. Buetto, Adesioni, conciliazioni e acquiescenza senza fideiussioni, in www.ilhttps://www.commercialistatelematico.com) ha trovato adesso il sigillo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/E del 21 giugno 2010).

Di conseguenza, il provvedimento introdotto per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e della stessa Amministrazione finanziaria ( spesso infatti i contesti si arenavano proprio per le difficoltà del contribuente ad ottenere la fideiussione), trova applicazione anche per l’acquiescenza, nei limiti e alle condizioni sopra viste.

Pertanto, la modifica apportata dalla cd. Manovra d’estate 2010 dovrebbe trovare applicazione anche in ordine alla possibilità di conversione della fideiussione.

10 agosto 2010

Francesco Buetto