Adesioni e conciliazioni al test delle Entrate: le opzioni e le agevolazioni offerte al contribuente per deflazionare il contenzioso tributario

conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, acquiescenza…

 

Con circolare n. 37/E del 21 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in ordine al cd. Decreto Incentivi.

Come è noto, al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione mediante, con l’art. 3, cc. 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono state apportate alcune rilevanti modifiche normative a vari istituti.

In particolare, una delle modifiche riguarda l’istituto della conciliazione giudiziale, previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, coerentemente, la disciplina dell’accertamento con adesione, di cui all’art. 8, c. 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il decreto interviene sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell’ambito della conciliazione giudiziale e dell’accertamento con adesione.

Nella specie, sono stati modificati il comma 3 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – concernente la conciliazione giudiziale – ed il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 – concernente l’accertamento con adesione -, al fine di escludere la prestazione di garanzia nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima non sia superiore a 50.000 euro.

L’intervento normativo ha lo scopo di non imporre oneri gravosi al contribuente, quando l’importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante, per agevolare altresì le definizioni.

La conciliazione giudiziale

Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.L. Incentivi, prevedeva che il pagamento delle somme dovute per la conciliazione giudiziale dovesse avvenire in unica soluzione ovvero, previa prestazione di idonea garanzia, in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, estese fino ad un massimo di dodici rate trimestrali se l’importo dovuto è superiore a 51.645,69 euro.

Per effetto dell’art. 3, c. 1, lett. b) del decreto, l’articolo 48, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 attualmente dispone il versamento delle somme dovute in forma rateale “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia…”.

Ne consegue che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto per la conciliazione giudiziale, qualora la somma delle rate successive alla prima sia di valore non superiore a 50.000 euro, non è più richiesta al contribuente la prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

La modifica in esame decorre dal 26 marzo 2010.

Trattandosi di modifica di un istituto processuale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’esclusione dell’obbligo di prestazione della garanzia – nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima non superi 50.000 euro – trovi immediata applicazione per quanto riguarda le proposte di conciliazione relative a controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, con le esclusioni di seguito indicate:

  • qualora si sia già svolta la prima udienza di trattazione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale;

  • per i procedimenti per i quali, alla data del 26 marzo 2010, sia intervenuto il perfezionamento della conciliazione giudiziale.

Diversamente, la modifica gioca nei casi in cui la prima udienza di trattazione sia stata rinviata ai sensi del comma 4 dell’articolo 48, norma che prevede che, se una delle parti ha proposto la conciliazione e questa non è avvenuta durante la prima udienza, la Commissione tributaria provinciale può concedere un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito in segreteria da parte dell’Ufficio finanziario di una proposta di conciliazione alla quale il ricorrente abbia preventivamente aderito.

L’accertamento con adesione

Analogamente a quanto previsto per l’istituto della conciliazione giudiziale, l’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, che disciplina l’accertamento con adesione, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto dispone ora che “sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme , se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria…”.

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’articolo 8, comma 2”.

E’ noto che – cfr. punto 2.6, lettera b) della circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 -, l’adesione non si perfeziona con la sola sottoscrizione dell’atto scritto tra le parti interessate; infatti, per effetto di quanto previsto dal successivo art. 9, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Ne consegue che la modifica introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera b), seconda parte del decreto non trova applicazione ai procedimenti per i quali, alla data del 26 marzo 2010, sia intervenuto il perfezionamento dell’adesione.

Acquiescenza

La modifica operata sull’istituto dell’accertamento con adesione trova applicazione anche nell’ambito dell’istituto della c.d. acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, per effetto del richiamo operato da tale norma al comma 2 dell’art. 8 del medesimo decreto

Tale interpretazione – da noi già avanzata in un nostro precedente intervento (Buetto,
Adesioni, conciliazioni e acquiescenza senza fideiussioni

– trova adesso il sigillo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, il provvedimento introdotto per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e della stessa Amministrazione finanziaria (spesso infatti i contesti si arenavano proprio per le difficoltà del contribuente ad ottenere la fideiussione), trova applicazione anche per l’acquiescenza, nei limiti e alle condizioni sopra viste.

29 giugno 2010

Francesco Buetto