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Dichiarazione dei redditi: come correggere l’omessa presentazione o presentarne una integrativa
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1. Chi può chiedere il perdono
I contribuenti, che omettono o eseguono tardivamente adempimenti o versamenti o commettono irregolarità nelle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Irap, dell’Iva, dei sostituti d’imposta (modello 770), possono valersi del ravvedimento.
2. Sanzioni ridotte per chi si pente spontaneamente
I contribuenti che si “pentono” fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento -inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera - delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo.
3. Il perdono per chi ha omesso l’Unico 2009 “on line”
Le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. Ad esempio, chi non presenta in via telematica entro il 30 settembre 2010 l’Unico 2010, può valersi del ravvedimento, in scadenza il 29 dicembre 2010.
4. Sanzioni per l’Unico 2010 presentato entro 90 giorni
I contribuenti che presentano Unico 2010 entro novanta giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perché a ogni dichiarazione corrisponde un’autonoma sanzione. Le sanzioni possono essere anche due. Si può fare l’esempio di una persona fisica che, non avendo presentato l’Unico 2010 entro il 30 settembre 2010, lo presenta tardivamente in via telematica entro il 29 dicembre 2010. La persona fisica, titolare di partita Iva, entro la predetta data presenta un modello Unico 2010, contenente le due dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. Per la tardiva presentazione delle due dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a un dodicesimo del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di 21 euro, cioè un dodicesimo arrotondato di 258 euro, per ogni dichiarazione presentata tardivamente, in totale 42 euro.
5. I due tipi di ravvedimento: “breve” o “lungo”
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di due tipi di ravvedimento, meglio conosciuti come ravvedimento “breve” e ravvedimento “lungo”. Il ravvedimento “breve” o “mensile” può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il ravvedimento “lungo” o “annuale” può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
6. Ravvedimento “lungo” dei contribuenti di Unico
I contribuenti tenuti all’Unico 2010, sia se persone fisiche, sia se soggetti collettivi, con termine di presentazione in via telematica al 30 settembre 2010, che hanno omesso o versato tardivamente somme risultanti dalla dichiarazione relativa al 2008, Unico 2009, o degli acconti per il 2009, possono, entro la predetta data, valersi del ravvedimento spontaneo. Per questi contribuenti, il 30 settembre 2010 scade anche il termine per presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori e omissioni commessi nella dichiarazione precedente Unico 2009.
7. Il modello Unico 2009 integrativo “on line”
I contribuenti che presentano l’Unico 2010 in via telematica, che devono rimediare a errori commessi nell’Unico 2009, devono presentare in via telematica la dichiarazione integrativa, modello Unico 2009, entro il 30 settembre 2010.
8. Per pagare si usa il modello F24
Tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche senza partita Iva, usano il modello F24.
9. Compensabili anche le somme del perdono
Per i versamenti dovuti in seguito a ravvedimento, i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali, se non chiesti a rimborso; sono altresì compensabili i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
10. Il perdono per i tributi
In caso di ravvedimento in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi, per sanare omessi versamenti di tributi, il contribuente compila il modello F24 nel quale indica l’importo del tributo, degli interessi, e delle sanzioni del 2,5% o del 3 per cento. Il ravvedimento per gli omessi versamenti può riguardare solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i relativi pagamenti si usa il modello F24. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 2,5% o del 3%, più gli interessi legali del 3% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno di pagamento compreso. Dal 1° gennaio 2010, gli interessi legali sono stati abbassati di due punti, in quanto la misura del 3% è stata ridotta all’1 per cento, con decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009.
14 giugno 2010
Salvina Morina
Tonino Morina