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Novità fiscali del 20 aprile 2010: prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale per l’anno 2010: indirizzi operativi sui controlli; la determinazione TIA non può essere delegata a soggetti privati; in G.U. il Decreto sui rapporti con i paesi black list
Indice: 1) Prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale per l’anno 2010: Indirizzi operativi sui controlli 2) La determinazione Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) non può essere delegata a soggetti privati 3) Più tempo per candidarsi a conciliatore o arbitro 4) Pubblicato in G.U. il Decreto sui rapporti con i paesi black list 5) Imposta sugli intrattenimenti: Linee guida per il ravvedimento 6) Altre di fisco |
1) Prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale per l’anno 2010: Indirizzi operativi sui controlli
Per la lotta all’evasione 2010 sono previsti controlli più selettivi, dai big ai piccoli la stretta è su misura. Controlli più intensi sulle imprese di medie dimensioni, lotta ai finti enti non commerciali.
Controlli più intensi sui “medi” nel 2010. Accertamenti sempre più mirati sul fronte dei non congrui agli studi di settore, senza “trascurare” i congrui, per i quali sono in agenda verifiche sulla fedeltà dei dati dichiarati per l’applicazione degli studi.
Più controlli per i professionisti, anche con l’aiuto delle indagini finanziarie, mentre acquista rilevanza strategica l’attività volta a smascherare i finti enti non commerciali.
Gli indirizzi operativi per la lotta all’evasione nel 2010 sono contenuti nella circolare n. 20/E del 16 aprile 2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha trattato le regole sulle attività di prevenzione e di contrasto, chiedendo ai suoi uffici di puntare a migliorare i risultati relativi alle singole attività di controllo, più che mirare a un mero incremento numerico.
Consolidamento dei numeri e ancora più qualità, infatti, sono obiettivi raggiungibili sfruttando al massimo le sinergie operative garantite dalla riorganizzazione avviata lo scorso anno e in fase di completamento.
Sul versante delle persone fisiche, accertamento sintetico grande protagonista anche quest’anno, con almeno 25mila controlli in programma, mentre nella lotta all’evasione internazionale è atteso un deciso cambio di passo grazie alle nuove attività operative in campo, coordinate al centro dall’Ufficio per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi).
Controlli di qualità sui grandi contribuenti
Il lavoro svolto lo scorso anno sul versante dei “grandi contribuenti” ha fatto registrare risultati molto significativi soprattutto dal punto di vista della qualità dei controlli.
L’imperativo è dunque proseguire sulla strada imboccata, valorizzando sempre più la portata dissuasiva del tutoraggio.
Per le attività istruttorie esterne sarà data priorità ai soggetti a più alto rischio di evasione, mentre dal “magazzino” degli accertamenti potenzialmente effettuabili saranno estratte le posizioni da lavorare, prime tra tutte, ad esempio, quelle che riguardano imponibili non dichiarati di ammontare complessivamente superiore ai 50 milioni di euro.
Gli accertamenti in scadenza nel 2010 concernenti soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, segnatamente quelli di primo livello nei confronti delle società consolidate, devono essere trasmessi inderogabilmente entro il 15 settembre 2010 alla struttura competente per la società consolidante.
Qualora gli elementi su cui fondare l’accertamento non pervengano in tempo utile a rispettare le suddette cadenze, dell’esistenza dei medesimi andrà subito informata la struttura competente per la società consolidante accelerando al massimo la notifica dell’accertamento di primo livello.
Controlli più intensi sui contribuenti medi
Controlli più intensi, nel 2010, sulle imprese di medie dimensioni: Le analisi evidenziano infatti basi imponibili sottodimensionate.
Grazie alla recente riorganizzazione, i controlli vengono curati da apposite articolazioni provinciali che hanno il compito di concentrarsi su questo importante segmento di contribuenti.
Approfondite analisi consentiranno di intercettare i casi a maggior rischio di evasione, sui quali verranno sviluppati controlli mirati o verifiche più generali. E se in questo primo semestre 2010 le attività esterne saranno concentrate sul periodo d’imposta 2007, presto saranno estese anche al 2008.
Resta salda l’attenzione agli strumenti “evita lite”, gli istituti definitori, per i quali va garantito il più ampio uso possibile.
L’analisi porta così alla individuazione delle posizioni a rischio da selezionare, graduate in funzione della relativa pericolosità, per l’inserimento nel piano degli interventi di iniziativa da effettuare con un ordine di priorità strettamente collegato alla rilevanza del rischio.
Ove gli elementi di rischio risultino equivalenti, verrà comunque sempre privilegiato nella selezione il criterio dell’assenza di controlli negli ultimi quattro anni.
Considerata l’ampiezza della platea dei contribuenti e la non uniforme distribuzione a livello provinciale, il coordinamento con
Analisi dei rischi su piccole imprese e professionisti
Quest’anno saranno inviati agli uffici nuovi elenchi utili per l’analisi di rischio tra i quali, ad esempio, quelli relativi ai soggetti che hanno fatturato lavori di ristrutturazione edilizia (i cui costi sono stati dedotti dai consumatori finali) ma non li hanno dichiarati in tutto o in parte.
Resta alta l’attenzione sui contribuenti cui si applicano gli studi di settore che presentano situazioni di non congruità, mentre almeno il 5% degli accertamenti previsti per questi soggetti dovrà essere destinato al controllo di coloro che, pur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
Una apposita campagna di controlli, al via il mese prossimo, toccherà invece da vicino la platea dei “congrui”, con circa 10mila interventi complessivi previsti per verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Agli esercenti arti e professioni sarà riservato un numero maggiore di controlli rispetto allo scorso anno, privilegiando lo strumento delle indagini finanziarie.
Sotto esame anche il tenore di vita dei piccoli contribuenti.
Inoltre, una quota dei controlli verrà riservata alle posizioni a maggior rischio dei soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore (categoria alla quale, a
partire dal periodo d’imposta 2008, appartengono anche i c.d. “contribuenti minimi”): Al riguardo viene prevista la diffusione di appositi indirizzi metodologici per una corretta analisi del rischio e conseguente selezione.
Enti non commerciali controlli speciali
Di notevole importanza saranno, nel 2010, i controlli volti a smascherare chi abusa delle agevolazioni riservate agli enti non commerciali.
In particolare, il budget di produzione contempla quest’anno esplicitamente, per la prima volta, una quota di verifiche e di accertamenti selettivi.
Sotto la lente del fisco anche le associazioni che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, introdotto dal D.L. n. 185/2008.
Inoltre, nelle analisi di rischio rientrano anche gli enti non tenuti al censimento.
Accertamenti delle residenze all’estero per le persone fisiche
Non solo per imprese e professionisti, in relazione alle persone fisiche, dal 2010 il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio va a confluire nella lotta all’evasione internazionale, mentre il piano di accertamenti parziali automatizzati riguarderà un numero maggiore di contribuenti rispetto all’anno scorso.
Accertamento sintetico grande protagonista anche nel 2010
Con almeno 25mila accertamenti in programma, dai quali è atteso un sensibile
miglioramento della qualità dei risultati ottenuti nel 2009.
Per questo, gli accessi finalizzati ad acquisire gli elementi segnaletici di capacità contributiva continueranno ad avere priorità assoluta.
Attività antifrode: Cambio di passo contro l’evasione internazionale
Consolidate le strategie antifrode, la cabina di regia operativa istituita a livello centrale continuerà a vedere impegnate insieme le Entrate, l’Agenzia delle Dogane e
Nuova linfa al contrasto immediato delle frodi Iva arriverà dall’acquisizione a sistema dei nuovi elenchi riepilogativi Intra dei servizi prestati in ambito intra-Ue.
Un deciso cambiamento di passo si attende da quest’anno nell’approccio all’evasione internazionale che può contare su attività operative dedicate, coordinate a livello centrale dall’Ucifi.
Su questo fronte l’occhio del fisco sarà concentrato sui trasferimenti illeciti di attività economiche e finanziarie all’estero e su chi sposta la residenza oltre confine per evadere le imposte.
In tema di riscossione, gli indirizzi operativi 2010 incoraggiano il ricorso alle misure cautelari, ma anche le verifiche sul puntuale pagamento degli importi eventualmente rateizzati.
In programma anche l’aumento delle segnalazioni relative alle compensazioni “a rischio” effettuate dal 2003 al 2007.
Attività relative ad altri tributi indiretti diversi dall’Iva
Infine, la stretta sugli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni sarà condotta mediante l’attività di controllo “formale” degli atti e delle dichiarazioni nonché dalle attività di accertamento da indirizzare sulle posizioni a specifico rischio di evasione.
Riguardo, in particolare, al controllo “formale” ai fini delle suddette imposte l’attività è eseguita nei confronti delle posizioni segnalate mediante le apposite liste selettive elaborate a livello centrale nel corso del 2010, opportunamente implementate in base a criteri che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni in materia.
Particolare attenzione sulla valutazione degli atti, tra loro collegati, posti in essere in un ristretto arco temporale, al fine di sottrarre a tassazione l’effettivo valore.
A titolo esemplificativo, vengono segnalate le operazioni di conferimento di beni immobili, gravati da mutuo, in società e successiva cessione delle quote societarie.
Inoltre, nell’ambito delle attività istruttorie sarà di ausilio lo strumento delle indagini finanziarie anche per i controlli concernenti tali imposte, da utilizzare per le fattispecie per le quali sono emersi significativi elementi dall’analisi del rischio.
Ricorso alle misure cautelari
Da quest’anno le Direzioni Provinciali assumono rilevanti responsabilità nel governo della riscossione, funzione alla quale vanno pertanto destinate risorse adeguate, sia in termini numerici che di specifica qualificazione professionale.
Le predette Direzioni garantiscono, in specie, sia prima che dopo la consegna dei ruoli, lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tutelare adeguatamente la pretesa erariale, in stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione competenti per l’ambito provinciale.
Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre
Analoga informativa andrà fornita, entro il 15 gennaio 2011, per le misure proposte e concesse nel 2010, unitamente ad una relazione che evidenzi eventuali problematiche operative.
Particolare rilevanza deve essere inoltre attribuita alla vigilanza ed al riscontro sul puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito all’applicazione degli istituti definitori previsti dal D.Lgs. n. 218 del 1997.
Viene, infine, richiamata l’attenzione in ordine all’esigenza di dare adeguata rilevanza all’attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali ex art. 182-ter della Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 1942).
2) La determinazione Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) non può essere delegata a soggetti privati
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fissato alcuni importanti principi sulla determinazione della tariffa di igiene ambientale e sulla giurisdizione sulle relative controversie.
Per ragioni di coordinamento, in Sicilia è delegato a una apposita società non solo l’accertamento e riscossione della tariffa di igiene ambientale, ma pure la deliberazione della relativa tariffa.
Nel caso di specie, un contribuente aveva presentato ricorso in Commissione Tributaria avverso gli atti richiedenti il pagamento, evidenziandone l’illegittimità della determinazione della tariffa.
Secondo
Altrimenti si verrebbe a violare il principio di legge e la necessaria rappresentatività dell’organo che determina il tributo.
Né d’altro canto
Altri punti chiariti dalla Cassazione:
La tariffa ha natura tributaria, per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario (C. Cost. 238/2009) e la giurisdizione dei giudici tributari si estende a tutti i tributi.
Inoltre, la disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo rientra nei poteri del giudice tributario, che ben può mettere nel nulla l’atto illegittimo rispetto all’esito della propria controversia
Infine, non esiste litisconsorzio necessario tra la società delegata per determinazione e riscossione del tributo locale ed ente locale.
Tale possibilità è stata esclusa dalla Corte Suprema, la quale ha osservato che la sentenza resa tra contribuente e società è comunque utile, poiché esclude colui che è tenuto a pagare il tributo.
(Corte di Cassazione sentenza n. 8313 del 08/04/2010)
3) Più tempo per candidarsi a conciliatore o arbitro
Camera di conciliazione e arbitrato presso
Una volta formati gli elenchi,
Termine di iscrizione e requisiti
Le richieste di iscrizione agli elenchi dovranno pervenire alla Consob entro il 24 maggio 2010. Le domande presentate oltre questa scadenza saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento semestrale degli elenchi.
L’avviso è rivolto a coloro che siano in possesso dei requisiti professionali e morali per svolgere le funzioni di conciliatore o di arbitro: Ad esempio avvocati, Commercialisti, Notai, Magistrati, Professori universitari in materie giuridiche ed economiche, Dirigenti dello Stato o di autorità indipendenti.
Sarà
(Consob, comunicato del 15/04/2010)
4) Pubblicato in G.U. il Decreto sui rapporti con i Paesi black list
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 88 del 16 aprile 2010) il Decreto del 30 marzo 2010 sui rapporti con i Paesi black list che contiene le nuove regole di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti domiciliati in territori a fiscalità privilegiata.
Si parte con le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Entro la fine di agosto al via la comunicazione degli elenchi clienti e fornitori di black list.
Gli elenchi dovranno riportare oltre ai dati del contribuente italiano, il codice fiscale del soggetto estero, la relativa denominazione, il domicilio fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
In particolare, si dispone che i soggetti passivi dell’Iva comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle seguenti operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
I dati saranno comunicati tramite apposito modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.
Periodo di riferimento della comunicazione
Il modello di comunicazione dovrà essere presentato avuto riguardo a periodi:
a) trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) mensili, per i soggetti che non si trovano nelle suddette condizioni.
Al rispetto dell’ammontare di 50.000 euro nei trimestri già trascorsi, coloro che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente.
I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.
Se, nel corso di un trimestre, si é superata detta soglia, occorre presentare la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui sia stata superata.
I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.
Presentazione degli elenchi
Il modello di comunicazione va presentato all'Agenzia delle Entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni
Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:
a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale é intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo é stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima é stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima é stabilita, residente o domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’Iva, al netto delle relative note di variazione;
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di Iva.
Efficacia.
Le disposizioni contenute nel citato decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
(Decreto del 30 marzo 2010, in G.U. n. 88 del 16 aprile 2010)
5) Imposta sugli intrattenimenti: Linee guida per il ravvedimento
L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha fornito ai concessionari di rete le linee guida per l’applicazione del ravvedimento operoso.
Le finalità sono quelle di conciliare l’istituto del ravvedimento con la natura dei tributi (imposta sugli intrattenimenti e prelievo erariale unico) connessi con l’esercizio degli apparecchi di gioco, sia di quelli con vincita in denaro, sia di quelli adibiti al solo intrattenimento.
(AAMS, circolare del 15/04/2010, n. prot. 2010/13037/Giochi/ADI)
6) Altre di fisco:
- Revisione legale e collegio sindacale: circolare del CNDCEC
E’ stata pubblica la circolare dell’Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, n. 17 del 14 aprile 2010, sulle modifiche al codice civile apportate dal Decreto Legislativo n. 39/2010.
- Per il controllo dei dati basta il questionario
Vincenzo D’Andò