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La riscossione coattiva mediante l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento: aspetti di contenzioso
SOMMARIO
1. PREMESSA.
2. LE FORME DI RISCOSSIONE.
2.1 Modalità di riscossione tramite ruolo.
2.2 Il ruolo e la cartella di pagamento.
2.3 Le modifiche al modello della cartella di pagamento.
3. L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
4. EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE.
5. POTERI DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE.
6. ISCRIZIONE NEI RUOLI ORDINARI FORMATI A TITOLO PROVVISORIO IN
PENDENZA DI GIUDIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE.
7. ISCRIZIONE A RUOLO A TITOLO PROVVISORIO DELL’I.V.A.
8. ISCRIZIONE NEI RUOLI ORDINARI FORMATI A TITOLO DEFINITIVO.
9. IL RUOLO
9.1 L’opposizione al ruolo.
10.
11.
11.1 Opposizione contro la cartella di pagamento relativa a crediti previdenziali.
11.2 La prescrizione dei crediti contributivi.
12. RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO IN MATERIA DI II.DD. ED II.II.
12.1 Ricorso avverso gli avvisi bonari.
12.2 Sospensione delle conseguenze dell’atto impugnato in caso di presentazione di
ricorso.
13. AUTOTUTELA E RICORSO AVVERSO IL DINIEGO ESPRESSO O TACITO.
13.1 Esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione dell’atto.
13.2 Diniego e impugnabilità.
13.3 Silenzio o rifiuto.
******************
1. PREMESSA.
L’argomento riguarda l’iter di formazione dei ruoli e di riscossione mediante la cartella di pagamento e l’esame di alcuni aspetti pertinenti il loro contenzioso, tenendo conto degli aggiornamenti di cui al D.L. n.185 del 29.11.08 (c.d. anti-crisi), conv. in L.2 del 28.01.09.
2. LE FORME DI RISCOSSIONE.
Le forme di riscossione sono:
Ø la ritenuta diretta: viene operata dall’ente pubblico quando corrisponde compensi o altre somme;
Ø il versamento diretto: quando il datore di lavoro (sostituto di imposta) versa direttamente le somme dovute all’erario per effetto di ritenute alla fonte operate sulle somme corrisposte al dipendente, professionista o collaboratore (sostituito di imposta) o per effetto dell’autoliquidazione delle imposte dovute a seguito della presentazione della dichiarazione;
Ø il ruolo: presuppone l’inadempimento parziale o totale di un tributo erariale dovuto a seguito di controlli e accertamenti effettuati dall’A.F. (con il quale si riscuotono anche gli interessi e le sanzioni). Il ruolo rappresenta l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute. Il ruolo è formato dagli enti creditori o impositori con scadenza periodica. Una volta formato viene trasmesso ai concessionari della riscossione competente per territorio in base al domicilio fiscale del contribuente, affinchè gestiscano la riscossione di quanto dovuto dai contribuenti. I concessionari attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito erariale, provvedendo alla stampa ed alla notifica della cartella di pagamento.
Ø l’ingiunzione fiscale: se detta attività di riscossione dei tributi viene svolta in proprio dall’ente locale o dai soggetti abilitati iscritti all’albo di cui all’art.53 d.lgs. 446/97, istituito presso il ministero economia e finanze.
La disciplina relativa alla riscossione mediante ruolo e mediante cartella di pagamento è stata prevista, con riferimento alle imposte, con il dpr 602/73, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito con il quale si prevedeva l’affidamento del servizio di riscossione all’agente concessionario tramite iscrizione a ruolo.
Con il d.lgs. 46/99 si è proceduto al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo in attuazione della legge delega n.337 del 28.09.98, relativa al riordino delle discipline della riscossione dei crediti degli enti pubblici e dei rapporti con i concessionari.
2.1 Modalità di riscossione tramite ruolo.
Le modalità di riscossione tramite ruolo sono disciplinate, per espresso richiamo dell’art.18 d.lgs. 46/99, dal dpr 602/73, capo II, titolo I e titolo II.
In base all’art. 11 dpr 602/73 (Oggetto e specie dei ruoli):
“1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione. (Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lgs. n. 46 del 26/02/1999).
In base all’art. 15-bis dpr 602/73 (Iscrizione nei ruoli straordinari):
A seguito di sentenza favorevole al contribuente, deve procedersi allo sgravio delle iscrizioni nei ruoli anche straordinari (Circ. 06/20526; R.M. 87/E del 07.05.07).
La formazione dei ruoli straordinari presuppone l’esistenza di un “fondato pericolo per la riscossione”, il quale non può ravvisarsi nella mera fondatezza dell’accertamento, richiedendosi la ricorrenza di circostanze tali da mettere in pericolo la riscossione (CTP Milano del 20.10.98).
Il fallimento del contribuente, lo stato di liquidazione della società debitrice, l’ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo, costituiscono “fondato pericolo per la riscossione” (requisito del periculum in mora) richiesto per l’iscrizione nel ruolo straordinario (Cass. sez.V, n. 12887 del 01.06.06; n. 12798 del 29.05.06; Cass. n. 7654 del 19.07.99).
Di posizione contraria: CTC n. 880 del 06.03.95; CT di 1^ grado di Belluno n. 1876 del 29.06.89; CT di 2^ grado di Ravenna n. 216 del 06.05.86; CT di 1^ grado di Lecco n. 672 del 02.07.84).
Le iscrizioni a ruolo possono essere:
Ø a titolo provvisorio: relative ad accertamenti non definitivi, per i quali il contribuente ha presentato ricorso (art. 68 d.lgs. 546/92);
Ø a titolo definitivo: relative ad accertamenti definitivi e alle liquidazioni delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
…………………………….
Antonino Pernice
12 Aprile 2010