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Premessa.
E’ noto che gli atti impugnabili sono elencati nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, il quale contiene un elenco tassativo, pur chiudendo disponendo che è altresì impugnabile “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.”
Ciononostante, con una serie di sentenze la giurisprudenza ha evidenziato la ristrettezza della elencazione degli atti impugnabili contenuta nel succitato art. 19 e la necessità, non solo a tutela del contribuente ma anche per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di estendere la interpretazione, lasciando al giudice di merito la individuazione degli atti impugnabili esaminando gli aspetti sostanziali dell’atto che possono non trovare compiuta corrispondenza nei suoi aspetti formali, determinando la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una bene individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non vi sia lo spontaneo adempimento, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 detto, atteso l’indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell’interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantanti dall’ente pubblico.
Anche alla luce della legge n. 448/2001, estensiva nel suo articolo 12 delle controversie giudicabili dal giudice tributario, il contribuente ha la possibilità di ricorrere ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio - rifiuto) la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare.
E’ evidente quanto possa essere utile al ricorrente avere della giurisprudenza che supporti il proprio comportamento processuale, sicchè in questa puntata della rassegna mensile ci proponiamo di fornire alcune sentenze a nostro avviso particolarmente interessanti.
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Estratto della cartella di pagamento
Il ruolo è autonomamente impugnabile per vizi propri mentre il difetto di notifica di atti impositivi o cartelle di pagamento deve e può essere dedotto nell’ambito dell’impugnazione di atti successivamente notificati al contribuente.
L’estratto di ruolo non è compreso fra quelli autonomamente impugnabili, tassativamente indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92; esso è un riepilogo dei dati relativi ad una certa iscrizione a ruolo, dove si indicano l’Ente impositore che ha eseguito quella iscrizione, la sua causale, il numero della conseguente cartella di pagamento e la data della sua notifica. L’estratto di ruolo è, pertanto, mero atto interno e non è annoverabile fra gli atti impugnabili.
(Commissione tributaria regionale della Puglia, Sez. XIV, sentenza n. 13/2010)
Preavviso di fermo amministrativo
Il preavviso di fermo costituisce atto autonomamente impugnabile avanti la commissione tributaria trattandosi di fattispecie di procedimento a formazione progressiva, nonché in quanto suscettibile di ledere la sfera giuridica del destinatario.
La mancata dimostrazione della regolare notificazione delle cartelle di pagamento incombe sul concessionario ed il mancato assolvimento dell’onere probatorio conduce alla declaratoria di nullità del fermo amministrativo.
(Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. XXI, sentenza n. 68/2009)
Provvedimento dell’AdE
E’ impugnabile l’atto con il quale l’Amministrazione finanziaria comunica di opporre all’istanza di rimborso la compensazione con altri debiti tributari trattandosi di condizioni e termini contestabili dal contribuente. Ciò in quanto il provvedimento emesso dalla Agenzia, non limitato alla sospensiva ma contenente una condizione limitativa del rimborso richiesto, è da equiparare ad un rifiuto e conseguentemente impugnabile.
(Commissione tributaria regionale di Firenze, Sez. XXXI Sentenza n. 42/2009)
Preavviso di fermo
Il preavviso di fermo non costituisce atto autonomamente impugnabile avanti la commissione tributaria in quanto soltanto all’atto dell’iscrizione nei pubblici registri e della successiva comunicazione si produce l’evento lesivo della sfera giuridica del contribuente tale da consentire l’attivazione della tutela giurisdizionale.
(Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. XIV Sentenza n. 91/2009)
Diniego di autotutela
Il ricorso contro il diniego di annullamento di un avviso di accertamento rimasto in oppugnato non è legittimo, in quanto, diversamente opinando, si darebbe in ammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo; d’altronde, l’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo (come è nella fattispecie) non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, anche per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela.
(Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza n. 3698/2009)
Denuncia di variazione catastale
La procedura di attribuzione della rendita catastale agli immobili iscritti o da iscriversi in Catasto attraverso il sistema DOCFA ha finalità di rendere agevole e rapido il sistema di aggiornamento delle rilevazioni catastali. La rendita così attribuita, ovvero variata in dipendenza di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria non consegue efficacia diretta bensì riflessa.
Conseguentemente, la dichiarazione del contribuente, nella specie costituita dalla denuncia di
variazione catastale relativa al cambiamento di destinazione d’uso di un cespite trasformato in immobile speciale, è sempre emendabile e ritrattabile in presenza di errore di fatto e di diritto suscettibile di cagionare un prelievo fiscale maggiormente oneroso di quello previsto dalla legge al pari dell’impugnabilità dell’atto di diniego da parte dell’Erario.
(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n 19379/2008)
Provvedimento amministrativo emesso su reclamo del contribuente
Il provvedimento con cui l’Amministrazione esamina il reclamo proposto dal contribuente avverso un atto impositivo confermando l’atto contestato con autonome considerazioni e valutazioni (rigetto confermativo proprio), sostituisce l’atto investito dal reclamo e può formare oggetto di autonoma impugnazione, che consente al giudice l’esame del rapporto sostanziale sottostante ancorché siano eventualmente decorsi i termini per l’impugnazione dell’atto confermato; di conseguenza, l’eliminazione in via di autotutela del provvedimento di “rigetto confermativo proprio” determina il venir meno della pretesa sostanziale dell’Amministrazione e non la reviviscenza dell’atto sostituito.
(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n 21530/2007)
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