Con il 1° gennaio 2010 scattano le nuove norme sul limite di 250.000 euro, introdotto dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell’utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU.
In particolare, il limite dovrà ancora essere rispettato ma non per tutti i crediti d’imposta, risultando non più applicabile al bonus investimenti cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Introduzione del limite
Il citato comma 53 ha introdotto, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive delle varie agevolazioni, un limite di utilizzo dei crediti d’imposta che vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, prima le istruzioni per la compilazione del quadro RU e poi la risoluzione 23 giugno 2008, n. 259/E, hanno chiarito che il nuovo limite deve essere applicato anche ai crediti d’imposta maturati precedentemente al 1° gennaio 2008 e utilizzabili da tale data.
Esclusioni dal limite
La disciplina, comunque, prevede l’inapplicabilità del limite a particolari crediti i quali, quindi, possono essere utilizzati nel rispetto delle rispettive discipline; si tratta dei seguenti bonus:
- il credito d’imposta concesso alle imprese per le spese per investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo di cui all’art. 1, comma 280, della legge finanziaria 2007 (comma 53 confermato anche dalla circolare 13 giugno 2008, n. 46/E, risposta 5.1);
- il successivo comma 54 prevede altre fattispecie di deroghe, subordinate, comunque, all’autorizzazione comunitaria e nei limiti della maggiori risorse previste da un apposito capitolo di spesa; in particolare, è previsto che il limite non si applica alle imprese, impegnate in processi di ricerca e sviluppo (la condizione deve essere provata mediante presentazione di apposita istanza preventiva, come richiesto dal comma 55), ubicate nelle aree svantaggiate del solo Mezzogiorno, con un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro che:
- siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge finanziaria 2007,
- le cui azioni, dal 2007, siano quotate in un mercato regolamentato;
- credito d’imposta previsto dall’art. 29, comma 7, del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, relativo alla c.d. "rottamazione" dei veicoli a motore da operare nel 2008;
- credito d’imposta previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, relativo alla c.d. "rottamazione" dei veicoli a motore da operare nel 2009;
- credito d’imposta per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili nelle aree dell’Appennino centrale contigue a quelle interessate dai terremoti di aprile 2009, di cui all’art. 11 del decreto legge n. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009.
Aumento del limite
Il predetto limite dei 250.000 euro non incide sul limite ordinario di euro 516.456,90 previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000 ma, anzi, si aggiunge a questo nel senso che il soggetto deve prima rispettare il limite dei 250.000 euro e successivamente potrà utilizzare la parte dei crediti non fruiti ove sussista capienza nel limite ordinario di euro 516.456,90.
Questo importante principio, infatti, pur non indicato nella disposizione di legge, è stato confermato sia dalla risoluzione 3 aprile 2008, n. 9/DF, che dalla risoluzione 23 giugno 2008, n. 259/E, secondo cui "qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il suddetto limite generale dei 516.456,90 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale."
Conseguentemente, il quadro RU di Unico 2009 e le relative istruzioni sono state adeguate al nuovo principio di carattere generale.
Riporto dell’eccedenza non utilizzata
Il comma 53 dell’art 1 della legge finanziaria 2008, inoltre, ha previsto anche altre due norme che intervengono a disciplinare il funzionamento del limite e, precisamente:
- l’eccedenza non utilizzata a causa del rispetto del limite,
- la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2010 per il bonus investimentI.
La prima norma è quella che consente di riportare in avanti l’eccedenza non utilizzata a causa del rispetto del limite dei 250.000 euro.
In particolare, l’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale previsto dalle singole leggi agevolative ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Per fare un esempio, un credito d’imposta, diverso dal bonus investimenti, di 1,5 milioni di euro, indicato nel quadro RU di Unico 2008 e compensabile dal 2008, deve essere compensato (fatta salva l’utilizzo della capienza disponibile dell’ordinario limite di 516.456,90) per 250.000 euro negli anni 2008, 2009 e 2010 e per il residuo (750.000 euro) nel 2011.
In pratica, stando al testo letterale della disposizione, si deve individuare non il periodo in cui nasce il credito (nell’esempio il 2007) ma il periodo in cui si genera l’eccedenza (nell’esempio tale periodo è il 2008 corrispondente all’anno in cui è previsto il primo utilizzo e il primo rispetto del limite); una volta individuato tale periodo, l’eccedenza si riporta avanti per due periodi (2009 e 2010) utilizzandola nel limite annuale dei 250.000 euro, mentre nel terzo periodo successivo (2011) l’eventuale eccedenza ancora disponibile può essere utilizzata per intero (sempre che non sussista l’obbligo di rispettare un qualche limite specifico di quel particolare credito).
Tale ricostruzione è sostanzialmente confermata dalla risoluzione 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui, "dato che le prime eccedenze oggetto di riporto possono formarsi solo a decorrere dal 2008" il diritto ad utilizzare l’intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza "potrà verificarsi per la prima volta nell’anno 2011".
Bonus investimenti dal 1° gennaio 2010
L’altra disposizione contenuta nel citato comma 53, invece, è quella che interviene a regolamentare l’utilizzo del bonus investimenti di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, la norma prevede che, a partire dalla data del 1° gennaio 2010, il limite dei 250.000 euro non si applica appunto al bonus investimenti; il che sottintende, pertanto, il completo utilizzo dell’ultimo bonus investimenti, fermo restando l’eventuale diversa decorrenza indicata nel nulla osta rilasciato dal Centro operativo di Pescara a seguito dell’istanza di ammissione al credito.
Allora, ritornando all’esempio precedente ed ipotizzando questa volta che si tratti del bonus investimenti introdotto con la legge finanziaria 2007, il credito di 1,5 milioni di euro, indicato nel quadro RU di Unico 2008 e compensabile dal 2008, dovrebbe essere compensato (fatta salva l’utilizzo della capienza disponibile dell’ordinario limite di 516.456,90) per 250.000 euro negli anni 2008 e 2009 per il residuo (1 milione di euro) nel 2010.
Anche questa volta la ricostruzione è sostanzialmente confermata dalla risoluzione 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui, "l’esclusione dal limite dei 250.000 euro opera solo a decorrere dal 2010. Pertanto, sia per l’anno 2008 e sia per l’anno 2009 anche gli utilizzi in compensazione di tale credito rileveranno ai fini del superamento del tetto dei 250.000 euro. A decorrere dal 2010, invece, gli utilizzi in compensazione di tale credito non rileveranno più ai fini in questione, neanche per le eventuali eccedenza che si fossero generate in detto biennio 2008-2009".
Nell’utilizzare il credito d’imposta sugli investimenti non si dovrà nemmeno tener conto del limite ordinario di 516.456,90 euro ( o di 1 milione di euro previsto per i soggetti subappaltatori che operano con il sistema del reverse charge); infatti, prima con circolare 18 settembre 1998, n. 219/E, e poi con risoluzione 24 maggio 1999, n. 86/E, è stato chiarito che il predetto limite non si applica ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali compensabili tramite modello F 24 in quanto l’importo complessivamente utilizzabile per tali crediti è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio.
Tale importante principio è stato ripetuto anche nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 9/DF del Dipartimento delle finanze, la quale ha confermato che il citato limite "non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi)."
24 febbraio 2010
Vito Dulcamare