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Con sentenza n. 25129 del 30 novembre 2009 (ud. del 2 ottobre 2009)
Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2/18/2001, depositata il 27-03-01, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di rettifica Iva relativo al 1989 - col quale si contestava l’omessa denuncia di ricavi a seguito di comunicazione dell’Ufficio II.DD. di Cassino -,
La sentenza
Con un unico motivo, deducendo illogicità della motivazione nonché violazione degli artt. 11 e 12 del D.L. 69/89 e del D.P.C.M.
16-5-89, i ricorrenti rilevano che l’allora Ufficio Imposte dirette di Cassino aveva considerato ulteriori parametri (quali i consumi e i beni strumentali) oltre quello della superficie del locale; che, in ogni caso, nessuna disposizione autorizzava l’abbandono dell’accertamento in presenza di un solo parametro, come nel diverso caso contemplato dall’art. 4 DM 10-9-92; che l’accertamento impugnato rinviava legittimamente all’accertamento UDID (in possesso della parte), immotivatamente ritenuto non attendibile dai giudici d’appello.
Tuttavia “gli elementi emergenti dalla suddetta segnalazione, peraltro al pari di ogni altro elemento, possono essere disattesi solo sulla base di congrua motivazione. Nella specie, i giudici d’appello hanno motivato la ritenuta inattendibilità degli elementi desumibili dall’avviso di accertamento dell’Ufficio II.DD. di Cassino affermando che esso era basato su di un unico parametro. Prescindendo dalla veridicità o meno di tale affermazione, è da rilevare che nessuna disposizione prevede l’inattendibilità di un accertamento fondato su di un solo parametro, con la conseguenza che la motivazione resa in tali termini dai giudici d’appello, in assenza di ulteriori precisazioni, risulta assolutamente incongrua”.
Breve nota
Si torna a parlare di coefficienti presuntivi che costituiscono il primo vero strumento a carattere presuntivo predisposto dal legislatore.
L’accertamento basato sui coefficienti fu previsto dagli artt. 11 e 12, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 27 aprile 1989, n. 154.
L’art. 11 prevedeva, nella prima versione, sia coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito, sia coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.
I primi avevano la funzione di orientare i controlli (cd. di selezione e programmazione); i secondi quella di determinare corrispettivi e compensi in sede di accertamento.
Successivamente, l’art. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 modificò l’art. 11 cit., unificando i due coefficienti nei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi.
L’art. 12 fu poi modificato dall'art. 62-quater, d.l. 30 agosto 1993, n. 331.
Il sistema dei coefficienti fu infine abrogato, a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995, dall’art. 3, comma 179, della l. n. 549 del 1995 (il successivo comma 181 introdusse l’accertamento in base ai parametri).
L’accertamento mediante i coefficienti, sia pure con differenti modulazioni tra la versione originaria e quelle successive, prevedeva:
- la possibilità per gli uffici di determinare ricavi, compensi e volumi di affari sulla base dei coefficienti, prescindendo dal regime ordinario dell'accertamento, ma tenendo conto dei coefficienti;
- la necessità di previo contraddittorio con il contribuente (la cd. richiesta di chiarimenti) per i soggetti posti al di sotto delle soglie minime previste e la regola secondo la quale i motivi non comunicati dal contribuente all'ufficio nelle risposte a tale interpello non potevano essere valorizzati in sede giudiziale;
- l’esclusione dell'accertamento basato sui coefficienti quale fondamento di una notizia di reato (non c’era quindi l’obbligo per i funzionari dell’Amministrazione finanziare di inoltrare il rapporto penale al superamento delle soglie previste dal D.Lgs. n. 74/2000).
Detti coefficienti presuntivi hanno superato il vaglio della Corte costituzionale, la quale dopo aver dichiarato (ord. n. 8 del 2000) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, ha dichiarato pure (ord. n. 7 del 2001) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tali norme sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Conclusioni
I coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella determinazione del volume d'affari, che si pone alla base dell'accertamento del reddito in un'ottica statistica riferita al singolo settore economico, la cui applicazione pone una presunzione legale relativa, come tale superabile con la prova contraria.
L’Ufficio poteva integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, e questi poteva sempre offrire, in caso di loro legittima utilizzazione, la prova della loro inapplicabilità al caso concreto.
Da parte sua, la prova contraria non deve avere necessariamente collegamenti con dati documentali ma può essere costituita, in assenza di indicazioni normative specifiche contrarie, anche da presunzioni che il Giudice nel suo prudente apprezzamento va a configurare e a valutare.
Pur se i coefficienti presuntivi di reddito sono soltanto dei livelli minimi di reddito o di corrispettivi, ancorati per comodità ad alcuni dati ritenuti indicativi (locali, retribuzioni, beni strumentali, eccetera), costituiscono bene una presunzione, come rilevato dalla Corte anche in questa sentenza in esame.
Roberta De Marchi