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Con sent. n. 88 del 6 ottobre 2009 (ud. del 7 luglio 2009)
Inoltre, detta sentenza, si è occupata pure dello scostamento necessario per poter effettuare l’accertamento.
La sentenza
L’Ufficio di Lugo notificava alla contribuente un questionario con invito al contraddittorio per fornire chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale. In particolare, risultava, nel 1998, l'acquisto di una autovettura del costo di Lire 100.000.000, utilizzata fino a dicembre 1999. In sede di contraddittorio,
L'Ufficio, non ritenendo sufficienti le spiegazioni, per l'anno d'imposta 1999, elevava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 D.P.R. 600/73, il reddito dichiarato da Lire 5.134.000 a Lire 72.000.000 e notificava il relativo avviso di accertamento.
La contribuente con rituale ricorso eccepiva l'illegittimità dell'avviso per omessa sottoscrizione da parte del Direttore, l'assenza dei presupposti per l'accertamento sintetico, il difetto di motivazione e di prova delle risultanze sinteticamente accertate. Sosteneva, infine, la non applicabilità delle risultanze del "Redditometro" avendo utilizzato l'auto solo per pochi mesi e senza sostenere alcuna spesa.
Controdeduceva l'Ufficio per ribadire la correttezza del proprio operato e la conseguente legittimità della pretesa fiscale.
I Giudici aditi hanno accolto il ricorso.
Appella l'Ufficio eccependo l'errata lettura dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73 fatta dai primi Giudici e ribadendo la correttezza del proprio comportamento e, quindi, della pretesa fiscale.
Controdeduce la contribuente significando che andavano presi in considerazione due anni consecutivi, nel caso in esame il 1998 e il 1999, ma il 1998 non poteva essere accertato perché prescritto il termine a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria. Ribadisce l'illegittimità dell'atto privo della sottoscrizione del Direttore e, nel merito, l'omessa prova di quanto accertato.
Nel merito, il Collegio osserva che l'operato dei primi Giudici merita censura per la non condivisibile lettura dell'art. 38, comma 4, D.P.R. 600/73.
“L'Accertamento sintetico, infatti, non è basato su una quantificazione di componenti positive e negative di Reddito ma sugli indici di capacità contributiva, nel caso in esame un'auto di lusso (...) del valore di circa Lire 100.000.000. I suddetti indici hanno valore di prova relativa che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 19403/2005). Messa in condizione di dimostrare una realtà diversa da quella presunta,
Inoltre, per i giudici bolognesi, non è condivisibile la sentenza di primo grado “che ritengono non sussistere, nel caso in esame, i presupposti per assoggettare la contribuente ad accertamento sintetico in quanto risulterebbe carente il requisito richiesto dall'art. 38, comma 4, D.P.R. 600/73, ossia che il Reddito accertabile sinteticamente sia superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato per due o più periodi. I primi Giudici hanno condiviso la tesi della contribuente che invoca l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio poiché l'anno 1998 era caduto in prescrizione ed era, pertanto, accertabile il solo 1999. Questa Commissione da una diversa lettura della norma in questione e ritiene che il raffronto fra le due annualità consenta la valutazione e che la difformità quantitativa emersa permetta all'Ufficio di attivarsi per l'annualità effettivamente oggetto di accertamento e non si estenda a periodi diversi. Ininfluente, pertanto, se nel 1998 siano stati prodotti redditi esenti o che non sia più possibile sottoporlo a tassazione. E' infatti, sufficiente, secondo questo Collegio, che la difformità sussista, a prescindere dalla possibilità di intervenire in rettifica a quel determinato anno d'imposta”.
Riflessioni
In questi giorni l’attenzione dell’amministrazione finanziaria è rivolta ai soggetti che – sulla base degli indici di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali emanati nel 1992 e successivamente aggiornati – dichiarano un reddito non congruo rispetto al tenore di vita: in altre parole, è ritornato di moda l’accertamento “sintetico” che si caratterizza per il fatto di pervenire alla determinazione del reddito complessivo dei soggetti persone fisiche attraverso l’utilizzo dei cosiddetti “indicatori di capacità contributiva”.
Il fondamento normativo di tale tipologia di accertamento si rinviene nell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, che consente all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi ed indipendentemente da una previa rettifica analitica, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delle persone fisiche, tutte le volte che tale reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato e tale situazione permane per due o più periodi d'imposta.
Con l'accertamento sintetico, da un fatto noto (ad esempio: il possesso di determinati beni) si risale a quello ignoto (sussistenza di un reddito compatibile).
La presunzione semplice genera, peraltro, l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, ovvero a darne una diversa valutazione. Il thema decidendum, perciò, rimane circoscritto alla questione della sufficienza della prova che il contribuente deve offrire, a dimostrazione del fatto che l’indicatore posto a base della presunzione di maggior reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva.
Specificatamente in ordine al necessario scostamento appare lucida la posizione assunta dai giudici emiliani: è necessario lo scostamento biennale ma non è necessario che le annualità debbano essere vive.
Sul punto ricordiamo che con sentenza n. 237 del 21 ottobre 2008 (dep. il 9 gennaio 2009),
Il rilancio dello strumento oggi si fa forte di un ulteriore condivisibile pronunciamento in tal senso e fa seguito a quella sentenza della Corte di Cassazione (n. 25386 del 26 ottobre 2007, dep. il 5 dicembre 2007) che ha affermato che gli accertamenti effettuati mediante redditometro si sottraggono all’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria è esonerata da qualunque prova ulteriore rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva individuati dal redditometro e posti a base della pretesa fiscale (nel caso di specie: possesso di automobili), gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presupposto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.
Ne consegue, per
Gianfranco Antico