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“Nessun diritto all'anonimato per chi segnala le operazioni a rischio di riciclaggio ma la riservatezza deve essere garantita e tutelata per evitare eventuali ritorsioni”.
E' una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151 che integra e modifica alcune disposizioni del Dlgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio, precisando gli obblighi di intermediari, professionisti e dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina.
Il decreto legislativo 151/09 risponde alla finalità di migliorare il sistema di prevenzione e di eliminare alcune difficoltà applicative, nonché di chiarire alcuni dubbi interpretativi.
Le fonti normative della normativa antiriciclaggio, già recepite nel decreto legislativo 231/2007, sono le seguenti direttive comunitarie:
· la 2005/60/Ce;
· la 2006/70/Ce, nella quale si evidenzia la nozione di persona politicamente esposta, ripresa nel nuovo decreto che valorizza non tanto la cittadinanza quanto la residenza all'estero, di soggetti che occupano o che hanno occupato posizioni di rilievo.
Per quanto riguarda l'esonero relativo agli adempimenti tributari, nel testo originario del decreto legislativo 231 i professionisti erano esonerati dall'adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi, mentre il nuovo testo parla di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
Rimane pertanto l'obbligo antiriciclaggio per la dichiarazione riservata per i capitali all'estero, in quanto aderire o meno allo scudo resta una facoltà del contribuente e non un obbligo.
Per quanto riguarda i professionisti rileva l'estensione degli obblighi antiriciclaggio per i soggetti che si occupano di contabilità e tributi, non solo come professionisti indipendenti, ma anche a titolo di associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati.
La circolare delle entrate 43/E del 10 ottobre 2009 ha individuato solo dieci Stati nei quali si può mantenere la titolarità diretta delle attività oggetto di regolarizzazione.
Nel nuovo testo dell'articolo 30 si parla di Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.
Il provvedimento contiene una disposizione sulla deroga all'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, se l'intermediario o il professionista ritengono che le attività possano essere frutto di reato.
Resta l'obbligo di segnalare il sospetto sul frutto di reati di altro genere e per il caso in cui l'intermediario o il professionista valutino negativamente la congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o regolarizzazione e il profilo economico del cliente.
In particolare si prevede che:
· la tutela dell'identità delle persone obbligate a effettuare segnalazioni sia rimessa alla valutazione delle autorità investigative e alla normativa vigente del codice di procedura penale;
· i professionisti o gli intermediari non debbano informare il cliente delle varie fasi del procedimento di segnalazione;
· i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto da indicare nella segnalazione siano individuati secondo quanto stabilito dalle istruzioni della Uif, l'organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle operazioni sospette.
Il provvedimento prevede altresì il rispetto delle norme antiriciclaggio anche i soggetti che offrono "giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
1. In particolare: Corte di Cassazione, sentenza 23017/2009
Il personale bancario è tenuto a collaborare attivamente alla lotta al riciclaggio segnalando qualunque operazione sospetta al direttore dell’agenzia che, a sua volta, dovrà trasmetterla al Questore.
Con sentenza in oggetto,
Secondo i giudici che accolgono il ricorso dell’erario, anche solo un sospetto o la presenza di una minima anomalia circa la trasparenza dell’operazione dovrebbero far scattare l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza che riferisce, a sua volta, al titolare dell’attività e questi “esaminate le segnalazioni pervenutegli e qualora ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione … le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell’operazione, il quale ne informa l’Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Altrimenti le archivia”.
Rischia, dunque, una sanzione pecuniaria, in solido con la banca, il bancario che ometta di segnalare all’organo direttivo della banca qualunque forma di operazione sospetta e anomala.
Il giudice di primo grado aveva accolto le richieste dell'imputato annullando l'ingiunzione di pagamento con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze sanzionava la condotta dello stesso.
· Violazione e falsa applicazione art. 3 DL 143/91. La difesa erariale prevede che, il giudice a quo pur riconoscendo che la norma citata è inequivocabile nel prevedere obbligo di segnalazione, tuttavia ne “relativizza la portata al punto di sminuire tale obbligo in un’opzione meramente discrezionale”, dovendosi invece ritenere che tutto il personale bancario è tenuto a collaborare attivamente nella lotta al riciclaggio, e quindi “solo l’assoluta certezza della regolarità delle operazioni potrebbe essere al limite suscettibile di escludere l’obbligo di segnalazione”.
Nel caso di cui si parla, la norma sarebbe stata violata o falsamente interpretata dal tribunale, “mancando l’assoluta certezza della regolarità delle operazioni poiché uno dei soggetti coinvolti non solo aveva posto in essere comportamenti contrastanti con gli indici di anomalia di operazioni sospette ma non risultava nemmeno persona intestataria di conto corrente”.
Secondo l’Amministrazione ricorrente quindi, l’art. 3 citato deve essere letto come supporto alla lotta al riciclaggio e “per far scattar l’obbligo di denuncia è sufficiente l’esistenza di un minimo sospetto circa la trasparenza dell’operazione”.
Nelle ipotesi dell’art. 3, l’obbligo di segnalazione è duplice: da parte del responsabile della dipendenza all’organo direttivo della banca e da quest’ultimo al questore.
Quindi il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, in quanto deve comunicare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere la provenienza illecita dei capitali.
Nel caso in specie il tribunale, considera che “gli indici di anomalia segnalano la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell’intermediario sulla base delle informazioni di cui dispone.
Secondo
2. Corte di Cassazione sentenza n. 45643/2009
La vicenda trae spunto dal rigetto del ricorso di un appartenente a un clan mafioso che aveva fatto ricorso contro le accuse di riciclaggio perché il Tribunale delle Libertà di Firenze, nel confermare la custodia cautelare, non aveva accertato il reato da cui provenivano i capitali.
In particolare, tribunale di Firenze adito dal soggetto, nel rispondere alle cesure poste al motivo del riesame concernenti la configurabilità del reato di riciclaggio di denaro e la sussistenza dell’aggravante ex art. 7 cpc, ha richiamato la giurisprudenza della Corte che nella sentenza 1025 del 13/01/2009 ha chiarito che “per la configurabilità del reato de quo non è necessario l’accertamento delle condotte illecite da cui scaturiscono i risultati economici, oggetto della ricezione, laddove tali risultati derivano da un’associazione di natura mafiosa”.
Contro la decisione del Tribunale, il soggetto ricorre apponendo l’erronea applicazione della legge sostanziale e difetto di motivazione sotto un duplice profilo:
· Inaccettabilità della scelta dei giudici del riesame di recepire l’orientamento della Corte di Cassazione ignorando la fonte normativa transnazionale (convenzione di Strasburgo 1990), che definiva come condizione essenziale, l’accertamento del reato presupposto, con la conseguenza che la ricchezza deve essere sempre in rapporto di sostanziale immediatezza con il reato presupposto stesso;
· Immotivata esclusione del soggetto dal concorso nel reato presupposto che la norma pone come condizione ostativa alla configurabilità del reato di riciclaggio;
· Quanto all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/91, si lamenta l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione. In particolare la difesa sostiene che il tribunale non avrebbe specificato gli elementi determinanti dell’aggravante ed il particolare elemento psicologico del reato.
Il ricorso viene rigettato in quanto:
· Il reato di riciclaggio è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati c.d. presupposti, circostanza resa necessaria per la mutabilità della forma usate dal mercato finanziario nella formazione di capitali illeciti. La tesi difensiva che vorrebbe legare solo ai reati fine dell’associazione mafiosa il reato di riciclaggio, non può trovare accoglimento.
Alla luce di tali osservazioni,
3. Aggiornamenti in sintesi: Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione
Il Ministero degli affari esteri comunica l'entrata in vigore della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 3 agosto 2009, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, si è provveduto a depositare, in data 5 ottobre 2009, lo strumento di ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonchè norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
Ai sensi dell'art. 68, par. 2,
· la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace;
· la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero dei beni;
· la promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.
Sonia Cascarano
18 Dicembre 2009