In tema di IRAP ed attività di lavoro autonomo si ritiene interessante una breve riflessione dei compensi derivanti dall’attività di sindaco alla luce di un chiarimento ministeriale di diversi mesi fa. Secondo l’amministrazione finanziaria se il “sindaco” di una società è dottore commercialista, i relativi compensi fanno comunque parte della base imponibile Irap, anche se per quell’attività non si avvale della struttura organizzativa dello studio professionale. Per effetto del principio di “attrazione”, infatti, sono da considerare a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo.
In generale, le retribuzioni corrisposte a coloro che esercitano funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società (associazioni, enti) sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, purché si tratti di proventi prestabiliti, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza l’utilizzo di una struttura organizzativa. Sulla base di questi presupposti, tali compensi, per il fisco, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La norma di cui al DPR 917/86, articolo 50, contiene, però, alcune deroghe. Fanno eccezione, infatti, le somme percepite in seguito a collaborazioni connesse ai compiti istituzionali propri dell’attività di lavoro dipendente o comprese nell’ambito della professione svolta dal contribuente.
Il dubbio avanzato dal professionista
Il professionista si pone il dubbio se i compensi percepiti siano o meno soggetti a tassazione ai fini dell’IRAP; nell’istanza, infatti, viene specificato che per lo svolgimento dell’attività professionale, si avvale dello studio professionale che dispone delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività medesima e di un paio di impiegate, mentre per l’attività di sindaco in società commerciali non si avvale della struttura dello studio professionale.
Senza entrare nel merito di una ampia giurisprudenza che da tempo si è pronunciata sul problema Irap, il dubbio sollevato dal professionista può avere delle conseguenze rilevanti; infatti mentre per l’attività ordinaria dello studio non vi sono dubbi sull’assoggettamento ad irap, l’attività di sindaco non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del tributo regionale per l’assenza della struttura organizzativa che rappresenta l’elemento fondamentale per l’applicazione del tributo regionale.
Come ampiamente risaputo le retribuzioni corrisposte ai soggetti che esercitano la funzione di amministratore, sindaco o revisore di società sono escluse dall’ambito di applicazione del tributo Irap, purchè si tratti di proventi prestabiliti, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza l’utilizzo di una struttura organizzativa. Sulla base di questi presupposti, tali compensi, per l’amministrazione finanziaria, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Su questo punto però bisogna fare molta attenzione perché a tale regola si sottraggono le somme percepite per collaborazioni connesse ai compiti istituzionali propri dell’attività di lavoro dipendente o comprese nell’ambito della professione svolta dal contribuente. Proprio con riferimento all’attività professionale l’articolo 50 del DPR 917/86 fissa un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di collaborazione che risultano legati all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. Per effetto di questo principio i compensi devono essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo secondo quanto stabilito dall’articolo 53, comma 1, del citato DPR 917/86.
I chiarimenti delle Entrate
Secondo i tecnici delle Entrate la circolare 12 dicembre 2001, n. 105, prevede che la riconduzione dei compensi percepiti per l’attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti nella sfera di lavoro autonomo, assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP dovuta dal professionista e dal committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell’attività professionale di cui all’art. 49, comma 1, del DPR 917/86, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d’altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell’IRAP dovuta.
In pratica, una volta che, per effetto dell’attrazione prevista all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del DPR 917/86, il provento derivante dall’incarico di sindaco sia stato incluso nell’ambito del reddito di lavoro autonomo prodotto dall’istante, la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP va verificata in relazione al complesso dell’attività svolta dal professionista. Non è possibile quindi considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l’esistenza dei requisiti per l’imposizione IRAP (primo fra tutti l’organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie. I compensi derivanti dall’attività di collaborazione, in virtù della connessione con l’attività di lavoro autonomo, confluiscono infatti indistintamente nel complesso del reddito professionale di cui all’art. 53, comma 1, del DPR 917/86, da assoggettare ad IRAP.
Le conclusioni
Il percorso fornito dall’Agenzia delle Entrate appare obiettivamente corretto; quello su cui però occorre porre attenzione è che non vi è un automatico principio di correlazione tra redditi di lavoro autonomo e Irap. Non è il reddito che ai fini dell’Irap rileva, ma i compensi percepiti per l’attività di lavoro autonomo, ai quali devono andare sottratti i costi riguardanti l’attività professionale. Questo passaggio è molto importante in quanto nella stesura attuale del DPR 917/86 sono rilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non solo i compensi dell’attività professionale ma anche altre elementi, come ad esempio le plusvalenze, che in passato non erano considerati imponibili.
Federico Gavioli
7 Novembre 2009