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L’art. 5 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” ha introdotto l’agevolazione fiscale c.d. “Tremonti-ter”.
La norma nella sua stesura “estiva” presentava notevoli punti di criticità inerenti l’ambito oggettivo e temporale di applicazione nonché il meccanismo stesso applicativo.
Alcune questioni erano state risolte in sede di conversione ad opera della legge n. 102/2009, altre erano rimaste aperte. È stato modificato il comma 1 e aggiunti i commi 3-bis e 3-ter al suddetto art 5.
In questo contesto si inserisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate la n.44 del 27/10/2009 che cerca di chiarire una serie di dubbi interpretativi in merito agli ambiti di applicazione, alle modalità di fruizione e alle ipotesi di revoca.
L’Agenzia delle Entrate nella sua circolare conferma che la “Tremonti-ter” consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.
La circolare conferma che i soggetti interessati sono tutti quelli residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.
Vengono confermate le diverse modalità di acquisizione del bene, ovvero, acquisto, leasing, appalto e costruzione interna.
Riguardo ai macchinari e apparecchiature la circolare chiarisce che l’appartenenza alla divisione 28 della tabella ATECO deve essere ricercata nel bene descritto nella divisione medesima, per cui, il bene è agevolabile anche se acquistato da un soggetto economico non appartenente alla divisione 28. Gli stessi beni sono poi agevolabili anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complesse già esistenti (anche se non comprese nella divisione 28) e parti e accessori sono agevolabili se inclusi nella divisione 28.
E’ stato poi osservato che, poiché il requisito della novità è stato introdotto dalla legge di conversione, dovrebbe rilevare da quando la stessa è entrata in vigore, e potrebbe, di conseguenza, attribuirsi rilevanza, ai fini dell’agevolazione agli acquisti di beni usati effettuati dal 1° luglio al 4 agosto 2009. Ecco allora che la circolare chiarisce che anche gli investimenti effettuati dal 1°luglio 2009 al 4 agosto 2009 devono riguardare beni nuovi.
L’Agenzia illustra poi il punto relativo alla territorialità, ritenendo che l’agevolazione è esclusa per i beni allocati in strutture situate fuori dallo Spazio Economico Europeo.
Passando ad analizzare il punto relativo alla determinazione dell’agevolazione la circolare indica che:
1. il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;
2. al valore di acquisto del bene possono essere aggiunti anche gli oneri accessori di diretta imputazione, oltre all’IVA indetraibile e agli interessi passivi
Inoltre momento di effettuazione dell’investimento è considerato:
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- per gli acquisti diretti la data di consegna/spedizione;
- per gli acquisti mediante appalto la data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stato avanzamento lavori la data in cui l’opera risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni realizzati in economia è necessario fare riferimento alle regole generali sulla competenza di cui all’art.109 del T.U.I.R. e l’agevolazione deve essere limitata ai costi imputabili all’investimento sostenuti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
- per il leasing rileva il momento di consegna del bene o nel caso di consegna del bene con collaudo solo il momento dopo l’esito positivo di quest’ultimo.
Riguardo il cumulo l’Agenzia ritiene che la stessa sia cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a meno che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
L’agenzia inoltre chiarisce le ipotesi di revoca.
L’incentivo “Tremonti–ter” è revocato se l’imprenditore estromette i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto quindi per evitare la revoca occorre attendere il 2011 per cedere i beni acquisiti nel 2009. Resta inoltre ferma la regola secondo la quale la variazione in aumento deve essere pari al minore importo tra il corrispettivo derivante dal disinvestimento e la quota di deduzione originaria riferibile al costo dei beni smobilizzati.
Per quanto concerne infine il comma 3-bis introdotto in sede di conversione, l’Agenzia illustra che, il bene oggetto di cessione deve essere utilizzato all’interno dello Spazio economico europeo e tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione che il cedente è tenuto a farsi rilasciare dal cessionario. Sotto il profilo temporale la causa di revoca di cui al comma 3-bis opera se il bene esce dallo Spazio economico europeo entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Avv. Maria Leo
7 Novembre 2009