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Gli effetti del condono fiscale restano circoscritti nell’ambito esclusivo dell'imposta per cui è stata richiesta la sanatoria. L'adesione al condono fiscale mette al riparo solo per quanto è stato sanato. Tale importante assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21021 del 30 settembre 2009, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado che avevano accolto il ricorso del contribuente sulla base del rilievo che l’unica prova posta a base dell’accertamento IVA era costituita da quanto accertato in materia di IRPEF e che tale prova era venuta meno, essendo venuto meno, in seguito al condono, l’accertamento IRPEF.
RIFLESSIONI
L'adesione al condono fiscale mette al riparo solo per quanto è stato sanato. Gli effetti della sanatoria fiscale sono circoscritti all'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono.Il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi dell'IRPEF vincola la stessa anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (es. l'IVA), senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che per la prima imposta il contribuente abbia usufruito del condono fiscale. Ovviamente i fatti economici devono essere i medesimi e le singole leggi d'imposta non devono stabilire differenti criteri di valutazione L’applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un’espressa previsione legislativa, il valore accertato dall’Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta (es. l'IRPEF) vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (es. l'IVA), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d’imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che per la prima imposta il contribuente abbia usufruito del condono fiscale, rimanendo gli effetti di tale beneficio circoscritti nell’ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono.
L'accertamento Irpef rileva anche ai fini Iva a prescindere che sul fronte delle dirette il contribuente abbia scelto il condono. Secondo un preciso orientamento (Corte di Cassazione sentenza n. 6883 del 21 maggio 2001) la medesima situazione fattuale accertata agli effetti Irpeg ed Ilor, si atteggia a presupposto d'imposta anche ai fini Iva ossia il giudicato formatosi in ordine alla controversia in tema d'imposte sui redditi impedisce l'esame della medesima fattispecie nel contesto della causa in materia d'Iva. stante l'avvenuto irretrattabile accertamento dell'unica fattispecie dotata di rilevanza quanto all'applicazione di diversi tributi. Secondo
Secondo un diverso orientamento non costituisce giudicato esterno opponibile in una controversia relativa all'accertamento dei redditi di un anno la sentenza relativa all'Iva applicabile nel medesimo anno, in quanto il mancato esercizio di attività imponibili al fine Iva non esclude la sussistenza di un reddito imponibile ai fini Irpef. La sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorchè fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (Cass. civ. Sez. V Sent., 4 aprile 2008, n. 8773).
Ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio. (Nell'affermare il principio,
In caso d'impugnazione separata di distinti avvisi di accertamento, emessi rispettivamente ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, con cui l'Amministrazione finanziaria abbia fatto valere l'inesistenza soggettiva di operazioni commerciali, la sentenza emessa nel giudizio riguardante le imposte sui redditi non spiega efficacia di giudicato in quello avente ad oggetto l'IVA, non risultando a tal fine sufficiente la mera circostanza estrinseca dell'identità di contenuto delle due sentenze, in quanto la problematica relativa alla detraibilità dell'IVA può anche risolversi secondo criteri di fatto diversi da quelli riguardanti la deducibilità dei costi dalla base imponibile delle imposte sui redditi (Cass. civ. sez. V Sent., 11 giugno 2008, n. 15396).
Non si può riconoscere efficacia di giudicato esterno a una sentenza che abbia assunto ad oggetto fatti (es. — i movimenti bancari) - da valutare alla stregua di una normativa d’imposta - IVA - diversa da quella — imposte sui redditi - che regola il rapporto giuridico oggetto di controversia. In definitiva per la suprema Corte, poiché sul piano sostanziale i rapporti tributari riguardanti imposte fondate su presupposti del tutto diversi non hanno alcun elemento giuridicamente comune, occorre escludere che il giudicato formatosi su uno di tali rapporti possa regolare anche l’altro, vincolando il giudice chiamato a conoscerne (sentenza n. 24544 del 17 novembre 2006 della Corte di Cassazione sez. v). Le controversie relative ad atti impositivi con cui si rettifica la base imponibile dell’Irpef o dell’Ires, in relazione a determinate operazioni economiche, non possono acquisire efficacia di giudicato nelle controversie che insorgono, in relazione alle medesime operazioni, ai fini dell’Iva.
Angelo Buscema
13 Novembre 2009
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ALLEGATO
Corte di Cassazione, sez. Trib., ordinanza 30 settembre 2009 n. 21021
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti di M.R. (che ha resistito con controricorso) e avverso la sentenza n. 222/26/06, depositata il 30.10.07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento parziale IVA,
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009