La scissione societaria è fiscalmente neutrale solo se si fonda su valide ragioni economiche. In assenza di un valido progetto imprenditoriale di riorganizzazione l’amministrazione finanziaria può negare le agevolazioni e attribuire all'operazione il carattere di elusività.
Con la risoluzione n. 256/E del 2 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato una scissione totale proporzionale di una Snc in due società che si sarebbero divise:
ð una il ramo operativo;
ð l’altra lo stabilimento sede dell’attività produttiva, con il dichiarato intento di vendere successivamente le partecipazioni relative al complesso aziendale detenute da parte dei soci persone fisiche.
Da una attenta analisi l'amministrazione finanziaria ha rilevato che l'operazione non era stata concepita per creare due nuovi complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale, ma surrogava una più costosa cessione di ramo d'azienda finalizzata a far conseguire ai soci un indebito risparmio d'imposta attraverso il meno oneroso regime del capital gain. Tale condotta è stata qualificata dai tecnici delle Entrate elusiva perchè priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario attraverso l'aggiramento dell'art. 86, comma 2, del DPR 917/87.
Il fatto
L’istante è una SNC avente ad oggetto la fabbricazione e il commercio, all’ingrosso e al minuto, di mobili e di altri articoli di arredamento; la società possiede uno stabilimento in cui si svolge l’attività produttiva e il cui valore viene stimato dall’interpellante in Euro 3.500.000,00 circa.
La compagine sociale è composta da due soci, titolari di quote di partecipazione paritetiche nella società. L’istante osserva che l’età relativamente avanzata dei soci e la circostanza che nessuno dei loro figli intende seguire le orme dei genitori, spingono la compagine sociale alla cessione dell’attività d’impresa.
A tal fine, l’istante prospetta due soluzioni astrattamente percorribili:
q la cessione della società;
q la cessione del complesso aziendale e la conservazione della proprietà dell’opificio che, eventualmente, potrebbe essere dato in affitto allo stesso cessionario dell’azienda.
La società interpellante ritiene che questa seconda opzione faciliti la cessione, poiché l’importo necessario per rilevare l’attività è notevolmente inferiore qualora l’acquirente non deve acquistare anche l’opificio. Tale opzione, sempre secondo la società istante, sarebbe percorribile attraverso una scissione totale proporzionale, fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 del DPR 917/86, in due società di nuova costituzione aventi la forma giuridica di s.n.c..
Ad una delle società neocostituite sarà assegnato il complesso aziendale, mentre all’altra verrà assegnato l’immobile aziendale in cui si svolge l’attività produttiva dell’altra società.
Art. 173, primo comma, del DPR 917/86: “La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. |
Il parere delle Entrate
Nell’analizzare l’interessante argomento posto all’attenzione dell’Agenzia, i tecnici delle Entrate si agganciano subito al discorso delle norme antielusive contenute nel DPR 600/73. Tale norma prevede all’articolo 37-bis, che alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono a certe condizioni non opponibili all'amministrazione finanziaria; tuttavia quest’ultima ne ha il potere di disconoscerne i vantaggi che ne derivano.
Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che:
ü rientri in una o più delle fattispecie indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis;
ü sia diretta ad aggirare gli obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
ü sia tesa a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
ü sia priva di valide ragioni economiche.
Secondo le Entrate l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del DPR 917/86, e il passaggio del patrimonio (ovvero, di una parte di esso) della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Non sempre però la regola della neutralità vale; l’operazione di scissione a certe condizioni potrebbe assumere valenza elusiva qualora, ad esempio, la stessa rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di una società “contenitore” (di immobili, di azienda, ecc.) e alla successiva vendita delle partecipazioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili, l’azienda, ecc..) ai beni di secondo grado (titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain).
Secondo i tecnici delle Entrate per come l’operazione nell’istanza di interpello viene descritta, si è più orientati a ritenere che la situazione finale che deriva non pare propriamente riconducibili alle finalità tipiche della scissione.
In questo caso, infatti, l’operazione di scissione si risolve in un’operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso. In poche parole, l’operazione di scissione totale e proporzionale non è concepita in funzione dell’esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale ma rappresenterebbe solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una mera società “contenitore” (una delle beneficiarie), destinata ad accogliere il ramo operativo dell’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni.
Le conclusione
Sembra evidente, secondo i tecnici delle Entrate, che se è valido il percorso indicato a seguito del ragionamento riportato i soci persone fisiche conseguono un indebito risparmio d’imposta, potendo beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gain, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del DPR 917/86, rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d’azienda ai sensi dell’art. 86, comma 2, del DPR 917/86.
L’operazione prospettata nell’istanza di interpello è da considerarsi priva di valide ragioni economiche, dal momento che la scissione non sembra essere utilizzata come mero strumento di riorganizzazione aziendale, ma, unitamente alla successiva cessione delle quote della società beneficiaria, sembra voler sostituire una diversa fattispecie negoziale (cessione di ramo d’azienda) che, sebbene più coerente rispetto alle reali finalità perseguite, si rileverebbe fiscalmente più onerosa.
In altri termini, le vere ragioni della prospettata scissione sembrano rinvenibili, di fatto, nella finalità di trasferire a terzi il complesso aziendale, beneficiando del più favorevole regime fiscale previsto per la cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, piuttosto che in quella di porre in essere una riorganizzazione aziendale tesa a rendere più efficiente l’esercizio dell’attività d’impresa.
In sintesi, come anticipato, secondo l’Agenzia delle Entrate l’operazione presenta aspetti di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario da considerare indebito poiché realizzato attraverso l’aggiramento delle norme di cui al comma 2 dell’art. 86 del DPR 917/86.
Federico Gavioli
14 Ottobre 2009