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Nelle operazioni a premio l’imposta sostitutiva segue le identiche regole previste per l’imposta sul valore aggiunto. E’ il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 261 del 22 ottobre scorso a seguito di una istanza di interpello di una società che aveva chiesto chiarimenti in merito ad una iniziativa promozionale rivolta ai titolari di carta di credito.
In sintesi secondo le Entrate se i premi consistono in prestazioni di servizi, come:
a) soggiorni alberghieri;
b) biglietti aerei;
c) pacchetti turistici, etc,
il versamento dell’imposta sostitutiva segue le regole dell’IVA e deve essere versato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura.
La questione proposta
L’istanza avanzata riguarda, sostanzialmente, il termine entro cui l’organizzatore della manifestazione a premio deve versare l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 19, comma 8, della legge 449/1997. La norma, prevede, nel solo caso di premi che consistono in beni e servizi non imponibili ai fini Iva, l’applicazione di “un’ imposta sostitutiva del 20 per cento...”. Nello specifico l’istante chiede quale dei due momenti sia rilevante per l’individuazione del termine di versamento:
q se rilevi il momento in cui è certo l’ammontare del corrispettivo dovuto (quando la società emette il voucher, così accettando la scelta del premio da parte del cliente);
q oppure se rilevi il momento successivo in cui può considerarsi effettuata la prestazione di servizio secondo i principi generali dell’Iva, cioè la data del pagamento del corrispettivo del servizio, o se precedente, l’emissione della fattura.
Cenni sull’imposta sostitutiva per le operazioni a premio
L’art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto:
1) da un lato l’abrogazione delle previgenti tasse di lotteria (proporzionale e fissa) e,
2) dall’altro ha limitato ciò che può qualificarsi come “premio”.
Ai sensi, infatti, del comma 6, dell’art. 19 della legge n. 449 del 1997, “i premi… possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad Iva all’atto dell’acquisto o dell’importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto”.
A tale concetto di “premio” si collega il regime di indetraibilità dell’Iva assolta per rivalsa all’acquisto del premio stesso (art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 19, comma 1, della legge n. 449 del 1997). Ne consegue che, nel sistema della disciplina delle manifestazioni a premio delineato dall’art. 19 della legge n. 449 del 1997, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva del trasferimento del bene o servizio al legittimo assegnatario del premio trova corrispondenza non più nell’applicazione delle tasse di lotteria in capo all’organizzatore della manifestazione, bensì nell’attribuzione a quest’ultimo del diverso “costo fiscale” derivante dall’indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto del premio.
Nel caso in cui i premi consistano in beni e servizi “non imponibili” ai fini Iva, l’art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997 prevede una diversa “modalità di prelievo fiscale”, ossia l’applicazione di “una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate a lotto”. La circolare ministeriale del 24 marzo 1998, n. 89, precisa che l’espressione “operazioni non imponibili” di cui al sopra citato art. 19, comma 8, è utilizzata dal legislatore in senso atecnico, così da comprendere “considerati i peculiari rapporti che la normativa intende regolare …anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio) che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti ed esenti. Alla stessa conclusione si deve pervenire in tutte le ipotesi in cui l’imposta assolta sull’acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio le cui fatture per espressa disposizione legislativa non arrecano l’addebito separato dell’imposta…)”.
La risposta fornita dalle Entrate
In via generale, i tecnici delle entrate precisano fin da subito che nell’ambito dell’imposizione indiretta delle manifestazioni a premio (concorsi e operazioni a premio), rilevano due operazioni distinte e successive:
ü l’acquisto, da parte dell’organizzatore della manifestazione, del “premio”, che si configura come operazione imponibile ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972;
ü il trasferimento del “premio”al suo legittimo assegnatario, che non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. m) del D.P.R. n. 633 del 1972, ed è quindi escluso dall’ambito applicativo dell’imposta. I motivi di tale esclusione sono da ricondurre alla difficoltà tecnica della riscossione di un’Iva in assenza del pagamento di un corrispettivo, e nell’effetto disincentivante alla partecipazione a tali manifestazioni che potrebbe derivare dall’eventuale obbligo dei vincitori del premio di versare l’Iva a fronte di un bene o servizio acquistato a titolo gratuito.
In ordine al presupposto impositivo, l’imposta sostitutiva presenta una peculiare autonomia in raffronto all’imposta sostituita. La natura autonoma o meno di tale imposta sostitutiva rispetto all’Iva è rilevante ai fini dell’individuazione, in via interpretativa, del relativo termine di versamento. Al riguardo, si evidenzia che seppure non vi sia una perfetta coincidenza tra la nozione di operazione imponibile ai fini Iva e ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in questione, non può negarsi l’esistenza di una rapporto di alternatività, o meglio di interferenza tra le due imposte, che emerge dal complessivo impianto, sopra delineato, dell’art. 19 della legge n. 449 del 1997.
Secondo i tecnici delle Entrate infatti:
ð sia il regime di indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti e importazioni di beni e servizi da destinare a “premio”;
ð sia l’imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore del premio “non imponibile”, si configurano, infatti, come “modalità di prelievo fiscale”, appunto, alternative, volte a bilanciare la contestuale abrogazione delle tasse di lotteria.
I tecnici delle Entrata, in forza di tale ragionamento, sono dell’avviso che tornino applicabili le regole dettate in tema di Iva, e che quindi, nella fattispecie prospettata relativa all’imposta sostitutiva dovuta sui premi consistenti in prestazioni di servizio resi da terzi, la società istante è tenuta a versare l’imposta sostitutiva, entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura.
Adempimenti di conservazione
Circa gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale relativa alle manifestazioni a premio, l’Agenzia delle Entrate ritiene, come tra l’altro anche sostenuto dall’istante, che sia applicabile in via analogica il combinato disposto di cui agli articoli 39, comma 3, e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nella fattispecie in esame, quindi, l’Agenzia ritiene corretto conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo in cui sono considerate effettuate le prestazioni di servizio rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in questione, oppure in caso di accertamento, fino a quando quest’ultimo non sia definito.
Federico Gavioli
31 Ottobre 2009