Nelle more dell’attivazione della trasmissione telematica, la dichiarazione deve essere materialmente presentata in forma scritta esclusivamente ad un Ufficio dell’Agenzia delle Dogane al momento dell’entrata nel territorio nazionale, sia in caso di provenienza da un Paese non comunitario sia in caso di provenienza da uno Stato membro UE. Tale assunto è precisato dalla nota del 16 ottobre 2009, n. 140269 dell’Agenzia delle Dogane, relativa all’emersione di attività detenute all’estero (scudo fiscale) mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito.
Giova ricordare che:
a) quando l’operazione di rimpatrio ha ad oggetto il trasporto al seguito di denaro ed altre attività finanziarie e gli importi interessati dal rimpatrio sono pari o superiori a 10.000 euro, resta fermo l’obbligo di dichiarazione valutaria previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 (1);
b) lo scudo fiscale non esonera dall'obbligo di dichiarazione alla dogana delle attività finanziarie o patrimoniali rimpatriate, laddove il trasferimento avvenga attraverso il trasporto al seguito. Nel caso di denaro contante (banconote, ma anche assegni, travellers cheque e titoli al portatore) l'obbligo dichiarativo scatta laddove gli importi in questione siano pari o superiori a 10 mila euro. In tal caso, il soggetto che intende trasferire in Italia tale importo deve compilare un apposito modello, disponibile sul sito delle Dogane, e presentarlo materialmente a un ufficio dell'Agenzia al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. L'adempimento va effettuato sia in caso di provenienza da un paese europeo sia in caso di provenienza da uno stato extra-Ue;
c) sono previste pesanti sanzioni per chi viola la normativa valutaria. Per la quota eccedente i 10 mila euro, infatti, è previsto il sequestro amministrativo pari al 40% della cifra, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire (con un minimo di 300 euro);
d) il d.lgs n. 195/2008 prevede anche la possibilità di definire in maniera agevolata l'illecito, per mezzo di oblazione: in tal caso il soggetto dovrà pagare al momento della contestazione una multa pari al 5% della somma eccedente i 10 mila euro, con un minimo di 200 euro. L'oblazione non può tuttavia essere esercitata se l'eccedenza contestata supera i 250 mila euro oppure se il soggetto se ne sia già avvalso nei 365 giorni antecedenti alla violazione (2);
e) l’attività di controllo alla frontiera è posta in essere dagli uomini dell'Agenzia delle dogane, che provvedono anche a registrare le dichiarazioni e i verbali elevati. L'accertamento degli illeciti è tuttavia effettuato anche dalla guardia di finanza al di fuori degli spazi doganali:in tal caso i verbali sono poi trasmessi agli Uffici per l'inserimento nel sistema informativo doganale;
f) il rimpatrio di denaro e attività finanziarie assimilato può essere perfezionato anche attraverso spedizione postale; in tal caso la dichiarazione valutaria va presentata esclusivamente presso un ufficio di Poste italiane nelle 48 ore successive al ricevimento. L'ufficio postale provvederà a rilasciare una ricevuta al dichiarante, trasmettendo a sua volta il modello alle Dogane entro sette giorni. Qualora l’operazione di rimpatrio di denaro e attività finanziarie avvenga mediante plico postale o equivalente la dichiarazione deve essere esclusivamente presentata ad un Ufficio di Poste italiane s.p.a. nelle 48 ore successive al ricevimento, che ne rilascia ricevuta al dichiarante e ne cura la trasmissione all’Agenzia delle Dogane entro 7 giorni;
g) per gioielli, opere d'arte e quant'altro proveniente da paesi non appartenenti all'Ue, che venga rimpatriato attraverso trasporto al seguito nulla cambia in relazione all'obbligo di presentazione della dichiarazione doganale. Inoltre, andranno corrisposti i relativi diritti, quali dazi, tributi e Iva, ove dovuta. Restano infine applicabili le norme specifiche previste a tutela di determinate categorie di beni (per esempio i beni culturali, nel caso delle opere d'arte). Ai fini dell’emersione di attività patrimoniali detenute all’estero (preziosi, opere d’arte, yacht, etc.), per i beni rimpatriati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE, con trasporto al seguito o mediante spedizione, nulla muta circa l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione doganale e di pagamento dei correlati diritti; restano del pari applicabili le eventuali specifiche norme di tutela che regolano l’introduzione nel territorio di determinate categorie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali);
h) La dichiarazione valutaria, in caso di rimpatrio con trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero, costituisce documentazione a supporto della dichiarazione riservata inviata all’intermediario ai fini dell’operazione di emersione.
NOTE
(1) In caso di rimpatrio con «trasporto al seguito» del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero d’importo non inferiore ad euro 10.000, l’intermediario riceve anche la relativa dichiarazione resa dal contribuente all’Agenzia delle dogane secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 L’operazione di rimpatrio non comporta l’esonero per il contribuente dall’applicazione della disciplina in materia di monitoraggio di cui agli artt. 3 ss., d.l. n. 195 del 2008, ai sensi della quale, in caso di trasporto di denaro contante o altre attività finanziarie di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve essere presentata apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane: in tale ipotesi, pertanto, l’intermediario dovrà ricevere, oltre alla dichiarazione riservata, anche la predetta dichiarazione di trasporto dei valori rimpatriati.
(2) Più facile estinguere la violazione nel caso in cui si venga scoperti con denaro al seguito non dichiarato alla frontiera. È ora possibile, infatti, fare l'oblazione anche con pagamento alla Guardia di finanza evitando così il sequestro della somma. A prevederlo è il Comando generale della Guardia di finanza, con la nota 329157 del 5 otto-bre 2009. Chiunque entra o esce dal territorio nazionale e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro deve dichiarare la somma alle Dogane. In difetto si applica:«la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia citata, con un minimo di 300 euro; il sequestro del 40% della somma eccedente la soglia consentita. In base all'articolo 7, comma i del decreto legislativo 195/2008 il trasgressore può chiedere l'oblazione della sanzione, estinguendo la violazione, pagando la somma del 5% della parte eccedente, con un minimo di 200 euro, contestualmente alla contestazione della violazione, ovvero nei successivi 10 giorni al ministero dell'Economia e delle finanze (questa oblazione può essere effettuata ove si verifichino due condizioni: l'eccedenza contestata non deve essere superiore a 25omila euro; il trasgressore non ha fruito del medesimo benefìcio nei 365 giorni anteriori alla data di contestazione della violazione per cui si procede. Se il contribuente decide di effettuare il pagamento (ora anche direttamente alla Guardia di finanza) i militari non procederanno al sequestro amministrativo del denaro contante nel limite previsto del 40% del'importo eccedente la soglia ammessa. In questa ipotesi verrà dato atto esplicitamente nel verbale che il trasgressore intende avvalersi immediatamente dell'oblazione con la precisazione dell'importo oblato, delle modalità di versamento della somma nonché la sussistenza di casi di esclusione del suddetto istituto. In questo contesto, i militari provvederanno, attraverso l'interrogazione delle banche dati, a verificare la sussistenza dei requisiti normativi per beneficiare dell'oblazione. Nel caso in cui, invece, il trasgressore intenda avvalersi dell'oblazione, ma con pagamento non contestuale, cioè differito nei 10 giorni successivi, i militari procederanno comunque al sequestro (Falcone-Iorio,Più facile sanare il denaro al seguito in il sole-24-ore del 9 ottobre 2009 pag. 31).
Angelo Buscema
22 Ottobre 2009
**************
ALLEGATO
Nota - Agenzia Dogane - 16 ottobre 2009, n. 140269
Le disposizioni dell’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, consentono l’emersione delle attività finanziare e patrimoniali detenute all’estero anche mediante il rimpatrio delle medesime.
Tale operazione si può realizzare attraverso il trasporto al seguito del denaro contante, delle altre attività finanziarie e, laddove praticabile, dei beni patrimoniali (es.: opere d’arte, gioielli e altri preziosi, ecc.).
Nel caso in cui l’operazione di rimpatrio abbia ad oggetto il trasporto al seguito di denaro ed altre attività finanziarie, così come definiti dall’art. 1 del D.lgs n. 195/2008 (1) resta ferma l’applicazione di quanto previsto dal successivo art. 3 in materia di obbligo di dichiarazione qualora gli importi interessati dall’attività in esame siano pari o superiori a euro 10.000. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al predetto decreto legislativo, e disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziadogane.gov.it, sezione Modulistica e sezione In un click, voce “Consigli per il viaggiatore”), nelle more della attivazione della trasmissione telematica – ancora non disponibile – deve essere materialmente presentata in forma scritta esclusivamente ad un Ufficio dell’Agenzia delle Dogane al momento dell’entrata nel territorio nazionale, sia in caso di provenienza da un Paese non comunitario sia in caso di provenienza da uno Stato membro dell’Unione Europea. L’ufficio che riceve la dichiarazione ne rilascia copia con attestazione del ricevimento.
L’attività di controllo in materia valutaria è assicurata presso le frontiere dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane in base all’art. 4, comma 1, D.lgs n. 195/2008. L’Agenzia cura, inoltre, la registrazione delle dichiarazioni ricevute e la registrazione dei verbali delle contestazioni elevate. I verbali di contestazione elevati autonomamente dai militari della Guardia di Finanza al di fuori degli spazi doganali in base all’art. 4, comma 2, D.lgs n. 195/2008, vengono ricevuti dagli Uffici delle dogane per la relativa acquisizione nel sistema informativo doganale. La violazione degli obblighi previsti dal predetto Dlgs n. 195/2008 comporta l’applicazione del regime sanzionatorio che di seguito si riassume:
• sequestro amministrativo pari al 40% delle somme eccedenti la soglia pari a 10.000 € e sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la predetta soglia, con un minimo di 300 euro;
• definizione agevolata dell’illecito mediante oblazione, a mezzo pagamento all’atto della contestazione di una somma pari al 5% della somma eccedente 10.000 €, con un minimo di euro 200. L’oblazione non può essere accordata qualora l’eccedenza superi la soglia di 250.000 euro e quando il soggetto se ne sia avvalso nei 365 giorni precedenti la contestazione.
Nel caso in cui l’operazione di rimpatrio di denaro e attività finanziarie avvenga mediante plico postale o equivalente, la dichiarazione deve essere esclusivamente presentata ad un Ufficio di Poste italiane s.p.a. nelle 48 ore successive al ricevimento, che ne rilascia ricevuta al dichiarante e ne cura la trasmissione all’Agenzia delle Dogane entro sette giorni. La dichiarazione valutaria, in caso di rimpatrio con trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero, costituisce documentazione a supporto della dichiarazione riservata inviata all’intermediario ai fini dell’operazione di emersione. Si precisa infine che, ai fini dell’emersione di attività patrimoniali detenute all’estero (preziosi, opere d’arte, yacht, ecc.), per i beni rimpatriati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, con trasporto al seguito o mediante spedizione, nulla muta circa l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione doganale e di pagamento dei correlati diritti (dazio, IVA e altri tributi laddove gravanti). Restano parimenti applicabili le eventuali specifiche norme di tutela che regolano l’introduzione nel territorio di determinate categorie di beni (beni culturali, ecc.).
(1) Art. 1, D.lgs. n. 195/2008. “denaro contante”:
1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento,emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.