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19 novembre 2014
Diario quotidiano del 19 novembre 2014: altre anticipazioni dal Decreto sulle Semplificazioni fiscali, la…
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10 ottobre 2011
L’accertamento sintetico: ipotesi di lavoro per intestazioni fittizie
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24 dicembre 2010
Nuovo sistema di sorveglianza finanziaria
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L’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia (cosiddetto “scudo fiscale”), introdotta con l’art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, in sede di conversione dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141, è oggetto di vivace dibattito in questi giorni.
L’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del D.L. n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all’art. 17 del medesimo decreto: inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.
In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l’attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008.
E’ altresì preclusa l’attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente (quali, ad esempio, gli eredi e i donatari).
La norma, infatti, estende la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti se e in quanto tenuti all’obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata.
Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all’estero in comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione.
A tal fine, occorre che ciascuno dei soggetti interessati presenti una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria competenza.
Nel caso in cui la dichiarazione riservata sia stata presentata dagli eredi, essi godono della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del de cuius per i quali sono solidalmente obbligati.
Tuttavia, in caso di rimpatrio, le attività non godono della riservatezza in capo agli eredi.
Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione.
A tal fine la circolare n. 43/2009 precisa che “la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all’estero oggetto di rimpatrio. Conseguentemente, l’effetto preclusivo dell’accertamento può essere opposto, ad esempio, in presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi occultati”.
Viene confermato che l’effetto preclusivo dell’accertamento può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo “sintetico”, come nell’ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione.
Per converso, gli effetti della dichiarazione riservata non possono essere fatti valere a tali fini qualora l’accertamento abbia ad oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione, come nel caso, ad esempio, di rilievi sulla competenza di oneri e in altre ipotesi in cui non possa configurarsi in astratto una connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.
La circolare definitiva conferma quanto già aveva indicato in bozza: il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La speciale “copertura” assicurata dalle operazioni di emersione opera – fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata - sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate o regolarizzate. In tal caso, gli organi di accertamento determinano l’eventuale maggiore imposta dovuta su un ammontare pari alla differenza tra l’importo che sarebbe stato imponibile in assenza delle operazioni in questione e quello del denaro e delle altre attività dichiarate. L’eventuale eccedenza dell’importo rimpatriato o regolarizzato rispetto a quello accertato può essere utilizzato, fino a concorrenza, a copertura di maggiori imponibili accertati in occasione di successivi ulteriori accertamenti, semprechè sussista l’astratta riferibilità tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.
L’Interrogazione e la Risposta Parlamentare n. 5-01971 del 21 ottobre 2009
E’ di questi giorni la risposta del Sottosegretario on. Daniele Molgora all'interrogazione presentata dagli onorevoli Alberto FLUVI e altri in ordine all’estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all'IVA.
Nel question time è stato chiesto di conoscere se la precisazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 10 ottobre 2009 «Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad «imponibili» che siano riferibili alle attività oggetto di emersione», sia riferita anche all'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, al Ministro dell'economia e delle finanze, è stata posta la seguente interrogazione:
INTERROGAZIONE |
Con il pagamento dell'imposta straordinaria, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, viene inibita l'attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti di persone fisiche, e altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto «monitoraggio fiscale». La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 10 ottobre 2009 ha affermato, fra l’altro, che la preclusione all’accertamento opera anche nei confronti dell'imposta sul valore aggiunto laddove si evidenziano «astratti collegamenti» tra operazioni non fatturate, anche sotto il profilo IVA, e le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio. La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-132/06 del 17 luglio 2008, ha sancito che una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA è incompatibile con il diritto comunitario laddove sancisce l'obbligo di armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra di affari (IVA) degli stati membri. Detta rinuncia viola due cardini dell'ordinamento comunitario: la neutralità fiscale e la parità di trattamento. Ove questo fosse il caso, una norma in contrasto con il diritto comunitario potrebbe comportare: a) un procedimento di infrazione riguardante gli eventuali danni causati dall'Italia in tema di risorse proprie dell'Unione europea; b) la disapplicazione giudiziaria, a prescindere da specifiche deduzioni di parte, della norma (si veda Cassazione, sentenze n. 20068 e n. 20069 del 2009).
Atteso ciò, si chiede di sapere se la preclusione delle attività di accertamento ai fini tributari e contributivi operante «anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione», violi il diritto comunitario che tutela il principio della libera concorrenza precludendo la normale attività di accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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LA RISPOSTA |
Ai fini del conseguimento degli effetti delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero, il contribuente è tenuto a corrispondere un'imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione. Tale imposta, essendo calcolata in modo forfetario, non sostituisce puntualmente le singole imposte e, quindi, neanche l'IVA. Inoltre, come accennato, la predetta imposta straordinaria è determinata sulla base dei rendimenti (in genere finanziari) presunti delle attività rimpatriate o regolarizzate, elementi reddituali che normalmente sono esenti dall'IVA o sono fuori dal suo campo di applicazione. In ogni caso è importante dare rilievo al fatto che non sussiste una preclusione generalizzata e automatica degli accertamenti, in quanto l'attività di controllo viene comunque effettuata al fine di verificare la riconducibilità dei maggiori imponibili accertati alle attività regolarizzate. Qualora i maggiori imponibili accertati siano di importo superiore a quello delle attività regolarizzate, l'organo accertatore procede all'ordinaria attività di recupero delle imposte evase sull'eccedenza, compresa l'IVA. Per le considerazioni sopra esposte, l'Agenzia rileva che è del tutto da escludere l'equiparabilità della disciplina dello scudo fiscale in questione con la normativa presa in esame in passato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-132/06 del 17 luglio 2008, riguardante le misure condonistiche adottate con la legge 27 dicembre 2002, n.289. In sintesi, sulla base delle osservazioni sopra esposte, non si ritiene che la fattispecie possa rappresentare una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA e che si verifichi, quindi, una violazione del diritto comunitario.
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Roberta De Marchi
29 Ottobre 2009