In sintesi per
La vicende nasce dal ricorso presentato da una nota compagnia petrolifera che era titolare di un impianto di distribuzione carburanti in un Comune di una provincia pugliese; in particolare il ricorso della compagnia petrolifera innanzi al giudice tributario, nei confronti del citato Comune, è stato proposto per i seguenti principali motivi:
a) tre avvisi di accertamento Tosap (anni 1996, 1997 e 1998);
b) per il diniego del rimborso delle somme Tosap versate nel 1994;
c) per l’istanza di sospensione della riscossione Tosap del 1996.
In particolare la società contestava anche la violazione dell’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 507/1993, in quanto l’ammontare della tassa era stato calcolato computando anche le aree non direttamente impegnate dagli impianti necessari alla erogazione dei carburanti e degli indispensabili servizi connessi.
L’analisi dei giudici della Cassazione
I giudici di legittimità dopo una attenta analisi dei diversi motivi che hanno caratterizzato il ricorso della società petrolifera evidenziano come la giurisprudenza della Cassazione ha sempre chiarito che il motivo del prelievo ai fini della Tosap deve essere ricercato nella sottrazione della superficie all’uso pubblico, a vantaggio di singoli. Non è richiesta, in ogni caso, la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all’uso pubblico. E’ sufficiente che l’area sia materialmente interclusa o funzionalmente sottratta all’uso pubblico per effetto diretto di una occupazione materiale.
Secondo i giudici di legittimità l’occupazione/utilizzazione del suolo che legittima il prelievo, non deve essere necessariamente segnata totalmente dall’impronta di un manufatto che impedisca l’utilizzo pubblico di una intera superficie, sulla quale poi va calcolato il prelievo o che segnali la destinazione funzionale di un’area ad uso privato.
Federico Gavioli
19 Ottobre 2009