La sospensione dei termini processuali è disciplinata dalla L. n. 742/1969, il cui il comma 1 dell’art. 1 sancisce che:
v “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”;
v l’inizio del decorso è differito alla fine del periodo di sospensione, ove il decorso stesso abbia inizio durante detto periodo.
A decorrere da sabato 1° agosto opera il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che vale fino a martedì 15 settembre 2009 compreso (art. 1, comma 1, della L. 7 ottobre 1969, n. 742)
A decorrere dal 1° agosto (compreso) fino al 15 settembre (compreso), scatta la sospensione feriale dei termini per 46 giorni anche per i termini processuali del processo tributario , atteso che il ricorso all'analogia nel processo tributario è possibile qualora non sia possibile trovare una soluzione nemmeno in base al c.p.c. (si pensi alla sospensione feriale ex legge n.742/ 1979). Il periodo feriale compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, va quindi escluso dal computo dei giorni utili. Pertanto, se il decorso del termine ha inizio durante questo periodo, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo, nel senso che il computo dovrà essere effettuato a partire dalla fine del periodo feriale, ossia dal 16 settembre compreso
Ai sensi dei combinati disposti del suddetto art. 155 del codice di procedura civile e degli artt. 1187 e 2963 del codice civile, per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem). Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ( Cass., sentenza n. 12998 del 4 giugno 2007).
Poiché, per esplicita disposizione legislativa, la sospensione riguarda i “termini processuali”, vale a dire le scadenze relative al processo, la “tregua” feriale non si estende ai termini cosiddetti “amministrativi” e “sostanziali”, ossia alle scadenze concernenti la notifica di atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento) o di riscossione (ruolo, cartella di pagamento), al versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap) e alla presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni (Modello UNICO, denuncia di successione, dichiarazione Ici, dichiarazione Tarsu).
Giova precisare i seguenti capisaldi in tema sospensione dei termini processuali:
v In tema d’impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame di cui all’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile, che va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155, comma 2, del codice di procedura civile, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, comma 1, del codice di procedura civile e art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale( sent. n. 1053 del 18 gennaio 2008 della Corte di Cassazione)
v La sospensione feriale di cui alla suddetta L. n. 742 del 1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario .In particolare , la sospensione trova pacifica applicazione, oltre che, per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente, anche per la costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e di memorie illustrative (Cass. sentenza n. 2862 dell’8 febbraio 2007; Cass. sentenza n. 1360 del 24 gennaio 2006 ).
v Il periodo di sospensione concerne tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari come, ad esempio, l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento ( Cass. sentenza n. 3242 del 14 febbraio 2007; sentenza n. 2283 del 7 febbraio 2007;sentenza n. 24975 del 24 novembre 2006, e che i soggetti destinatari della tregua sono tanto i contribuenti (parte ricorrente o appellante) quanto gli uffici finanziari, doganali e territoriali, gli enti locali e gli agenti della riscossione (parte resistente, appellata, chiamata in causa o intervenuta volontariamente).
v La sospensione si applica anche nell’ipotesi di proroga di sei mesi prevista nel caso in cui venga meno, per morte o altre cause, la capacità di stare in giudizio della parte (o suo legale rappresentante) diversa dall’ufficio tributario (vedi Cass., sentenza n. 6189 del 20 marzo 2006).
v Il termine lungo è di un anno e 46 giorni poiché si deve tenere conto, ai sensi della legge 742/69, della sospensione feriale dei termini, prevista dal 1o agosto al 15 settembre d'ogni anno. La sospensione feriale vige anche nell'ipotesi in cui il termine breve di 60 giorni viene a cadere dal 1o agosto al 15 settembre.L'impugnazione della sentenza sfavorevole può avvenire, anche prima della ricezione della notifica della sentenza ed indipendentemente dalla notifica della notifica stessa, nel rispetto del termine lungo previsto dall'articolo 327 del c.p.c. In caso di concomitanza dei due citati termini si ha la prevalenza di quello lungo; una volta scaduto il termine, di un anno e 46 giorni, la sentenza passa in giudicato formale, a nulla rilevando l'eventuale non scadenza del termine breve di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado.
v In tema d'impugnazione al termine annuale di decadenza dal gravame di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c. devono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre di ciascun anno); detto termine è poi suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno venga a cadere durante il nuovo periodo feriale dell'anno successivo(Cassazione sentenza n.13772 del 16 ottobre 2000)
La sospensione feriale dei termini riguarda l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente ( circ. n. 65/E del 28 giugno 2001),la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie .La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece, le procedure cautelari (cosiddette “sospensive”)e i giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
La sospensione feriale dei termini non si applica alle cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge a una persona di pagare una determinata somma (Cass., n. 11271 del 15 giugno 2004) L’atto di opposizione al precetto rientra tra i procedimenti di opposizione all’esecuzione cui non si applica, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 742 del 1969, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della medesima legge, in quanto tale opposizione, pur risolvendosi sostanzialmente in un giudizio di cognizione sulla vicenda, presenta comunque quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione anche durante il periodo feriale.
La riduzione del termine lungo di impugnativa
Tra le diverse modifiche operate dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 140 S.O. n. 95/L del 19 giugno 2009, la più rilevante è sicuramente quella intervenuta nell’art. 327 c.p.c. relativa ai termini per proporre impugnazione (appello, ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.), i quali passano da un anno dalla pubblicazione della sentenza a soli sei mesi. Viene ridotto il termine lungo annuale per l’esercizio dell’onere dell’impugnazione (e quindi per il passaggio in giudicato) ai sensi dell’art. 327. La cosa riduce sensibilmente la frequentissima proroga della sospensione feriale dei termini, ed impedisce che l’applicazione di una seconda sospensione feriale quando la prima scadenza prorogata cada di nuovo nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre.
Tale rilevante riduzione dei termini interessa altresì il processo tributario: l’art. 51 D.Lgs. n. 546/92, titolato “Termini d’impugnazione”, dopo aver stabilito che il termine per impugnare la sentenza notificata su istanza di parte è pari a sessanta giorni, fa salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del medesimo decreto, il quale – a sua volta – rinvia espressamente al contenuto dell’art. 327, comma 1, c.p.c. che, alla luce della riformulazione operanda, restringerà i termini per impugnare la sentenza non notificata.
La L. n. 69/2009 ha ridotto il termine “lungo” di impugnazione da un anno a sei mesi, per cui, in assenza di notifica della sentenza ad opera della controparte, il giudicato si formerà decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.
Per quanto concerne il momento di decorrenza del nuovo termine “lungo”(sei mesi), occorre tener conto che la L. n. 69/2009, nelle disposizioni transitorie, specifica che le modifiche apportate dalla riforma “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”(4/07/2009).Pertanto, occorre fare riferimento alla data in cui l’appellante o ricorrente si sia costituito in giudizio e non alla data di pubblicazione della sentenza .
Ad esempio, per l’appellante o ricorrente che si costituisce il giorno successivo all’entrata in vigore della riforma(4/07/2009),trova applicazione il termine di sei mesi, quale che sia il grado di giudizio in cui pende il processo.
Angelo Buscema
24 Luglio 2009