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Sono interessanti le conclusioni cui perviene la sentenza n. 131 dell'11 giugno 2009 (ud. del 9 giugno 2009) della Comm. trib. prov. di Reggio nell'Emilia, Sez. I –, che si occupa dell’accertamento sintetico, esaminando un aspetto particolare: la tassazione dei proventi da meretricio.
Il processo
La sig.ra ...,nata a Casablanca (Marocco), ricorre avverso altrettanti avvisi di accertamento di tipo sintetico emessi dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Reggio Emilia, ai fini Irpef e relative sanzioni per gli anni d'imposta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; assume l'Agenzia che a carico della contribuente, sarebbe accertabile, secondo il disposto dell'art. 38, comma 4, DPR 600/73, sulla base del contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi, un reddito complessivo netto che si discosterebbe di almeno un quarto da quello dichiarato; i suddetti elementi si concretizzerebbero nella disponibilità di uno e, per un periodo d'imposta, di più immobili, posseduti a titolo di locazione non finanziaria e di un'autovettura; inoltre alla stessa sarebbero anche attribuibili incrementi patrimoniali concretizzantisi in una continuativa serie di trasferimenti di denaro in Marocco.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia con memorie in cui rivendica la legittimità del proprio operato, sottolineando come l'obbligo di individuare la categoria del reddito accertato sussista solo per gli accertamenti di tipo analitico e non anche per quelli di tipo sintetico, confermando la correttezza della valorizzazione induttiva degli incrementi patrimoniali ed evidenziando come: ".. qualora si ritenga che la prostituzione dia luogo a proventi illeciti (almeno sotto il profilo civile), questi ultimi sono imponibili: se si configura una vera e propria attività esercitata per professione abituale, il reddito potrà essere ricompreso fra le attività di lavoro autonomo,mentre se si tratta di attività non abituale saremo in presenza di redditi diversi"; conclude ricordando come anche
Motivi della decisione
In via pregiudiziale
Sempre in via pregiudiziale va affrontato il problema se, affermata l'origine reddituale, sub specie di attività di lavoro autonomo, delle suddette entrate l'Agenzia avrebbe dovuto procedere ad emettere una accertamento di tipo analitico, anche se induttivo, e non invece un accertamento di tipo sintetico; l'art. 38, 4°comma, cit., non pone un simile onere a carico dell'Agenzia, (L'Ufficio indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39,...), “ che è pertanto libero di scegliere la via che ritiene più proficua”.
Ancora in via pregiudiziale va respinta, in quanto infondata, l'eccezione della Ricorrente in ordine alla carente individuazione, secondo il combinato disposto degli artt. 38, 2°comma, cit. e 6 DPR 917/86, della categoria cui imputare il maggior reddito accertato: invero il suddetto obbligo, come ben ricorda l'Agenzia resistente, è operante, secondo il disposto dell'art. 38, 4°comma, cit. ("L'ufficio, indipendentemente dalle disposizione recate dai commi precedenti e dall'articolo 39....) solo per gli accertamenti di tipo analitico non anche, logicamente, stante la "struttura" dell'accertamento, per quello di tipo sintetico.
Passando al merito del ricorso và affermata la fondatezza delle doglianze della Ricorrente in ordine alle modalità di quantificazione del valore induttivo dell'incremento patrimoniale; la norma, art. 38, comma 5, cit. dispone che "Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.
La norma, cioè, introduce una presunzione relativa secondo cui l'incremento patrimoniale è finanziato con disponibilità accumulate in quote costanti nell'anno della spesa e nei quattro precedenti: conseguentemente l'Agenzia avrebbe dovuto, procedendo a ritroso dall'ultimo anno d'imposta in cui si è verificato un incremento patrimoniale, "spalmare" la spesa sostenuta in ciascun anno, in quell'anno e nei quattro precedenti e sommare poi, per ogni anno d'imposta, i dietimi di competenza; “l'Agenzia, invece, ha proceduto sommando le spese per incremento patrimoniale sostenute in ciascun anno ed in quelli successivi e poi dividendo la somma così ottenuta per cinque; in questo modo ha imputato ad ogni anno d'imposta dietimi conteggiati in modo del tutto scorretto”.
Sul punto,cioè sulla quantificazione del valore induttivo dei dedotti incrementi patrimoniali, gli avvisi impugnati vanno annullati mentre mantengono la loro validità per quanto attiene alla quantificazione del valore induttivo della disponibilità degli immobili tramite contratti di locazione non finanziaria e di un'autovettura, in quanto correttamente effettuate.
Riflessioni brevi
Da questa simpatica sentenza emergono alcuni punti fermi, degni di nota, che meritano di essere evidenziati:
1) L’attività di meretricio è attività di lavoro autonomo;
2) L’ufficio è libero di scegliere l’accertamento che ritiene più opportuno;
3) Se l’ufficio ricorre all’accertamento sintetico non ha bisogno di individuare la categoria del reddito.
Lo strumento dell’accertamento sintetico segue un ragionamento logico che spesso è convincente da sè per verificare il tenore di vita del contribuente.
Nel caso di specie l’ufficio ha utilizzato il metodo sintetico per tassare i proventi della prostituzione (al di là delle modalità legittime o non legittime del calcolo effettuato).
E probabilmente, tale mezzo di accertamento costituisce lo strumento più adatto per queste ipotesi o ipotesi similari (proventi illeciti), in quanto non ci si deve porre il problema della categoria reddituale di appartenenza.
Roberta De Marchi
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