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15 luglio 2009
Controllo da studi di settore: ipotesi e casi pratici di contraddittorio con il Fisco
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17 aprile 2008
Studi di settore: le indicazioni della circolare n. 31/2008
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9 settembre 2015
Studi di settore: la compilazione in caso di multiattività e attività complementari
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Come è noto, con provvedimento 8 ottobre 2007, prot. 155058, sono stati istituiti gli osservatori regionali, oggetto di esame da parte dell’Agenzia commento delle Entrate con la circolare n. 58/E del 26 ottobre 2007.
Gli Osservatori regionali per gli studi di settore sono stati costituiti presso ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e presso le Direzioni provinciali di Bolzano e di Trento, con contestuale soppressione degli Osservatori provinciali attualmente esistenti.
Ai nuovi Osservatori è demandato il compito di individuare:
a) le particolari condizioni economiche o produttive, tipiche di alcune zone o distretti, che spiegano i comportamenti economici dei soggetti che operano in quei territori, anomali e diversi da quelli già analizzati dagli studi di settore;
b) le situazioni, riscontrabili a livello locale o regionale, che denotino evidenti criticità di alcuni settori o di alcune categorie di soggetti, o che rivelino, al contrario, condizioni di forte sviluppo ed espansione economica territoriale;
c) qualsiasi informazione che possa essere di ausilio per cogliere le problematiche legate all'ambito territoriale, al fine di migliorare la capacità degli studi di settore a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.
Nella elaborazione degli studi di settore è infatti estremamente rilevante “l'analisi delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera il soggetto economico e, in particolare, del livello dei prezzi, delle condizioni e delle modalità operative, delle infrastrutture esistenti e utilizzabili, della capacità di spesa e della tipologia dei fabbisogni”. Domanda e costo dei fattori produttivi hanno, infatti, “una stretta correlazione con il luogo ove la specifica attività è collocata per cui, a parità di ogni altra condizione, la realtà territoriale può incidere notevolmente sulla capacità del singolo soggetto di produrre ricavi o compensi, sulla struttura dei costi e, di conseguenza, sul reddito”.
Gli Osservatori non potranno, peraltro, ripercorrere i processi valutativi di carattere generale che hanno portato all’elaborazione degli studi di settore, dovendo, invece, concentrare l'attenzione su aspetti nuovi e specifici, prima non considerati, segnalando eventuali incongruenze emerse in sede di applicazione che, conseguentemente, si riflettono in una non adeguata capacità degli studi a rappresentare la complessa realtà cui si riferiscono.
Come osservato dalle Entrate nella circolare n. 58/2007 - è compito degli Osservatori di identificare, a livello territoriale, i soggetti che esercitano l'attività in condizioni di marginalità economica, così come già specificato nelle circolari numeri 31/E e 38/E del 2007.
L'attività di analisi svolta dagli Osservatori regionali sulle attività economiche nell'ambito territoriale potrà contribuire all'individuazione di ulteriori elementi, nonché alla migliore e concreta definizione di quelli già individuati, caratterizzanti le condizioni di marginalità economica e potrà anche consentire, in ambito locale, il superamento delle criticità legate alla non corretta stima dei ricavi o compensi dei soggetti cosiddetti marginali mediante l'applicazione degli studi di settore.
“La segnalazione di casi da esaminare può essere fatta anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio, così come da associazioni di categoria non rappresentate nell'Osservatorio o, più in generale, da chiunque ne abbia interesse. I suddetti soggetti possono inviare alla segreteria dell'Osservatorio regionale, una nota contenente le osservazioni che ritengono possano interessare l'operato dello stesso. Tali osservazioni possono riguardare anche eventuali distorsioni applicative degli studi di settore, verificatesi in anni precedenti, in ambito provinciale e/o regionale. Analogamente, possono essere valutate anche situazioni pregresse che non hanno trovato il giusto riscontro ed esame in sede di contraddittorio con gli uffici” (c.m. n. 58/2007).
Gli studi di settore locali
Si rileva che l’art. 83, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'elaborazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 62-bis.
Ad attuare la norma ci ha pensato il decreto 19 maggio 2009 (G.U. n. 139 del 18 giugno 2009) del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, come previsto dall'art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la composizione della commissione degli esperti è integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani.
Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell'ambito territoriale della regione, dell'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani all'interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
L’ultimo provvedimento attuativo
Gli Osservatori regionali per gli studi di settore sono stati oggi integrati da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani.
Questa presenza va ad aggiungersi agli altri due esperti dell'Anci.
Il provvedimento n. 100593 del 3 luglio 2009 del direttore dell'agenzia delle Entrate, gira quindi in chiave federalista gli studi di settore.
Francesco Buetto
10 Luglio 2009