I proventi da attività di meretricio rientrano fra i redditi tassabili? La classica situazione irrisolta…

di Commercialista Telematico

Pubblicato il 10 marzo 2009

secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma i proventi provenienti da attività di meretricio rientrano fra i redditi tassabili. In particolare, l’iter logico–giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: la prostituzione, a causa delle preoccupazioni che suscita dal punto di vista del rispetto della dignità umana, nonché delle sue implicazioni in termini di ordine pubblico, è un’attività che indiscutibilmente “fa notizia”, ma che, prevedendo un corrispettivo sinallagmatico della prestazione, deve essere ricondotta a tassazione

          Secondo la recente sentenza n. 47 del 23 febbraio 2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 60  i proventi  provenienti  da attività di meretricio rientrano fra i redditi tassabili. In particolare, l’iter logico – giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: la prostituzione, a causa delle preoccupazioni che suscita dal punto di vista del rispetto della dignità umana, nonché delle sue implicazioni in termini di ordine pubblico, è un’attività che indiscutibilmente “fa notizia”, ma che, prevedendo un corrispettivo sinallagmatico della prestazione, deve essere ricondotta a tassazione.

 

          L’attività, fiscalmente, deve essere considerata alla stregua di qualsiasi servizio fornito a fronte di una retribuzione: la natura particolare del servizio non deve distogliere e deviare l’attenzione dall’aspetto economico rilevante (prestazione/controprestazione) che la rende fonte di reddito imponibile. La rilevanza economica e fiscale dell’attività di prostituzione, prima dell’intervento dei giudici tributari, era già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia europea. Nella causa n. C-268/99 (sentenza del 20 novembre 2001), i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi espressamente sulla qualificazione dell’attività di prostituzione: se l’attività, esercitata in qualità di lavoratore autonomo, potesse essere considerata economica. La questione sottoposta al vaglio della Corte di giustizia prendeva le mosse dalla problematica inerente la concessione di permessi di soggiorno, giustificati da motivi di lavoro, richiesti da cittadini appartenenti a Stati non membri della Comunità (all’epoca dei fatti, Polonia e Repubblica Ceca) presso stati membri (Olanda).

 

          I giudici, premesso che “secondo una giurisprudenza costante, una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve tessere considerata come attività economica ai sensi dell’art 2 del Trattato CE, purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali ed accessorie (v., in particolare, sentenza Il aprile 2000, cause riunite C-5I/96 e C-191/97)”, hanno ritenuto l’attività di prostituzione riconducibile alla qualifica di attività economica, in considerazione del fatto che essa costituisce un’attività tramite la quale il prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiano senza produrre o trasferire beni materiali. I giudici comunitari testualmente hanno riconosciuto che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale, come emerge dal punto 33 della presente sentenza, rientra nella nozione di attività economiche”. Non solo: la Corte ha riconosciuto all’attività di prostituzione anche la qualifica di attività da lavoro autonomo, a condizione che la stessa non sia prevista come illegale nel Paese membro di riferimento (in molti Stati membri la prostituzione non è vietata in quanto tale, ma sono vietati alcuni fenomeni tipici che di solito vi sono connessi, quali adescamento, tana, sfruttamento eccetera), a nulla rilevando qualsiasi valutazione morale della stessa (secondo la Corte spetta allo Stato membro vietane la pratica di attività considerate immorali; qualora ciò non avvenga e l’attività asseritamene immorale sia lecitamente praticata, non potrà esserci nessuna conseguenza sotto tale profilo).

 

          In Italia, pur mancando una legislazione specifica che riconosca e regolamenti l’attività di prostituzione sotto i vari profili considerati, nello specifico settore fiscale si dovrà aver riguardo alle regole generali inserite nel Tuir. Sotto tale profilo in ordine di tempo la giurisdizione di merito è intervenuta con decisioni divergenti. Infatti mentre la CTP di Milano aveva riconosciuto non inquadrabili in alcuna categoria di reddito, così come individuate dall’articolo 6 del Tuir, i proventi dell’attività di prostituzione, tassabili nemmeno alla stregua di proventi illeciti, ex articolo 14, comma 4, legge n. 537/1993 (così qualificati durante la fase contenziosa e non in accertamento), la CTP di Firenze ha ritenuto che l’attività di prostituzione genera un reddito che, espressione di capacità contributiva, deve essere sottoposto a tassazione. Diversamente da quanto rilevato dalla precedente giurisprudenza milanese, il reddito da prostituzione è correttamente ascrivibile tra quelli indicati nell’articolo 6 del Tuir; in particolare, nella categoria dei redditi diversi e, quindi, riconducibile all’ipotesi prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera 1).

 

          I giudici hanno riconosciuto la condotta dell’Amministrazione finanziaria “...pienamente legittima dal momento che la norma richiamata sembra rispondere proprio all’esigenza, avvertita dal legislatore, di ricondurre a tassazione tutte quelle espressioni economiche, connesse all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, idonee a concorrere alla spesa pubblica, in attuazione del disposto di cui all’articolo  53 della Costituzione. Non essendo ammissibile che determinati soggetti possano eludere il dovere di contribuire al sostenimento dei costi dei servizi collettivi di cui essi stessi beneficiano”. In definitiva, il reddito derivante da attività di prostituzione, al pari di qualsiasi altra tipologia reddituale, deve essere sottoposto a tassazione, in quanto espressione di una attività economica in cui, a fronte di una prestazione, si ha una controprestazione monetaria; la tassazione trova la sua fonte normativa nella categoria residuale dei redditi diversi, di cui al citato articolo 67, che attrae tutte quelle espressioni economiche non diversamente tipicizzate dal legislatore tributario. La categoria residuale di cui all’articolo 67 trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 53 della Costituzione, secondo il quale ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Tale ultima indicazione viene fatta propria da questa Commissione che ritiene pienamente assoggettabile, in line generale, i proventi da prostituzione.

 

Riflessioni

 

          La sentenza in rassegna ha disatteso quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “I proventi dell'attività di prostituzione non possono  essere ascritti a nessuna categoria reddituale. Infatti, l'art. 14, comma 4, della L. n. 537 del 1993 ricomprende nelle categorie  di  reddito  stabilite  dal comma 1 dell'art. 6 del Tuir di cui al D.P.R. n. 917 del 1986,  solo  i proventi derivanti da fatti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ma l'attività di meretricio, pur  se  contraria  al buon costume,  non  integra una  ipotesi  di  reato    i  suoi  proventi costituiscono  reddito  ascrivibile a qualcuna  delle  categorie  di  cui all'art. 6, comma 1, predetto” (Sent. n. 272 del 22 dicembre 2005 della Comm. trib. prov. Milano, Sez. XLVII)

 

          Secondo un diverso  orientamento dottrinale (1) e giurisprudenziale (2) si ravvisano elementi in numero più che  sufficiente per poter affermare la tassabilità - quanto meno da un punto di vista teorico - del reddito ottenuto mediante l'esercizio del meretricio, essendosi via  via dimostrata l'inesistenza di  qualsivoglia  pregiudiziale contraria, tenuto conto che: - non esiste alcuna  norma  che  preveda  espressamente una sua intassabilità - esso non è affatto da  considerarsi  il  risarcimento  di un danno arrecato alla dignità di chi vende le proprie prestazioni sessuali;  - il Fisco non si ferma a considerare  l'immoralità  di  una  condotta comunque produttiva di un reddito in senso tecnico  (Fiscus non erubescit, dice l'antico brocardo romano a tal fine); - l'esperienza di altri ordinamenti statali europei dimostra che tale forma di entrate può essere  assoggettata  a  tassazione senza  notevoli problemi né resistenze da parte dei soggetti coinvolti; - qualora la prostituzione sia  esercitata  in  forma pienamente autonoma, la sua considerazione all'interno della categoria dei  redditi  da lavoro autonomo appare conforme sia  all'attuale  situazione  normativa  sia alla recente giurisprudenza europea

 

NOTE

(1) Giovanni Celano, Reddito da prostituzione: fiscus non erubescit in "il fisco" n. 25 del 25 giugno 2007, pag. 3710 Alfonso Carotenuto  Reddito da prostituzione? in "il fisco" n. 14 del 3 aprile 2006, pag. 1-2151.

 

(2) La circostanza  addotta  dal  contribuente  circa  la  provenienza dall’attività di prostituzione delle proprie fonti di reddito non esclude la legittimità dell’accertamento sintetico posto in essere dall’Amministrazione finanziaria la quale non è onerata, ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, di fornire la determinazione della categoria di  redditi che concorrono  a formare la base imponibile, incombendo tale prova sul soggetto verificato, eventualmente chiamato ad invocare la natura esente del provento ovvero l’avvenuto assolvimento di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sent. n. 124 del 15 novembre 2007 della Comm. trib. reg. di Milano, Sez. XLV).

 

Roberto Pasquini

6 Marzo 2009

 

*****************************

ALLEGATO

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 60


riunita con l’intervento del Signori:

C.S. Presidente

D.L. Relatore

M.C. Giudice

 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n°………..
depositato il ../../….
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°…………. IRPEF 2000 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TIVOLI
proposto dal ricorrente:
M.P.
VIA …………………………….ROMA RM
difeso da:
D.A.
VIA……………………………..ROMA RM

 

FATTO


Con atto presentato l’8 marzo 2007 il Signor M.P. impugnava, chiedendone 1’annullamento, l’avviso di accertamento in oggetto relativo all’anno 2000 contestando il ricorso all’accertamento sintetico a segi.iito dell’acquisto di un immobile nel 2003, asserendo che i proventi impiegati in tale acquisto provenivano da attività di meretricio che a suo parere non rientrava fra i redditi tassabili.

Il ricorso veniva posto in discussione il 30 gennaio 2009 per la decisione in pubblica udienza.


DIRITTO

 

La prostituzione, a causa delle preoccupazioni che suscita dal punto di vista del rispetto della dignità umana, nonché delle sue implicazioni in termini di ordine pubblico, è un’attività che indiscutibilmente “fa notizia”, ma che, prevedendo un corrispettivo sinallagmatico della prestazione, deve essere ricondotta a tassazione.

L’attività, fiscalmente, deve essere considerata alla stregua di qualsiasi servizio fornito a fronte di una retribuzione: la natura particolare del servizio non deve distogliere e deviare l’attenzione dall’aspetto economico rilevante (prestazione/controprestazione) che la rende fonte di reddito imponibile. La rilevanza economica e fiscale dell’attività di prostituzione, prima dell’intervento dei giudici tributari, era già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia europea.

Nella causa n. C-268/99 (sentenza del 20 novembre 2001), i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi espressamente sulla qualificazione dell’attività di prostituzione: se l’attività, esercitata in qualità di lavoratore autonomo, potesse essere considerata economica.

La questione sottoposta al vaglio della Corte di giustizia prendeva le mosse dalla problematica inerente la concessione di permessi di soggiorno, giustificati da motivi di lavoro, richiesti da cittadini appartenenti a Stati non membri della Comunità (all’epoca dei fatti, Polonia e Repubblica Ceca) presso stati membri (Olanda).

I giudici, premesso che “…secondo una giurisprudenza costante, una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve tessere considerata come attività economica ai sensi dell’art 2 del Trattato CE, purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali ed accessorie (v., in particolare, sentenza Il aprile 2000, cause riunite C-5I/96 e C-191/97)”, hanno ritenuto l’attività di prostituzione riconducibile alla qualifica di attività economica, in considerazione del fatto che essa costituisce un’attività tramite la quale il prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiano senza produrre o trasferire beni materiali.

I giudici comunitari testualmente hanno riconosciuto che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale, come emerge dal punto 33 della presente sentenza, rientra nella nozione di attività economiche”.

Non solo: la Corte ha riconosciuto all’attività di prostituzione anche la qualifica di attività da lavoro autonomo, a condizione che la stessa non sia prevista come illegale nel Paese membro di riferimento (in molti Stati membri la prostituzione non è vietata in quanto tale, ma sono vietati alcuni fenomeni tipici che di solito vi sono connessi, quali adescamento, tana, sfruttamento eccetera), a nulla rilevando qualsiasi valutazione morale della stessa (secondo la Corte spetta allo Stato membro vietane la pratica di attività considerate immorali; qualora ciò non avvenga e l’attività asseritamene immorale sia lecitamente praticata, non potrà esserci nessuna conseguenza sotto tale profilo).

In Italia, pur mancando una legislazione specifica che riconosca e regolamenti l’attività di prostituzione sotto i vari profili considerati, nello specifico settore fiscale si dovrà aver riguardo alle regole generali inserite nel Tuir. Sotto tale profilo in ordine di tempo la giurisdizione di merito è intervenuta con decisioni divergenti. Infatti mentre la CTP di Milano aveva riconosciuto non inquadrabili in alcuna categoria di reddito, così come individuate dall’articolo 6 del Tuir, i proventi dell’attività di prostituzione, tassabili nemmeno alla stregua di proventi illeciti, a articolo 14, comma 4, legge n. 537/1993 (così qualificati durante la fase contenziosa e non in accertamento), la CTP di Firenze ha ritenuto che l’attività di prostituzione genera un reddito che, espressione di capacità contributiva, deve essere sottoposto a tassazione.

Diversamente da quanto rilevato dalla precedente giurisprudenza milanese, il reddito da prostituzione è correttamente ascrivibile tra quelli indicati nell’articolo 6 del Tuir; in particolare, nella categoria dei redditi diversi e, quindi, riconducibile all’ipotesi prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera 1). I giudici hanno riconosciuto la condotta dell’Amministrazione finanziaria “.. .pienamente legittima dal momento che la nonna richiamata sembra rispondere proprio all’esigenza, avvertita dal legislatore, di ricondurre a tassazione tutte quelle espressioni economiche, connesse all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, idonee a concorrere alla spesa pubblica, in attuazione del disposto di cui all’aH. 53 della Costituzione.

Non essendo ammissibile che determinati soggetti possano eludere il dovere di contribuire al sostenimento dei costi dei servizi collettivi di cui essi stessi beneficiano”.
In definitiva, il reddito derivante da attività di prostituzione, al pari di qualsiasi altra tipologia reddituale, deve essere sottoposto a tassazione, in quanto espressione di una attività economica in cui, a fronte di una prestazione, si ha una controprestazione monetaria; la tassazione trova la sua fonte normativa nella categoria residuale dei redditi diversi, di cui al citato articolo 67, che attrae tutte quelle espressioni economiche non diversamente tipicizzate dal legislatore tributario.

La categoria residuale di cui all’articolo 67 trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 53 della Costituzione, secondo il quale ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva.

Tale ultima indicazione viene fatta propria da questa Commissione che ritiene pienamente assoggettabile, in line generale, i proventi da prostituzione.

Nella fattispecie dedotta in giudizio, l’Ufficio a seguito di acquisto di un immobile nel 2003 per 151.000,00 ed a fronte di assenza di redditi dichiarati negli anni precedenti, ha accertato sinteticamente un reddito, per l’anno de quo di 30.194,00. La parte di contro documenta di aver ceduto nel trienni precedente un immobile per 41.000,00 e riscattato una polizza vita di 17.000,00 e di aver percepito canoni di locazione per 12.000,00. Questa Commissione pur aderendo alla quantificazione del reddito sinteticamente determinato dall’ufficio, ridetermina lo stesso parametraridolo alle disponibilità della parte nel 2003 e determinando in tal senso un reddito sintetico di 16.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto riducendo il reddito accertato sinteticamente ad 16,000,00 e le spese di giudizio, di cui al l° comma dell’articolo 15 del D. Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, sussistendo giustificati motivi, vanno compensate tra le parti ai sensi dell’ articolo 92 del c.p.c..

 

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2009.

 
Il Relatore                                         Il Presidente