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Le verifiche fiscali, casi pratici: l’onere della prova spetta al contribuente o al Fisco? (seconda parte)
Premessa introduttiva
Continuiamo, anche in questa puntata della rubrica, ad illustrare i massimari delle sentenze che hanno affrontato il tema dell’onere della prova.
Il riferimento è sempre quello di casi pratici di rilevante interesse (fatturazioni false, conti bancari, redditometro), mentre si segnalano per una lettura più attenta due sentenze che disciplinano il potere del Giudice di sopperire le mancanze di parte onerata.
Operazioni fittizie
L’Amministrazione finanziaria che intenda contestare la sussistenza di determinate operazioni economiche asserite come fittizie ovvero inesistenti non deve limitarsi a generiche affermazioni od al mero disconoscimento della documentazione offerta dal contribuente essendo onerata della dimostrazione, anche tramite indizi e presunzioni, di simile asserzione. D’altro canto, in dipendenza di circostanziata contestazione spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni qualificate come inesistenti.
(Cassazione, sentenza n. 29396/08)
Indici rivelatori della sussistenza di un vincolo societario
La sussistenza del vincolo sociale costituisce apprezzamento di fatto - la cui valutazione è demandata al giudice del merito - pregiudiziale al fine di legittimare l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi fondato sulla convinzione dell’esistenza di una società di fatto della quale il contribuente sia parte integrante. Indice rivelatore di siffatta esistenza ben può essere identificato nella circostanza secondo la quale il corrispettivo delle commesse affidate ad un soggetto viene ad essere assolto da soggetto diverso ovvero nell’utilità tratta dall’intermediazione di un soggetto in favore di un altro.
(Cassazione, sentenza n. 29437/08)
Onere della prova e obblighi del Giudice Tributario
E’ principio già enunciato dalla Corte quello secondo cui “A fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttri attribuitigli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale delle parti nel processo, solo per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio per essersi questo limitato ad asserzioni labiali dei fatti, mai allegando supporti documentali e atteso, altresì, le doglianze generiche contenute nell’appello, sul negato rilievo probatorio della documentazione extra contabile mai messa peraltro a disposizione della commissione)” (Cassazione civile, sez. trib., 14 aprile 2007, n. 10970).
(Cassazione, sentenza n. 683/09)
Conti bancari
Qualora dall’esame dei conti e rapporti intrattenuti dai soci con istituti di credito si abbia motivo di ritenere sussistente una materia imponibile superiore a quella dichiarata, l’Amministrazione finanziaria è ammessa alla rettifica competendo al contribuente la dimostrazione che quanto emerso dalle rilevazioni e movimentazioni dei conti e rapporti è estraneo alla determinazione del reddito d’impresa. A tale fine, non è sufficiente il semplice riferimento alla gestione di altre attività dovendosi all’uopo indicare quali risultanze si riferiscono a ciascuna realtà operativa.
(Cassazione, sentenza n. 1444/09)
Fatture false
La documentazione aziendale (fatture e libri contabili) è strumento idoneo a dimostrare l’esistenza delle operazioni riportate, ed incombe sull’Amministrazione che intenda disconoscere tale documentazione (nel caso di specie asserendo che determinate operazioni documentate con fatture erano in realtà inesistenti) l’onere di provarne, anche attraverso presunzioni, l’inattendibilità.
(Cassazione, sentenza n. 1023/08)
Redditometro senza prova
Gli accertamenti effettuati mediante redditometro si sottraggono all’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria è esonerata da qualunque prova ulteriore rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva individuati dal redditometro e posti a base della pretesa fiscale (nel caso di specie: possesso di automobili), gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presupposto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore
(Cassazione, sentenza n. 25386/07)
Ancora sul redditometro
Costituisce principio consolidato che consente l’accoglimento in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile del ricorso dell’Amministrazione, l’affermazione secondo cui i parametri presuntivi per l’accertamento dei redditi che costituiscono il cosiddetto “redditometro” (istituito con L. n. 413/1991 ed attuato con i DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992) danno luogo ad una presunzione “legale” ai sensi dell’art. 2728 del codice civile perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente a determinati fatti noti (la disponibilità di determinati beni o servizi) il fatto ignoto (capacità contributiva); perciò il giudice tributario, una volta accertata l’effettività degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.
(Cassazione, sentenza n. 22936/07)
Esistenza delle operazioni imponibili Iva
La formazione del giudicato penale non è direttamente invocabile nel processo tributario in quanto, da un lato, la disciplina del contenzioso fiscale contempla limitazioni della prova e, dall’altro, possono essere fatte valere presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Conseguentemente, spetta al giudice del merito, nell’esplicazione del potere di valutazione delle prove, verificare in quale misura le risultanze del giudizio penale possono riverberarsi sulla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria.
Il contribuente è chiamato ad assolvere l’onere probatorio circa l’effettività ed esistenza delle operazioni imponibili poste in essere e contestate in sede di accertamento soltanto laddove l’Amministrazione finanziaria abbia addotto elementi e dati suscettibili di minare l’autenticità e veridicità delle operazioni medesime e delle relative fatture.
(Cassazione, sentenza n. 17799/07)
Conti bancari cointestati
Le movimentazioni del conto corrente bancario dell'imprenditore individuale costituiscono presunzione idonea (ancorché unica) a costituire prova del di lui reddito, sebbene di tale conto possa disporre anche la moglie, spettando all'imprenditore medesimo fornire la prova di quali siano le operazioni bancarie di pertinenza del coniuge.
(Cassazione, sentenza n. 27063/06)
Il Giudice non sopperisce alle mancanze dell’Ufficio
L'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato ed applicato alla luce dell'art. 111 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999, secondo cui il giudice deve essere "terzo" e, dunque, non può collocarsi a fianco di una parte (in ipotesi negligente) e sopperire alle di lei carenze probatorie. Perciò il giudice tributario non può, attraverso l'acquisizione di documenti o di prove - disposta ai sensi dell'art. 7 citato - sopperire all'onere probatorio che grava sul soggetto onerato, potendo solo integrare gli elementi forniti dalle parti (perciò deve essere cassata con pronuncia nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente la sentenza di merito che aveva integrato l'avviso di accertamento contenente soltanto "il criterio con il quale si è proceduto" acquisendo una Consulenza tecnica d'ufficio estimativa).
(Cassazione, sentenza n. 24464/06)
La dichiarazione del terzo non ha valore di prova
La dichiarazione resa da un soggetto terzo nell'ambito dell'accertamento esperito dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente trova ingresso nel procedimento e nel processo di impugnazione dell'atto impositivo in qualità di elemento puramente indiziario, di per sé inidoneo ed insufficiente a fondare alcuna pretesa tributaria in assenza di ulteriore specifica attività di acquisizione di verifica e riscontro obiettivi sulle risultanze degli accessi ed ispezioni.
(Cassazione, sentenza n. 24200/06)
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