Il presupposto che una azienda pubblica abbia nei confronti di una impresa fornitrice dei debiti da saldare da molto tempo non giustifica, in alcun modo, per l’impresa fornitrice stessa la possibilità di potersi dedursi dal proprio reddito la perdita sui crediti, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 101, comma 5, del DPR 917/86. E’ l’orientamento ministeriale ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 23 gennaio
Come nasce la vicenda
La vicenda nasce dal fatto che una SRL vanta un credito di circa un milione di euro nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di una importante regione italiana. Tali ASL , per le note difficoltà economiche in cui versano, non sono in condizioni di “onorare il loro debito e la loro natura di enti pubblici economici le mette al riparo da eventuali richieste di fallimento”. La regione, tuttavia, al fine di salvaguardarne il patrimonio ha:
– creato una comunione di beni immobili fra tutte le ASL spogliandole della proprietà diretta ed assegnando a ciascuna una quota di partecipazione;
– fatto confluire tutti i beni immobili in un fondo comune di investimento di tipo chiuso rendendo tali beni non ipotecabili ed impignorabili ed escludendo di fatto ai creditori ogni forma di soddisfazione coattiva.
La società nei confronti della ASL ha già fatto emettere dal competente tribunale un decreto ingiuntivo cui ha fatto seguito un atto di precetto ed il conseguente pignoramento presso terzi, effettuato presso la banca facente funzioni di tesoriere del predetto debitore: tale pignoramento è, tuttavia, rimasto infruttuoso. La società a questo punto si chiede se sia possibile dedurre dal proprio reddito di impresa la perdita del credito vantato nei confronti della ASL debitrice.
L’orientamento delle Entrate
L’articolo 101, comma 5, del DPR 917/86 afferma che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. La richiamata norma fiscale subordina, a ben vedere, la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da “elementi certi e precisi”, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all’avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi automaticamente riconosciute.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la situazione economica della aziende sanitarie locali non escluderebbe la possibilità di regolarizzazione del debito anche “a breve termine”, visto che le stesse non sono sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria); tali eventualità per le Entrate farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale previsto dal citato articolo 101, comma 5, del DPR 917/86, per via della definitività dell’accertamento della perdita del credito. Questo ovviamente nel presupposto che l’accertamento giudiziale da parte dell’autorità competente dello stato di insolvenza del debitore costituisca evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest’ultimo.
Le conclusioni
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la situazione delineata nell’istanza di interpello di cui all’articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, pur indicativa di particolari difficoltà non possa ritenersi elemento determinante per l’esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei requisiti di certezza e precisione imposti, come richiesti dalla normativa fiscale vigente, per consentire la deduzione del costo dal reddito di impresa.
L’Agenzia delle Entrate, infine, osserva che:
– ai fini tributari non ha rilevanza il presupposto che i beni immobili siano confluiti in fondo comune e che siano impignorabili e non ipotecabili perché tali situazioni non rappresentano certo un elemento dell’insolvenza in ordine alla deduzione fiscale delle perdite su crediti;
– l’elemento indicato nell’istanza di interpello in merito alla natura di enti pubblici economici delle ASL debitrici che metterebbe queste ultime al riparo da eventuali richieste di fallimento rappresenterebbe, per converso, un elemento di positiva valutazione circa la probabilità di recuperare il proprio credito.
Federico Gavioli
28 Gennaio 2009