l’ente provinciale che, avendo affidato un servizio a un’impresa risultata poi inadempiente nel pagamento dei lavoratori impiegati, corrisponde tali retribuzioni, è tenuto anche ad effettuare le relative ritenute e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione
L’ente provinciale che, avendo affidato un servizio a un’impresa risultata poi inadempiente nel pagamento dei lavoratori impiegati, corrisponde tali retribuzioni, è tenuto anche ad effettuare le relative ritenute e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione. È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n.481/E del 19 dicembre 2008, con la quale l’agenzia delle Entrate risponde all’interpello formulato da una Provincia che, trovandosi nella situazione descritta, riteneva invece di non assumere la qualifica di sostituto d’imposta e, di conseguenza, di dover liquidare gli emolumenti al lordo delle ritenute fiscali. L’obbligazione tributaria, secondo l’ente, sarebbe stata assolta dagli stessi lavoratori nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
La questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate nasce da una istanza di interpello della Provincia che, dopo avere dato in appalto il servizio di pulizia dei propri locali ad un’impresa e successivamente, per l’inadempienza di quest’ultima, ha corrisposto quota parte delle retribuzioni maturate da undici lavoratori impiegati dalla ditta appaltatrice, al fine di assolvere alle obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità solidale gravante sul committente in caso di affidamento in appalto di opere o servizi. Le quote sono state corrisposte dall’istante nel mese di marzo 2008 “al netto delle ritenute fiscali e previdenziali”. Per quanto a conoscenza dell’istante dette ritenute non sono state versate. Per ottenere il completo esonero dalla responsabilità solidale in argomento
L’ente locale in sintesi ritiene che il committente non assuma la qualifica di sostituto di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’impresa appaltatrice e che graverà su questi ultimi l’obbligo di includere le somme percepite nella dichiarazione dei redditi al fine di assoggettarle a prelievo fiscale.
L’orientamento ministeriale
Secondo le Entrate qualunque somma erogata in dipendenza del rapporto di lavoro è imponibile fiscale, a prescindere dal soggetto che la eroga. In materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente l’art. 23, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 dispone: “Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (ora art. 73 del TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico (ora art. 55 del TUIR), o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico (ora art. 51 del TUIR), devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”.
Con riferimento all’istanza, sostiene l’Agenzia delle Entrate,
L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che non si ritiene possa inficiare la conclusione raggiunta l’intervenuta abrogazione dei commi da
Quando alla mancata effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte, l’ente, se ancora possibile, potrà regolarizzarsi ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, del decreto legislativo n. 472/1997.
Federico Gavioli
9 Gennaio 2009