Nel caso in cui il contributo regionale erogato per l’edilizia agevolata da un Comune a un ente pubblico strumentale della Regione non assuma natura di corrispettivo, ma rilevi come movimentazione di denaro, lo stesso è escluso dal campo di applicazione dell’IVA e la convenzione in essere deve essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa. Sono le conclusione a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate a seguito di una istanza di interpello di un ente locale che ha fatto conoscere il proprio orientamento con la risoluzione n. 472/E del 3 dicembre 2008.
Nell’istanza di interpello avanzata il Comune, a seguito dell’emissione di bandi specifici della provincia per la concessione di contributi regionali per l’edilizia agevolata, evidenzia che tra i soggetti beneficiari dei predetti contributi, per la realizzazione di un intervento di recupero di un edificio destinato alla locazione a studenti universitari, è risultato aggiudicatario l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (cd. ERSU). Si chiede a tal proposito quale sia la disciplina fiscale, da adottare al momento dell’erogazione dei contributi, cui assoggettare la registrazione della citata convenzione.
La soluzione delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate dopo aver evidenziato la necessità di una valutazione del caso concreto osserva che i contributi concessi dallo Stato e dagli enti pubblici rientrano nel campo di applicazione dell’IVA se sono elargiti a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive; l’erogazione è invece esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, qualora si configuri come cessione di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni. In conseguenza di questo i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta.
Con riferimento al quesito le Entrate evidenziano che risulta determinante la qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti, in base alle disposizioni ed alle pattuizioni che lo disciplinano. Premesso che detta qualificazione implica una valutazione di fatto riconducibile alle prerogative che l’Agenzia esercita in sede di accertamento, in linea generale il contributo erogato dal Comune sembra non assumere natura di corrispettivo, rilevando come movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Assumendo l’esclusione del contributo dal campo di applicazione dell’IVA, per quanto riguarda il trattamento tributario della convenzione fra gli enti pubblici interessati, ai fini dell’imposta di registro, occorre individuare l’oggetto della convenzione stessa (relativo o meno a prestazioni a contenuto patrimoniale) correlato, secondo le precisazioni fornite con risoluzione n. 108/E del 4 luglio 2001 dell’Agenzia delle Entrate, al presupposto soggettivo dell’ente attuatore dell’intervento e all’attività da esso posta in essere. La citata risoluzione, relativa a finanziamenti esclusi dal campo di applicazione dell’IVA erogati a soggetti pubblici, ha chiarito, ai fini dell’imposta di registro, che “qualora l’incarico sia conferito per l’esecuzione di compiti istituzionali, l’atto relativo non abbia contenuto patrimoniale”. Con specifico riferimento al caso in esame risulta evidente che il finanziamento erogato all’ERSU (Ente Regionale diritto allo Studio Universitario) è diretto all’esecuzione di compiti istituzionali, in quanto finalizzato alla realizzazione dell’intervento di recupero di un edificio adibito alla locazione a studenti universitari, strumentale allo svolgimento del servizio abitativo. Ne consegue che la convenzione di cui trattasi, stipulata fra Comune e ERSU per la realizzazione dell’intervento di recupero della “Casa dello studente”, è soggetta a registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Con riferimento, infine, al trattamento tributario, agli effetti dell’imposta di bollo, della convenzione in commento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in conformità al parere espresso dalla Direzione Regionale, per tale specifico caso evidenziato nell’istanza di interpello non possa applicarsi la norma di esenzione richiamata dall’istante, recata dall’art. 16 della tabella A, all. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, avente ad oggetto gli atti e documenti posti in essere, non da qualunque amministrazione pubblica, ma “da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati”. L’ERSU, infatti, con il quale il Comune istante stipula la convenzione, non rientra tra i soggetti indicati dal citato art. 16 della tabella A, all. B, del DPR n. 642 del
Federico Gavioli
7 gennaio 2009