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Con la direttiva n. 2070/2008 emessa il 27 marzo, Equitalia fornisce indispensabili istruzioni sulle novità introdotte dal decreto "milleproroghe" (Dl. 248/07, convertito dalla L. 51/2008) in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Le società del Gruppo Equitalia potranno estendere la dilazione del pagamento dovuto fino ad un massimo di 72 rate.
La dichiarazione di generale ammissibilità di rateizzazione delle somme iscritte regolarmente a ruolo subisce delle deroghe.
In quest’ultima si legge che “in linea di principio” sono rateizzabili tutte le tipologie di entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo, si puntualizza, poi, che in determinati casi non sarà lecito avvalersi delle procedure agevolative.
Si ci riferisce:
- crediti in riscossione spontanea a mezzo ruolo, ovvero crediti, la cui suddivisione in rate è già stabilita ab origine (es.: Tarsu, multe). In questa ipotesi il ruolo è lo strumento ordinario di pagamento e non deriva da un inadempimento del soggetto passivo;
- Alle somme iscritte a ruolo per il recupero di agevolazioni UE dichiarate illegittime;
- Ai ruoli rateizzati Inps;
- A tutti i crediti considerati non dilazionabili dagli enti creditori.
Sfuggono all’iter procedurale prescritto dalla direttiva anche quei crediti dall’importo inferiore ai 2000 €. Per questi, non è esclusa la rateizzazione ma, al contrario, essa è automatizzata.
Il piccolo debitore, usufruisce di una corsia preferenziale: per l’accesso alla rateizzazione sarà sufficiente una sua autocertificazione e il concessionario sarà sempre tenuto ad accogliere la richiesta.
La concessione della rateazione è subordinata all'accertamento.
L’accertamento del competente funzionario dovrà, allora, essere diretto a verificare la concreta esistenza di:
- una carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- uno stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni di mercato, crisi economiche settoriali, processi di rioriganizzazione, ristrutturazione aziendale);
- la trasmissione ereditaria dell’obbligazione isritta a ruolo;
- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anch’esse relative al pagamento corrente di tributi e contributi;
- la precaria situazione reddituale.
La concessione delle agevolazioni nei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo è soggetta ad ulteriori requisiti precisamente dettati nella direttiva. Il numero massimo di rate è pari a 72 rate e che la singola rata non potrà essere più bassa di Euro 100.
Le rate dovranno poi essere tutte dello stesso ammontare, fatta eccezione per la prima, che dovrà comprendere, altresì, gli interessi di mora, gli aggi di riscossione coattiva, l’iscrizione e la revoca del fermo amministrativo eventualmente iscritto e il diritto di notifica della cartella di pagamento.
Da oggi, i contribuenti non dovranno più inoltrare la loro istanza presso l’Agenzia delle Entrate o presso l’Inps.
La richiesta presentata dal contribuente dovrà avvenire tempestivamente. Si intende fare riferimento ai 60 giorni previsti per la notifica della cartella esattoriale, nonché ai tempi tecnici necessari per la lavorazione degli esiti delle notifiche.
Al momento della presentazione, il contribuente avrà, inoltre, l’onere di indicare un domicilio speciale, mentre l’ufficio destinatario del modello di domanda dovrà consegnare al richiedente una comunicazione di avvio del procedimento, che, come precisa la direttiva, dovrà anche avvenire a mezzo fax o per posta elettronica.
L’attività istruttoria condotta dagli uffici di Equitalia, preliminare all’adozione del provvedimento, differisce a seconda dell’ammontare dell’importo la cui dilazione viene richiesta.
- Per i debiti fino a 2 mila Euro, è sufficiente l’autocertificazione del debitore.
- Per i debiti fino a 10.000 Euro, l’accertamento sarà semplificato.
- Per i debiti fino a 50.000 Euro, saranno effettuati i normali accertamenti.
- Per i debiti oltre i 50.000 Euro, è prevista la presentazione di idonee garanzie: garanzia o polizza fideiussoria, concessione di ipoteca.
A prescindere dal contenuto dell’esito procedimentale, la conclusione dell’istruttoria dovrà essere comunicata e motivata.
In caso di accoglimento della domanda:
- il termine minimo concesso per il pagamento della prima rata dovrà essere di 8 giorni;
- verrà allegato al provvedimento il piano di ammortamento;
- per gli importi superiori ai 50.000 Euro, l’efficacia dell’atto di accoglimento è subordinata alla presentazione della garanzia entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento.
In caso di rigetto della domanda:
- il diniego deve essere preceduto da comunicazione notificata al debitore.
È possibile anche l’accoglimento parziale, purchè adeguatamente motivato.
Si prescrive, infatti, che:
- in caso di ritardo nel pagamento della prima rata, il contribuente decade dal beneficio.
- in caso di ritardo nel pagamento delle rata successive alla prima, il contribuente sarà obbligato a versare gli interessi di mora egli ulteriori costi di aggio.
- in caso di ritardo nel pagamento di due rate di seguito, il contribuente decade dal beneficio e l’importo ancora dovuto è riscuotibile in un’unica soluzione.
Gabriella Casarino
10 Dicembre 2008