Con sentenza n. 27569 del 17 ottobre 2008 (dep. il 20 novembre 2008) la Corte di Cassazione si è occupata delle modalità di accertamento delle cd. Cartiere, ritenendo che l’ufficio debba procedere induttivamente e non analiticamente, alla ricostruzione del reddito.
Fatto e sentenza
La commissione regionale, partendo dal rilievo che la guardia di finanza aveva accertato "l’inesistenza sia di costi che di ricavi e la fittizietà dei fatti gestionali", sostiene che, trattandosi di negozi nulli per illiceità della causa, "il compenso" derivatone costituirebbe reddito "inesistente" a fini fiscali, senza possibilità di distinguere, a tal fine, fra negozio illecito e negozio fittizio; essendo comunque irrilevante la (mancata) presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conclude osservando che "Se la società avesse prodotto reddito sicuramente non sarebbe... fallita".
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria censura tale sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omessa e comunque insufficiente motivazione sull’asserita irrilevanza della distinzione, a fini fiscali, fra negozio illecito e negozio fittizio; e per violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, in materia d’imponibilità di proventi derivanti da fatti o atti illeciti.
I ricorrenti deducono, in particolare, che "come riconosciuto dalla stessa curatela fallimentare... l’attività della Società era stata imperniata su una serie di fatturazioni fittizie sia di acquisti che di vendite volte a far figurare uri aumento del volume di affari per ottenere indebiti rimborsi IVA, sovvenzioni statali a fondo perduto e somme di denaro a mutuo da parte di istituti di credito, comportamenti per i quali gli amministratori sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Locri"; e che "su tali operazioni l’Ufficio ha applicato la regolare tassazione dovuta in base alle poste contabilizzate".
Aggiungono, ancora, che "ai fini tributari le fatture emesse costituivano l’espressione di ricavi la cui omessa dichiarazione comporta l’accertamento di un maggiore reddito di impresa", a prescindere dal fine illecito sottostante, il quale non escluderebbe, contrariamente all’opinione del giudicante a quo, l’obbligo della dichiarazione; che, peraltro, i proventi tratti da attività illecita sono stati positivamente assoggettati ad imposta dalla norma sopra citata e che nessuna conclusione favorevole alla tesi della mancanza di reddito imponibile potrebbe trarsi dal sopravvenuto fallimento della contribuente.
Il ricorso viene rigettato dalla Corte di Cassazione, per le ragioni di seguito espresse.
“La difesa erariale ammette senza mezzi termini - sulla scorta delle indagini condotte dalla guardia di Finanza e d’accordo, peraltro, con la curatela della società contribuente fallita - che l’attività di quest’ultima era consistita essenzialmente nel predisporre una contabilità del tutto fittizia, nelle componenti sia attive sia passive (cfr. par. 5.1), per simulare un volume d’affari inesistente, allo scopo di procurarsi proventi illeciti (indebiti rimborsi IVA, sovvenzioni statali, mutui altrimenti non ottenibili). Tali proventi illeciti - ottenuti (o sperati) attraverso l’artificio di negozi simulati, o comunque nulli per illiceità della causa o del motivo (art. 1418 c.c., comma 2), con le conseguenti false fatturazioni e falsità in bilancio - sono sicuramente imponibili, anche ai sensi della normativa precedente l’entrata in vigore della cit. L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 (Cass. nn. 8990/2007, 23238/2006, 15567/2000, 11148/1996): in questo senso, deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, in quanto sembra negare - sulla scorta di giurisprudenza (non esattamente citata) anteriore alla legge menzionata - l’imponibilità dei profitti tratti da attività illecita, formante anche oggetto di giudizio penale”.
In questa causa, tuttavia, afferma la Corte Suprema “non si discute di tali proventi illeciti (indebiti rimborsi IVA, sovvenzioni statali, mutui altrimenti non ottenibili); tant’è che nessun accenno è fatto alla sussistenza di una delle condizioni di tassabilità di essi, ossia alla mancata sottoposizione degli stessi a sequestro o confisca penale”.
Invero, proseguono i massimi Giudici, “la totale falsità delle risultanze contabili, tale da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso, non ha indotto l’ufficio a determinare il reddito d’impresa in modo sintetico (n.d.r., rectius, induttivo), sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40 e art. 39, comma 2, lett. d)”.
L’accertamento è stato invece operato - secondo quanto è dato conoscere dal ricorso e dalla sentenza - tenendo conto sia dei ricavi dichiarati (ma inesistenti) sia di quelli non dichiarati, desunti dal riscontro di (altrettanto false) fatturazioni.
“Ora, in presenza di una società di capitali non avente altro scopo, apparentemente, se non quello di creare un vortice di false fatturazioni, attive e passive, cioè di porre in essere un’attività meramente cartolare e d’indurre altri a credere erroneamente nell’esistenza di un volume d’affari - d’investimenti, di scambi, di produzione, di lavoro - tale da meritare sgravi, sovvenzioni e concessioni in realtà non dovuti, oggetto dell’imposizione diretta non sono i ricavi - pacificamente inesistenti - risultanti da una contabilità riconosciuta fittizia o ulteriormente desumibili da postazioni passive ugualmente false; se un reddito (illecito) effettivamente esiste, questo potrebbe essere determinato solo sinteticamente, in base ai dati ed alle notizie comunque venuti in possesso dell’ufficio che, in tal caso, è autorizzato a prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”.
Invero, le norme sull’imposizione diretta - ispirate al criterio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.), ragion per cui neppure si ritiene che la dichiarazione del contribuente abbia efficacia negoziale o confessoria (Cass. nn. 4755/2008, 12791/2004, 8153/2003) - non contemplano ipotesi di responsabilità fiscale, per così dire, "oggettiva", indipendente dall’esistenza di un reddito effettivo; “ipotesi che invece si rintracciano nella disciplina di tributi indiretti, come l’IVA (dovuta per l’intero ammontare della fattura, anche se emessa per operazione inesistente: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7) o l’imposta di registro (dalla quale non è dispensato, salvo restituzione, parziale e a determinate condizioni, l’autore di atto nullo o annullabile: D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38)”.
D’altra parte, essendo congegnato il processo tributario come giudizio sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo (Cass. n. 7766/2006), entro i limiti delle motivazioni di questo e delle contestazioni proposte dal contribuente nel ricorso introduttivo, “il giudice tributario, investito del ricorso contro l’accertamento condotto con metodo analitico, non può procedere di sua iniziativa alla determinazione induttiva dell’utile di gestione (nè, tanto meno, dell’eventuale provento illecito), dovendo limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il potere concretamente esercitato dall’ufficio e non potendo sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un potere diverso, di cui sussistano eventualmente le condizioni (Cass. n. 2935/1996; per l’ipotesi inversa, Cass. n. 6112/1999)”.
Le modalità accertative in presenza di cd. cartiere
Per la Corte di Cassazione, in presenza di una cd. cartiera, l’ufficio non può procedere analiticamente ma deve prescindere dalle scritture contabile e accertare il reddito in maniera induttiva.
Tale principio, comunque, è stato già fatto proprio dalla stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 271/E del 21 ottobre 1997, la quale nell’ipotesi specifica di soggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti, si è in presenza di un'organizzazione criminosa diretta a frodare il Fisco, e pertanto invita gli uffici a “procedere nei confronti della cosiddetta cartiera utilizzando lo strumento dell'accertamento induttivo, prescindendo dalle risultanze contabili che rappresentano delle mere finzioni e mirando all'individuazione dell'effettivo profitto tratto dagli organizzatori dell'attività illecita. Ciò in quanto il procedimento induttivo consente un'approssimazione più realistica al reddito conseguito, che normalmente non coincide con l'ammontare dei ricavi rilevati”.
Ai fini reddituali, “in conformità al principio fissato dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, non si farà riferimento ai responsabili legali dell'impresa ma a coloro che hanno effettivamente gestito il traffico delle fatture fittizie, conseguendone un profitto”.
Naturalmente, ai fini Iva, per espressa previsione normativa, confermata nella sentenza in esame, "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" (art. 21, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Si rileva che la stessa circolare n. 271/97 si occupa pure della diversa ipotesi di soggetti utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti, distinguendo l’ipotesi in cui le operazioni siano soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, al fine di esporre un reddito inferiore a quello reale, e l’ipotesi in cui le fatture siano solo soggettivamente fittizie, allo scopo di coprire costi effettivamente sostenuti ma non documentabili.
“Nel primo caso si deve necessariamente procedere alla ripresa analitica a tassazione delle spese fittizie”. Nel secondo caso, pur ritenendo che preliminarmente sia necessario procedere analiticamente, “qualora con tale metodo si pervenga ad un risultato irrealistico sul piano economico, è opportuno procedere ad un accertamento induttivo tenendo conto di tutti gli elementi utili a quantificare un reddito ragionevole ed attendibile. Procedimento quest'ultimo che è legittimato dall'inattendibilità delle scritture contabili, di cui la presenza di fatture fittizie costituisce prova”.
Francesco Buetto
16 Dicembre 2008