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La Cassazione dice si all’impugnabilità dell’estratto di ruolo
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Lo strumento dell'iscrizione di ipoteca assurge a strumento reale di garanzia esercitabile da parte dell’Agente della riscossione direttamente sugli immobili del debitore. Per effetto dell'iscritta ipoteca, l'agente della riscossione diviene creditore ipotecario ex art. 2808 del codice civile, divenendo titolare non solo del diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito, ma anche di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
Non giova, tuttavia, all’Agente della riscossione ipotecare l’intera palazzina condominiale in cui è presente l’unità immobiliare del ricorrente. In particolare, è irregolare la iscrizione ipotecaria eseguita senza l’individuazione dei subalterni catastali relativi alla porzione immobiliare interessata, e ciò in violazione dell’art. 2841 del codice civile. Tale interessante assunto è stato precisato dalla recente sentenza n. 374 del 2 ottobre 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 1.
L’iter logico–giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato:
è bene evidente, pertanto, che il caso a quo, si inquadra nelle disposizioni recate dall’art. 2841 del codice civile, il quale recita tra l’altro che “l’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati”. A tale proposito, seguendo l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 14675 del 2.10.2003), che non si ha motivo di non condividere, in base al quale è stato sancito che “Premesso che l’iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva, e che essa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 c.c., ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità dell’iscrizione ipotecaria”. Conseguentemente, in accoglimento dell’appello, l’iscrizione ipotecaria per la quale si controverte va annullata.
OSSERVAZIONI
A norma dell'art. 2826 c.c., 2939 (recte, art. 2839 c.c.) e art. 2841 c.c., l'iscrizione ipotecaria è nulla qualora le incertezze ed omissioni in essa contenute inducano incertezza nell'individuazione dei beni gravati, fermo restando la natura di pubblicità costitutiva dell'iscrizione ipotecaria, la quale prende grado dal momento della sua iscrizione (art. 2852 c.c.), L’ articolo 2841 del cc disciplina le omissioni, le inesattezze e le incertezze nei titoli o note di iscrizione ipotecaria o e tra le varie ipotesi alternativamente previste (l'omissione o inesattezza può riguardare anche una sola delle indicazioni relative all'immobile gravato previste dall'art. 2826 c.c.: Cass. n. 4421/77), contempla quella della incertezza nella nota, sulla identità dei singoli beni gravati: ipotesi, quest'ultima che comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Spetta alle Commissioni tributarie il controllo sulle modalità di riscossione coattiva demandate al concessionario in tema di iscrizione ipotecaria (si pensi all'ipotesi in cui il concessionario, nonostante lo sgravio della cartella da parte dell'ufficio, non abbia provveduto alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca; si pensi all'ipotesi in cui il concessionario abbia iscritto l'ipoteca su beni di cui il debitore non era più proprietario, atteso che l'ipoteca in tal caso è inesistente ed il creditore ha l'obbligo di cancellarla a sue spese; si pensi all'ipotesi in cui il concessionario, nonostante la sopravvenuta perdita di titolo esecutivo da parte ruolo per effetto del condono ex l. n. 289 del 27 dicembre 2002 non abbia provveduto alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca; si pensi ai frequenti casi di omonimia).
Non è consentito al giudice tributario di accertare se vi sia stato da parte del concessionario o dell'ufficio in tema di iscrizione di ipoteca un comportamento colposo tale che, in violazione della norma primaria del neminem laedere, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo del contribuente. Sussiste la possibilità di chiunque si ritenga leso dall'esecuzione di agire, dopo il compimento dell'esecuzione contro il concessionario per chiedere ex art. 59 del D.P.R. n. 602/1973 nei confronti del concessionario il risarcimento del danno subito; la proponibilità della domanda di risarcimento del danno da chi si ritenga leso dalla procedura esattoriale è condizionata al previo compimento dell'esecuzione stessa (Cassazione, sez. I, sent. N. 7533 del 23 maggio 2002). Il concessionario nelle liti promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa, ex art. 39 del D.lg. n. 112 del 13 aprile
Alla luce della differenza tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale, possono essere configurati , in astratto, a causa dell'uso distorto o illegale dell’ipoteca: a) la lesione della sfera di libera autodeterminazione dell'individuo ossia la sfera d'esplicazione personale (cosiddetto danno esistenziale); b) la lesione della sfera patrimoniale; c) la lesione della sfera biologica (danno alla salute ovvero menomazione della integrità psicofisica); d) la configurazione del danno morale. Un fattore limitante all'espansione eccessiva della risarcibilità del danno non patrimoniale consiste nella necessità della sottoposizione all'onere della prova, da parte di chi che ne chieda il risarcimento, degli elementi che lo giustificano, senza poter dare ingresso ad aprioristici giudizi circa la sua presunta esistenza.
Ioltre, l'imputazione della responsabilità extracontrattuale non consegue al mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione ma richiede anche l'accertamento in concreto della colpa. Gova precisare, infine, che l'accertamento se si versi in tema di inesattezza od invece di incertezza involge una questione di fatto come tale rimessa al giudice tributario del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Angelo Buscema
4 novembre 2008
______________________
ALLEGATO
SEZIONE N...
REPUBBLICA ITALIANA REG.GENERALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°...
UDIENZA DEL....
DI ROMA
riunita con l’intervento dei Signori:
V. PROF. C. Presidente
P. RAG.G. Relatore
L. DOTT. F. Giudice
ha emesso la seguente
sull’appello n. ………….
depositato il …………..
- avverso la sentenza N. …………….
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.
proposto dal ricorrente:
AVV. M. V.
Via ………………………..00191 ROMARM
altre parti coinvolto:
AG.ENT.UFF. ROMA
Via……………….. 00153 ROMA RM
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTO 1999
ALTRO ASSENTE 1997 CASSA NAZ PREV
ALTRO ASSENTE 1999 CASSA NAZ PREV
ALTRO ASSENTE 2002 CASSA NAZ PREV
FATTO
L’avv. M. V. si opponeva alla iscrizione ipotecaria di cui alla cartella esattoriale n. …..notificatagli in data ………………. dalla GERIT Spa, per gli addebiti inerenti sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, l’omesso [pagamento della tassa automobilistica dell’anno 1999 e di contributi ed altri debiti previdenziali. In particolare il ricorrente sosteneva la irregolarità della iscrizione ipotecaria eseguita senza l’individuazione dei subalterni catastali relativi alla porzione immobiliare interessata, e ciò in violazione dell’art. 2841 del codice civile. In sostanza
era stata ipotecata l’intera palazzina condominiale in cui era presente l’unità immobiliare del ricorrente. Inoltre, deduceva l’avvenuta prescrizione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica e l’inesistenza del debito contributivo per intervenuto condono previdenziale.
L’interessato propone appello avverso la sentenza di primo grado, poiché a suo dire illegittima, considerato che la stessa nulla dice in ordine alla sollevata questione della irregolarità della iscrizione a ruolo.
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, si costituita in giudizio chiedendo anzitutto, poiché estranea alla procedura esecutiva, l’estromissione dalla contestazione a qua. Quindi, contesta i motivi di appello del contribuente in quanto infondati in fatto e in diritto.
DIRITTO
In ordine al primo motivo dì censura dell’Ufficio resistente, ritiene il Collegio infondate le relative doglianze, alla luce della sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, n. …………... Infatti nel caso in esame, il contribuente, tra l’altro, ha lamentato la mancata preventiva notifica della cartella esattoriale n. …………………….. alla tassa automobilistica, senza che l’Ufficio finanziario abbia fornito la prova contraria in questa sede.
Ebbene, in tale situazione,
Passando ora al merito della questione dibattuta, è innegabile che la disposta iscrizione ipotecaria ha riguardato l’intero l’edificio condominiale sito in Roma, via…………, distinto in catasto al foglio …., particella …, mentre l’appellante, come si evince dalla copia dell’atto di assegnazione a rogito notaio M. del ………..prodotto in atti, è proprietario esclusivamente nell’ambito della particella suddetta della porzione di fabbricato distinta con il subalterno 1.
E’ bene evidente, pertanto, che il caso a quo, si inquadra nelle disposizioni recate dall’art. 2841 del codice civile, il quale recita tra l’altro che “l’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati”.
A tale proposito, seguendo l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 14675 del 2.10.2003), che non si ha motivo di non condividere, in base al quale è stato sancito che “Premesso che l’iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva, e che essa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 c.c., ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità dell’iscrizione ipotecaria”.
Conseguentemente, in accoglimento dell’appello, l’iscrizione ipotecaria per la quale si controverte va annullata.
Per quanto concerne le spese processuali, le stesse restano compensate tra le parti, in relazione alla peculiarità della materia in trattazione.