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Come abbiamo avuto modo di vedere in un nostro precedente intervento (1), in sede di conversione, l’art. 36, comma 2-bis, del D.L. n. 248 del 31.12.2007, conv. in L. n. 31 del 28 febbraio 2008 – ha consegnato ad Equitalia il potere di concedere la rateazione, aumentando da
Inoltre, non è più necessario che la richiesta di rateazione sia presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, né è più obbligatoria la fideiussione per garantire gli importi superiori a 50 mila euro.
Dopo le prime indicazioni diramate, la struttura centrale di Riscossione ha affrontato in maniera completa l’argomento, attraverso la direttiva del 13 maggio 2008 (DSR/NC/2008/017), che dovrà essere applicata per tutti i debiti, di qualsiasi ammontare e, quindi, anche a quelli di importo superiore a 50.000,00 euro.
Oggi, tuttavia, lo stesso organo centrale ritorna sulla problematica con la direttiva di gruppo DSR/NC/2008/36, prot. n. 7937 del 6 ottobre 2008, fornendo una serie di integrazioni alle istruzioni precedentemente emanate e affrontando, per la prima volta, problematiche di particolare interesse.
Analizziamo le indicazioni oggi diramate, integrandole con le precedenti, ove compatibili.
CARTELLE CON IMPORTI FINO A 5.000,00
Per gli importi fino a 5.000,00 euro è stata prevista una scala gradua tata così schematizzata.
Tabella n. 1
FINO A 5.000,00 EURO | |
Importo del debito |
Numero massimo delle rate (2) |
fino a 2.000,00 euro |
18 rate |
da |
24 rate |
da |
36 rate. |
CARTELLE CON IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00
Per gli importi superiori a 5.000,00 euro, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero da società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.
Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche dovranno evidenziare l'Indicatore delta Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
Tale metodologia dovrà essere applicata, oltre che alle persone fisiche, anche ai titolari di ditte individuali che hanno adottato uno dei regimi fiscali semplificati (regime di contabilita semplificata per le imprese minori; regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali; regime fiscale per i c.d. "contribuenti minimi").
Se l’ammontare del debito di cui si chiede la rateazione è inferiore alla soglia di accesso, l'istanza di dilazione non può essere accolta; se, invece, il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa. Resta fermo che, salvo che in particolari situazioni di comprovata indigenza l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro e il numero massimo di rate concedibili è 72.
Allorchè l'applicazione di tali parametri non consenta la concessione del beneficio il debitore potrà, comunque, accedere al beneficio, per esempio, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente; insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore. Cioè particolari situazioni personali di difficoltà.
Per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorchè l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.
Sia le persone fisiche ed i titolari delle citate categorie di ditte individuali che intendano richiedere la rateazione di importi superiori a 5.000,00 euro, devono allegare all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E..
Società
Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene ricondotto alla capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.
A tal fine, dovrà essere utilizzato l'Indice di liquidità, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, ovvero l’Indice Alfa che individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione.
Tabella n. 2
INDICE DI LIQUIDITA’: (liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti | |
Se l'Indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta. |
Se l’indice di Liquidità sia inferiore a |
INDICE ALFA (debito complessivo/ valore della produzione) x 100. |
Se il valore dell'Indice Alfa è inferiore a 4, la rateazione non potrà essere concessa. Se, invece, il valore dell'indice Alfa è superiore a 4, tale situazione sarà sussistente, in misura crescente al crescere della stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduate in numero massimo di rate concedibile:
- per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate (3).
Qualora, poi, l'applicazione del parametri sopra indicati non consenta l'accesso alla rateazione, l'impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera cosi significativa sulla società o la ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà: improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale; evento imprevedibile provocato da forza maggiore.
Per poter accedere alla rateazione, i soggetti in argomento dovranno allegare alla relativa istanza: un prospetto contenente l'individuazione dell'indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, nonchè degli elementi necessari ai fini del calcolo del valore di tali indici; una visura camerale aggiornata.
Inoltre, dovranno produrre la seguente ulteriore documentazione:
a) per le società a responsabilità limitata dotate dell'organo di controllo contabile, le società per azioni e le società in accomandita per azioni:
copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese;
ovvero, in alternativa
una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c. , risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, comprensiva di tulle le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione precede ed approvata dall'organo di controllo contabile. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, i soggetti in parola dovranno, tuttavia, necessariamente presentare la suindicata relazione economico-patrimoniale in luogo della copia dell'ultimo bilancio;
b) per le società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e prive dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza che l'eventuale relazione economico-patrimoniale deve essere approvata dall'assemblea;
c) per le società cooperative a le mutue assicuratrici:
se sono dotate dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera a);
se si sono avvalse della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2519 c.c., hanno un capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e sono prive dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera b);
d) per le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la copia dell'ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico-patrimoniale, avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), sottoscritta da uno dei soci, per le società di persone, e dal titolare, per le ditte individuali.
Se, poi, l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, tale relazione economico-patrimoniale dovrà essere, invece, sottoscritta dai professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) a b) della legge fallimentare, in quanto rientranti in una delle seguenti categorie: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati o società tra professionisti.
L’ultima direttiva di Equitalia
La nota di Equitalia del 6 ottobre 2008 investe, innanzitutto sia l’Indice di Liquidità che l’Indice Alfa.
In ordine all'Indice di Liquidità, alle voci di bilancio da prendere in considerazione per individuare la liquidità differita, vengono aggiunti gli "altri titoli" di cui alla voce C, III, n. 6 dell'art. 2424 c.c., vale a dire le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, diverse dalle partecipazioni e dalle azioni proprie.
In merito, poi, all'Indice Alfa, dallo stesso prospetto emerge che le voci del valore della produzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei denominatore di tale indice sono, esclusivamente, quelle di cui alla voce A, n. I (ricavi delle vendite e delle prestazioni), n. 3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dell'art. 2425 c.c.
Le istruzioni diramate, comunque, non si applicano ai procedimenti che già si trovano in avanzato stato di lavorazione, salvo che non sia lo stesso contribuente a richiederne l'applicazione.
Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione delle indicazioni preesistenti ai procedimenti già avviati comporti il rigetto dell'istanza, all'interessato dovrà essere preventivamente inviata una comunicazione, nella quale lo stesso dovrà essere informato della possibilità di rideterminare, entro dieci giorni, l'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa sulla base del nuovo prospetto.
ASSOCIAZIONI ED ENTI
La nota appena pubblicata diffusa si sofferma su una serie di enti nei confronti dei quali non erano ancora state date informazioni:
- associazioni riconosciute;
- associazioni non riconosciute;
- fondazioni bancarie ( ad eccezione di quelle liriche);
comitati;
- consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi ed enti ecclesiastici.
Per tali associazioni ed enti, qualora gli importi da rateizzare siano inferiori a 5.000,00 euro, valgono le regole definite con la direttiva n. DSR/NC/2008/017, e riportate nella tabella n. 1, cui si rinvia.
Pertanto, per tali importi, anche con riferimento ai predetti soggetti, la dilazione dovrà essere concessa a semplice richiesta motivata di parte.
Per gli importi superiori a 5.000,00 euro, ai fini della determinazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, devono essere utilizzati l'indice di Liquidità e l'Indice Alfa Tuttavia, calcolati però in forma aggregata, cioè senza la specificazione delle singole voci che li compongono, e riferiti ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione.
Il valore dell'Indice di liquidità e dell'Indice Alfa dovrà essere comunicato da un revisore dei conti, da un consulente del lavoro, da studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci siano avocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all'albo dei revisori dei conti.
Per gli importi fino a 15,000,00 euro, i valori degli indici aggregati potranno essere esposti dallo stesso richiedente nel corpo dell'istanza di rateazione.
Le regole sopra indicate valgono anche per le società di persone, in contabilità ordinaria e semplificata, e per le ditte individuali in contabilità ordinaria, ove la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa dovrà, per il futuro, avvenire in forma aggregata.
Parzialmente diverse, invece, sono le regole per le istanze di rateazione presentate dalle fondazioni liriche, vale a dire da soggetti, dotati di personalità giuridica di diritto privato, che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale.
Fermo restando che, per la dilazione di importi fino a 5.000,00 euro, si devono applicare le regole già viste e riportate nella tabella n. 1, per gli importi superiori a 5.000,00 euro anche per le fondazioni liriche occorrerà fare riferimento all'Indice di Liquidità e all'indice Alfa, determinato in forma aggregata, e riferirsi ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione.
Tuttavia, il prospetto dell'Indice di Liquidità e dell'indice Alfa delle fondazioni liriche dovrà sempre essere approvato, per tutte le richieste di rateazione di importi superiori a 5.000,00 euro dal Collegio dei Revisori, che esercita, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 367/1996, il controllo contabile sulle fondazioni in argomento.
Francesco Buetto
24 Ottobre 2008
(1) BUETTO, Le ultime direttive di Equitalia, in www.ilcommercialistatelematico.it
(2) Il numero massimo di rate cosi individuate deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.
(3) Anche in questo caso il numero massimo di rate cosi individuate dovrà, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.