Incarichi esterni negli enti locali: occorre procedere ad una revisione delle disposizioni regolamentari

di Commercialista Telematico

Pubblicato il 18 settembre 2008

L’art. 46 del dl n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008) interviene nuovamente nella tormentata materia degli incarichi esterni negli enti locali. Infatti, come si ricorderà, il legislatore ha più volte tentato di delinearne una disciplina organica, dapprima con il dl n. 168/2004 (decreto taglia-spese), poi con la legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), poi con la legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), poi ancora con il dl n. 223/2006 (decreto Bersani) e, da ultimo, prima della manovra estiva, con la legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

Ora, il citato art. 46 opera una riscrittura dell’art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, introducendo rilevanti correttivi alla disciplina generale.

Infatti si prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a.      l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordi­namento, all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deter­minati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministra­zione conferente;

b.      l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c.       la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d.      devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Per gli enti locali vale, però, un ulteriore elemento di legittimità: infatti gli incarichi, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo se riconducibili ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi dell’organo consiliare dell’ente, approvati ai sensi dell’art. 42, comma 2, del tuel 267/2000.

E’ possibile prescindere dal requisito della specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equipollente), nell’ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando, comunque, anche per queste fattispecie, l’obbligo dell’amministrazione conferente di accertare il requisito della maturata esperienza nello specifico settore.

Le innovazioni prodotte dalla manovra estiva interessano anche l’aspetto sanzionatorio, dal momento che viene stabilito che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre gli enti sono chiamati ad operare una revisione del regolamento di cui all’art. 89 del tuel 267/2000, in quanto la nuova versione dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, riformulata dall’art. 46 del dl n. 112, prevede che le norme regolamentari dovranno disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazioni, mentre il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio di previsione.

Per quanto riguarda, infine, le materie escluse dalla disciplina generale, le disposizioni regolamentari non trovano applicazione nelle materie, come l’appalto di lavori o di beni/servizi, di cui al dlgs 163/2006 (codice degli appalti), ed anzi, non dovrebbero rientrare nella previsione normativa generale anche “gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione” (su questo punto si veda deliberazione Corte Conti Sezione Controllo Calabria, n. 183/2008).

 

Matteo Esposito

18 settembre 2008