Il D.L. n. 112/2008, in corso di conversione, ha previsto, nell'ambito della programmazione dell'attività di controllo per il prossimo triennio (2009, 2010 e 2011), l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.
Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.
In forza di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e dall'art. 63 del D.P.R. n. 633/72,
L'Agenzia delle entrate e
Ai fini della realizzazione del piano ed in attuazione della sinergia comuni-Amministrazione finanziaria, ai comuni è demandato il compito di segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
Infatti, il comma 11 dell’art. 83 del D.L. n. 112/08 assegna ai Comuni un posto di rilievo nell’applicazione del redditometro prevedendo che “[…] ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della di cui all’art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 […] i Comuni segnalano all’agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza”.
Il fatto che a tale attività partecipi pure
Infatti, per l’effettuazione di tali accertamenti, generalmente, gli uffici finanziari utilizzano, invece, il questionario e successivamente notificano l’avviso di accertamento, defibinibile in adesione ex art. 6 del D. lgs n. 218/97, con le sanzioni ridotte però solo ad 1/4.
In pratica, se l’atto di accertamento è corretto e il contribuente ha interesse a definirlo lo stesso rilievo godrà di sanzioni diverse a secondo di chi lo constata.
L’accertamento della capacità di spesa
Il metodo di controllo sintetico segue il ragionamento dell’uomo della strada: ma se quello fa l’operaio come può permettersi la barca?
La spesa per consumi o investimenti attinenti alla sfera privata della persona fisica, costituisce indizio e/o elemento per confezionare un sintetico.
Trattasi, quindi, di posizioni soggettive caratterizzate dall’esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva incongruenti con i redditi dichiarati.
Ripetiamo: se il mio reddito è di 20.000 € annui non mi posso permettere l’autovettura di grossa cilindrata, anche se pagata a rate.
L’art. 38, comma 4, del D. P. R. n. 600/1973 permette quindi all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
LA NORMA: ART. 38 D.P.R. n.600/73 |
1.Omissis 2.Omissis 3.Omissis 4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art.39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggio reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta. 5. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (parole sostituite alle precedenti "nei cinque precedenti" dall'art.2, comma 14-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n.248, in vigore dal 3 dicembre 2005. Ai sensi dell'art.2, comma 14-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n.248, la disposizione ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dal 3 dicembre 2005). 6. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggio reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. 7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art.10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertabile sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. 8. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art.32, primo comma, nn.2), 3) e 4). |
Appositi decreti ministeriali hanno stabilito le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta (il D.M. 29 aprile 1999 per i bienni 1994-1995 e 1996-1997; il D.M. 10 settembre 1992, successivamente modificato dal D.M. 19 novembre 1992, e sostituito dal D.M. 21 settembre 1999 per il biennio 1998 - 1999; il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2005, per l’aggiornamento del biennio 2000 – 2001; il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005, per l’aggiornamento del biennio 2002-2003; il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005, per l’aggiornamento del biennio 2004-2005; il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007, per l’aggiornamento del biennio 2006-2007).
Gli elementi indicativi di capacità contributiva, inclusi nella Tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, e a quella oggi aggiornata con il Provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2007, rilevano come disponibilità da parte del contribuente persona fisica.
L’art. 1 del D.M. fa, infatti, riferimento alla “disponibilità di beni e servizi di cui all’art. 2, secondo comma del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”, restando “ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare ……anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma
La circolare n. 27/7/2648 del 14.8.1981 invitava gli uffici a valutare “altri indici significativi della condizione reddituale……..come, ad esempio, il mantenere i figli in scuole private di alto costo, l’abitare in affitto in appartamenti con alto canone di locazione, compiere crociere o altri viaggi dispendiosi, etc”.
I beni e servizi si considerano “nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”, rimanendo “esclusi i beni ed i servizi relativi esclusivamente ad attività di impresa o ad attività professionale che, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione della capacità contributiva della persona fisica che ne ha la disponibilità” ( art. 2, comma 1, del D.M. 10.9.1992).
Come difendersi
La circolare n. 101/E del 30 aprile
Lo stesso documento di prassi del 1999 segnala, altresì, “come lo strumento dell'accertamento sintetico assuma una particolare utilità per la determinazione dei redditi nei confronti dei soggetti coinvolti in fenomeni di criminalità organizzata e dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto comunque acquisiti”.
In ordine alla cd. prova contraria, la citata circolare n. 101/1999 evidenzia, “in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalità degli ascendenti. Tale prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l'invito di comparizione previsto, ai fini dell'accertamento con adesione, dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 218 del 1997.
Quindi, sia prima che dopo (meglio prima) all’avviso di accertamento, il contribuente può dimostrare di essere in grado permettersi la barca, per esempio (un disinvestimento patrimoniale per la vendita di un appartamento).
Si ricorda che sempre
Se il marito ha un reddito elevato mentre la moglie ha un reddito basso è evidente che il Suv della moglie sia compatibile con il reddito familiare.
Se è vero che in sede di accertamento sintetico (1) si realizza una inversione dell'onere della prova, che passa sul contribuente, è pur vero che la prova contraria può essere fatta valere dal contribuente con qualsiasi mezzo.
La circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, proprio nell’ottica del nuovo redditometro, evidenzia che nella selezione dei soggetti “particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto:
- la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;
- per converso, attraverso l’analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere l’accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio”.
In conclusione, “non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell’ambito delle c.d. famiglie fiscali, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’evasione”.
Viene quindi ancora una volta sottolineata la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente.
La circolare n. 49/2007, nel riprendere sostanzialmente le precedenti istruzioni operative, invita gli Uffici ad esaminare “la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di: redditi esenti; redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio: - utilizzo di finanziamenti; - utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; - utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate); - utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale”.
Concetta Pagano
2 agosto 2008
(1) Cfr. ANTICO-CARRIROLO-FUSCONI-TUCCI-ZAPPI, L’accertamento fiscale, Il Sole24ore, Milano, 2008.