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4 settembre 2012
Novità fiscali del 4 settembre 2012: proroga per l’invio Uniemes al 7 settembre
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19 luglio 2011
Rassegna sindacale & previdenziale del 19 luglio
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4 agosto 2008
Contratti di lavoro: Confcommercio e Confercenti – accordo del 18 e 23 luglio 2008
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Il 29 luglio 2008 le Organizzazioni datoriali hanno stipulato un accordo per il rinnovo del Testo unico Contrattuale in qualità di CCNL per i dipendenti degli Studi professionali. In merito si riportano le tabelle retributive e si espongono le novità basilari.
Decorrenza e durata: l’accordo avrà decorrenza e durata dall’1 maggio 2008 al 30 settembre 2010.
Retribuzioni: definiti i nuovi aumenti retributivi in vigore dalla decorrenza contrattuale sopra esposta:
TABELLA RETRIBUTIVA STUDI CONFEDERTECNICA
Livelli |
Minimi al 01/07/2006 |
Minimi al 01/05/2008 |
Minimi al 01/10/2008 |
Quadri (ex 1S) |
1.767,69 |
1.844,03 |
1.889,83 |
1 |
1.564,34 |
1.631,85 |
1.672,36 |
2 |
1.362,58 |
1.421,40 |
1.456,69 |
3S |
1.263,93 |
1.318,44 |
1.351,14 |
3 |
1.252,82 |
1.306,60 |
1.338,87 |
4S |
1.215,00 |
1.267,07 |
1.298,32 |
4 |
1.169,39 |
1.219,41 |
1.249,42 |
5 |
1.090,54 |
1.137,10 |
1.165,03 |
Per effetto del ritardo occorso nella stipula del nuovo accordo, e visto il superamento della prima decorrenza economica al 1° maggio scorso, le parti stabiliscono che con la busta paga del mese di luglio 2008 verranno erogati gli arretrati delle mensilità precedenti con l’assorbimento dell’eventuale IVC corrisposta fino a concorrenza della stessa.
Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto a 8 scatti triennali. La tabella seguente riporta gli importi degli scatti in cifra fissa per ciascun livello d’inquadramento:
Livelli |
Importi |
Quadri (ex 1S) |
29,70 |
1 |
25,78 |
2 |
22,57 |
3S |
20,31 |
3 |
17,22 |
4S |
15,68 |
4 |
13,90 |
5 |
11,88 |
Gli importi relativi agli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. La decorrenza degli scatti parte dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità. Nel caso di passaggio di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito aggiornando il numero degli scatti maturati in quel momento.
La previdenza integrativa aggiorna le percentuali di adesione; il contributo da destinare al Fondo PREVIPROF dal 1° settembre 2008 segue misure, termini e modalità di seguito elencate:
1. il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al Fondo sarà pari all’1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR;
2. la quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 euro per ogni dipendente, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e euro
3. la contribuzione minima a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente fissata allo 0.25%, viene elevata allo 0,55%, di cui 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR;
4. ai lavoratori con prima occupazione iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando dal momento dell’adesione al fondo.
Assistenza sanitaria supplementare
a) Soggetti beneficiari della Assistenza sanitaria supplementare sono tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel CCNL.
b) Finanziamento della Cassa: dalla data di stipula del CCNL le quote a carico dei datori di lavoro sono fissate in:
§ 13 euro mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario con decorrenza dal mese di iscrizione;
§ 24 euro una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.
Dette somme non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali, e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera; in caso di un dipendente con più rapporti part-time sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.
I lavoratori con contratto a tempo determinato non effettueranno alcun versamento per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.
c) Modalità di versamento: la quota una tantum di 24 euro, e il versamento dei 13 euro mensili dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate nel Regolamento CADIPROF presente nel sul sito www.cadiprof.it.
Periodo di prova: i limiti massimi del periodo di prova che non possono essere superati sono:
Livelli |
GG di calendario |
Quadri e 1 |
180 |
2 |
120 |
3S e 3 |
90 |
4S e 4 |
75 |
5 |
45 |
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.
I termini di preavviso, in giorni di calendario, sono: