Manovra estate 2008: a seguito del maxiemendamento cambia la definizione dei Processi Verbali di Constatazione (emessi a fine verifica da parte della G.d.F.)
Come è noto, l’art. 83, comma 18, del D.L. n. 112/2008, ha introdotto, nell’ambito del D.Lgs. n. 218/97, dopo l’art. 5, l’art. 5-bis, titolato “ Adesione ai verbali di constatazione” con lo scopo dichiarato di anticipare i tempi di definizione delle pendenze e di conseguenza abbreviare i tempi fra il constatato e il riscosso.
LA NORMA |
“Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
La nuova disposizione – che trova applicazione per i pvc consegnati dal 26 giugno 2008 in poi - si rivolge alle attività di accertamento rilevanti ai fini delle imposte dirette ed IVA.
Il comma 2 precisa che “L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna ( ex notifica) del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo
Il beneficio si applica solo nel caso di integrale definizione del verbale - ovviamente per quanto attiene ai rilievi concernenti le imposte dirette e l’IVA – che deve intervenire entro 30 giorni dalla consegna e non più dalla notifica del verbale medesimo, per effetto delle modifiche introdotte dal maxiemendamento.
VANTAGGI | |
“ In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale”. | |
Ulteriore riduzione (un ottavo) delle sanzioni rispetto a quanto previsto per l’accertamento con adesione (un quarto) e/o l’acquiescenza di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997 |
L’eventuale pagamento rateale è possibile senza garanzia fideiussoria |
MODALITA’ PROCEDURALI A REGIME |
L’ufficio delle Entrate competente dispone di 60 giorni di tempo per notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7 dello stesso decreto. |
MODALITA’ PROCEDURALI PROVVISORIE |
In sede di prima applicazione il termine per la comunicazione dell’adesione da parte del contribuente è prorogato al 30 settembre 2008. Parimenti, il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale relativo ai pvc consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è prorogato al 30 giugno 2009. |
VERSAMENTO DELLE SOMME |
Il versamento delle somme dovute in forza della sottoscrizione dell’atto di adesione deve avvenire entro i venti giorni successivi alla data di redazione dell’atto stesso, distintamente per ciascuna annualità d’imposta oggetto di definizione, applicandosi anche a tale forma di definizione le disposizioni contenute nell’art. 8, del D.Lgs. n. 218/1997 |
PERFEZIONAMENTO |
L’atto di adesione si perfeziona e, quindi, acquista efficacia solo al momento del pagamento, ex art. 9 del D.Lgs. n.218/97. |
PAGAMENTO ON LINE | |
Per effetto dell’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006, è stato introdotto l’obbligo, per i titolari di partita IVA, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Sul punto sono stati diffusi chiarimenti da parte delle Entrate con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 e con la circolare n.30/E del 29 settembre 2006. | |
a) direttamente, attraverso due diverse modalità: 1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni; 2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia ( questo metodo di pagamento, consente al contribuente di pagare attraverso Internet con il Modello F24, per il tramite di una banca, anche senza l'apertura di un conto corrente personale, utilizzando, per esempio, il conto intestato ad un professionista o ad un soggetto terzo, cliente della banca). |
b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel, attraverso due distinte modalità: 1. per mezzo degli intermediari abilitati che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/1998, art.3, comma 3, - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel; 2. per mezzo dei soggetti che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane. |
Per gli intermediari abilitati è stato istituito il cosiddetto “F24 cumulativo” che consente la contemporanea effettuazione delle operazioni di pagamento cumulative per una molteplicità di contribuenti (di regola, clienti dell'intermediario). In particolare, l'intermediario deve essere previamente ed espressamente autorizzato dal cliente a comunicare le coordinate bancarie di quest'ultimo all'Amministrazione finanziaria e alla effettuazione di operazioni bancarie con addebito sul conto dello stesso cliente. Per tali tipologie di versamento occorrono tre distinte operazioni: · predisposizione da parte dell'intermediario dei Modelli F24 di ciascun cliente ; · selezione dei modelli e loro inserimento nel Modello F24 cumulativo, congiuntamente alle coordinate bancarie di ciascun contribuente; · invio dei dati all'Agenzia delle entrate, tramite il servizio Entratel. |
MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE |
Il contribuente che, avendone fatta preventiva richiesta, riceve la notifica “dell’atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo |
19 luglio 2008
Francesco Buetto