Come è noto la cd. Manovra d’estate 2006 aveva inciso profondamente sui comportamenti dei prrofessionisti. In particolare, l'art. 35, comma 12, del D.L.n.223/06 aveva modificato l'art. 19 del D.P.R.n.600/73, in ordine alle scritture contabili degli esercenti arti e professioni, prevedendo l’obbligo di tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per l’attività professionale.
Sul punto, la circolare n. 28/2006 allora pubblicata a chiarimento della norma aveva precisato che – “tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973)”.
Tuttavia né il dettato normativo né il documento di prassi citato disponevano l’obbligo di tenuta di un conto “dedicato” esclusivamente alla professione, per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute e per il versamento dei compensi riscossi.
Così, sullo stesso conto potevano comunque affluire operazioni miste, cioè quelle personali e quelle afferenti l'esercizio dell'arte o della professione, senza che ciò potesse irritare i verificatori.
Inoltre, sempre attraverso la cd. Manovra d’estate 2006 - nuovo comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. n. 600/73 – è stato disposto l’obbligo di riscossione dei compensi mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico) e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro.
In ordine al limite dei 100 euro, il comma 12-bis, dell'art. 35, inserito in sede di conversione del provvedimento, ha previsto che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008.
Dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.n.223/06) e fino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi potevano essere incassati in contanti è stato fissato in 1.000 euro.
Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite era stabilito in 500 euro.
Le critiche mosse da più parti avevano portato il legislatore a riscrivere il dettato normativo della cd. Manovra d’estate 2006: il comma 69 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (legge n.296/2006) ha garantito un differimento graduale nel tempo degli obblighi di tracciabilità dei compensi ad artigiani e professionisti.
Infatti, all’art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è stato sostituito, prevedendo che:
- il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del D.P.R.n.600/73, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009;
- dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della Finanziaria – 1° gennaio 2007 - e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro;
- dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.
Con una sola mossa, l’art. 32, del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 dà scacco matto: è, infatti abrogata la tracciabilità dei pagamenti.
Viene quindi cancellato l’obbligo tanto inviso ai professionisti.
Inoltre, viene aumentato ( più del doppio), da
Anche il limite di assegni bancari e postali in forma libera, prima fissato a 5.000 euro dal D.Lgs n. 231/2007, sale ora a 12.500.
Inoltre, per gli assegni in forma libera viene meno l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro.
Sale sempre a 12.500 euro ( fino a ieri 5.000 euro) il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Il nuovo legislatore ha quindi cambiato strada, forse anche perché i limiti imposti alla tracciabilità dei pagamenti erano stati aggirati con i pagamenti in nero?