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Riforma della Giustizia tributaria – COMUNICATO STAMPA
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La cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento è da considerare illegittima e quindi nulla.
L’importante principio è contenuto nella recente sentenza n. 230/1/08 depositata il 21 maggio 2008 emessa dalla Commissione tributaria regionale Lazio (Sez. 1) in cui viene affermato in modo innovativo che - in conformità a quanto statuito dalla ordinanza n. 377/07 della Corte Costituzionale -, gli atti dei concessionari della riscossione “devono tassativamente indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento” (1).
L’art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento. Successivamente a detta previsione normativa contenuta nello Statuto del contribuente i giudici delle leggi (2) hanno disposto la manifesta infondatezza della questione di legittimità in merito alla sollevata questione di legittimità dell’art. 7, comma 2, lettera a), legge n. 212/00, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione "devono essere tassativamente indicare, fra l’altro, il responsabile del procedimento".
Su detta questione è intervenuto il legislatore che, uniformandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con l’art. 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto Milleproroghe) legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che a decorrere dal 1° giugno 2008 le cartelle esattoriali devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione, nonché quello di emissione e notificazione della cartella stessa.
Nella fattispecie in esame la società ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e
I giudici della Commissione tributaria regionale, nel ritenere preliminarmente che la cartella di cui trattasi è stata notificata entro i termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, hanno seguito il seguente iter logico-giuridico. Sul tema in esame
In effetti in precedenza dottrina e giurisprudenza si erano mostrati concordi nel ritenere che la cartella non poteva essere annullata per mancata sottoscrizione, atteso che l’art. 25 del d.P.R. n. 602/73 prevede che la cartella deve essere conforme al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, il quale non richiede la sottoscrizione come elemento essenziale dell’atto (3).
Ciò posto, i giudici di tributari nella fattispecie in esame, al fine di verificare se vi fosse eventuale contrasto tra detta recente normativa e quanto statuito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000 che sancisce la irretroattività delle disposizioni tributarie, hanno ritenuto che le norme contenute nello Statuto del contribuente, anche non avendo rilevanza costituzionale, rivestono una importanza particolare nell’ambito della legislazione tributaria, considerandole di grado superiore rispetto ad altre norme vigenti in detta materia.
Per quanto precede gli stessi giudici hanno sancito la disapplicazione della norma contenuta nel citato 4-ter atteso il contrasto di quest’ultima con quella a forza privilegiata dello Statuto del contribuente ed hanno ritenuto che le disposizioni retroattive richiamate dalla legge n. 31/2008 debbano essere disattese in quanto in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e irretroattività, così come stabiliti dalla legge n. 212 del 2000 (Cfr. CTR Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 720/39 del 2007).
Enzo Di Giacomo
7 giugno 2008
(1) Contra Cfr. CTP Bolzano, Sez. I, 31 marzo 2008, n. 73. L’obbligo per il concessionario di apporre sulla cartella il nome del responsabile del procedimento opera per i ruoli emessi a decorrere dal 1° giungo 2008, giusta quanto disposto dall’art. 36, comma 4-ter, legge n. 31/2008, che ha recepito i suggerimenti contenuti nell’ordinanza n. 377/07 della Corte Costituzionale.in conformità
(2) Corte Cost. Ord. 9 novembre 2007, n. 377.
(3) Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 6 marzo 2208, n. 16/E. Si afferma che sulla base della giurisprudenza del Tar e Consiglio di Stato gli atti privi dell’indicazione del responsabile del procedimento sono tuttora validi.