Sospensione degli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi in pendenza di controversie: le istruzioni delle Entrate
PREMESSA Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legge n. 59/2008
(1) entrato in vigore il 9 aprile 2008, ha introdotto nel processo tributario una dettagliata normativa (articolo 47-bis, Dlgs n. 546/1992) per la concessione della sospensione giudiziale degli atti di recupero, degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, al fine di permettere l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni adottate in merito dalla Commissione europea, siano essi sostanziali (di recupero/ingiunzione) o tipici della riscossione (cartelle di pagamento).
L'ultimo comma ha abrogato espressamente l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del DL n. 10/2007, che già consentiva la sospensione giudiziale di alcuni atti di recupero per aiuti di Stato ben individuati.
PRASSI
Orbene, la circolare n. 42/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate in merito alle controversie per le quali trova applicazione il nuovo citato art. 47-bis, D.Lgs. n. 546/1992 ,denota i seguenti capisaldi:
ü Gli Uffici devono presentare alle CTP istanze di riesame dei provvedimenti di sospensione già concessi prima del 9 aprile 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 59/2008). Le Commissioni tributarie competenti riesaminano i provvedimenti cautelari dei procedimenti pendenti operando una valutazione fondata sui nuovi presupposti e limiti stabiliti dal decreto, che ha ristretto i casi in cui il giudice tributario può disporre la sospensione cautelare delle procedure di recupero.
ü La sospensione può essere disposta quando sussista un pericoloso danno economico irreparabile per il beneficiario dell'aiuto, accompagnato da almeno uno dei seguenti presupposti:
- gravi motivi di illegittimità delle decisioni di recupero;
- evidente errore nell'individuazione del soggetto;
- evidente errore nel calcolo della somma da recuperare.
L'articolo 47-bis prevede che non può, in ogni caso, essere accordata la sospensione:
- se il richiedente la misura cautelare, avendone facoltà, non abbia tempestivamente impugnato, ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, la decisione comunitaria alla base del recupero
- se, pur in presenza di detta impugnazione, non sia stata avanzata richiesta di sospensione cautelare, ovvero se tale misura interinale sia stata rigettata dalla adita Corte di giustizia.
ü Occorre la dimostrazione del pericolo nel ritardo, ossia che l'esecuzione dell'atto determini, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio imminente e irreparabile di natura patrimoniale in capo al ricorrente.
ü Ai sensi del comma 4 dell'articolo 47-bis, la definizione nel merito delle relative controversie deve concludersi entro sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione cautelare.
ü Il provvedimento interinale adottato dal giudice è, in ogni caso, destinato a perdere i propri effetti con lo spirare del termine previsto per l'esame del merito, indipendentemente dalla circostanza che la causa giunga o meno a sentenza. In tal caso il giudice, prima della cessazione di efficacia della sospensione, su istanza di parte e rivalutati i presupposti, può disporne la proroga per un ulteriore periodo non eccedente i sessanta giorni
ü Non è applicabile la cosiddetta sospensione feriale dei termini processuali che la legge n. 742/1969 ordinariamente dispone per l'arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre. Il termine di sessanta giorni previsto per la conclusione della causa nel merito subisce, invece, una opportuna sospensione nel caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ipotizzata grave illegittimità della decisione di recupero.
ü Le disposizioni degli ultimi commi del nuovo articolo 47-bis sono tutte finalizzate ad accelerare i tempi della decisione e, per espressa previsione normativa, sono applicabili anche al grado d'appello:
- il comma 5 prevede la deliberazione della sentenza in camera di consiglio con la rilevante novità della lettura del dispositivo in udienza, sotto comminatoria di nullità
- il comma 6 stabilisce un termine, che potrebbe definirsi di natura "sollecitatoria", poiché prevede il deposito della sentenza entro quindici giorni dall'udienza
- l'ultimo comma dispone, ma unicamente per il grado d'appello, il dimezzamento di tutti i termini processuali, con esclusione di quello previsto per l'impugnazione (articolo 51, Dlgs 546/92).
Dott. Angelo Buscema
8 Maggio 2008
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Nota
Art. 2. del Dl 59/2008 (G.U. 9.4.2008)
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero",
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
8. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
9. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
ALLEGATO
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 29/04/2008 n. 42
Oggetto:
Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 – Introduzione dell'articolo 47-bis nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Testo:
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Presupposti della sospensione
3.1. Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero
3.2. Evidente errore nella individuazione del soggetto
3.3. Evidente errore nel calcolo
3.4. Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile
3.5. Coordinamento con l'articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992
4. Trattazione nel merito
5. Giudizio di appello
6. Disciplina transitoria
7. Vigilanza sul rispetto dei termini
8. Abrogazione della normativa precedente
9. Adempimenti degli Uffici
9.1. Monitoraggio delle istanze di riesame e dei relativi esiti
1. Premessa
Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (di seguito: decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 84 del 9 aprile
I commi 2 e 3 dell'articolo 2 contengono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e di attuazione della nuova disciplina, mentre il successivo comma 4 prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
L'articolo 12 del decreto fissa l'entrata in vigore delle norme in esso contenute "il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", vale a dire il 9 aprile 2008.
Tenuto conto delle predette disposizioni, con la presente circolare si forniscono istruzioni agli Uffici in ordine alle controversie per le quali trova applicazione il nuovo articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
2. Ambito di applicazione
Con l'inserimento, nel D.Lgs. n. 546 del 1992, del citato articolo 47-bis, il legislatore ha previsto una disciplina, a carattere speciale, delle controversie aventi ad oggetto gli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (di seguito: decisione di recupero).
Al riguardo si osserva che, in base all'articolo 14, paragrafo 1, del predetto Regolamento n. 659/1999, "Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali,
Il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo 14 stabilisce che "il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione".In proposito,
Occorre rammentare a tale proposito che, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, l'applicazione delle procedure nazionali è soggetta alla condizione che queste ultime consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività sancito precedentemente dalla giurisprudenza (v.sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 12; 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 24, e 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punti 32-34)." (Corte di giustizia CE, sentenza del 5 ottobre
Al fine di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero, il legislatore ha quindi introdotto, con l'articolo 2 del decreto, una disciplina speciale della sospensione giudiziale degli atti di recupero di aiuti di Stato e della definizione delle relative controversie innanzi alle Commissioni tributarie, prevedendo in particolare delle condizioni specifiche al verificarsi delle quali l'Organo giurisdizionale può concedere la sospensione.
Si precisa che il termine "atto volto al recupero" si intende riferito a tutti gli atti o provvedimenti emessi al fine del recupero di un aiuto di Stato dichiarato illegittimo, comprendendovi, quindi, anche gli atti tipici della fase di riscossione rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, la cui sospensione e', parimenti, disciplinata dalle norme in commento.
3. Presupposti della sospensione
I commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 individuano le condizioni in base alle quali
I presupposti per la concessione della misura cautelare in esame sono i seguenti:
- la presenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero la sussistenza di un evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato ovvero di un evidente errore nel calcolo della somma da recuperare, nei limiti di tale errore;
- il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile conseguente all'esecuzione dell'atto.
Per espressa previsione normativa, il requisito sub b) deve sussistere cumulativamente con almeno uno dei requisiti individuati sub a).
3.1. Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero
Il comma 1 dell'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 individua,tra i presupposti dell’atto impugnato, i gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero. La previsione della "gravità" dei motivi comporta che, in sede di sussistenza del presupposto in esame,
In proposito,
Nel valutare i gravi motivi,
Se ravvisa la sussistenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, il Collegio provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia, formulando contestualmente la richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del Regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991 e successive modifiche, sempre che la questione di validità dell'atto comunitario non sia stata già rinviata alla Corte europea (articolo 47-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992).
I gravi motivi richiesti dalla norma in commento devono sostanziarsi in evidenti ragioni di fatto e di diritto, dettagliatamente specificate dal Giudice tributario. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, "il giudice nazionale non può limitarsi a proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per l'accertamento della validità del regolamento, ma deve precisare, al momento di concedere il provvedimento urgente, i motivi per i quali esso ritiene che
Con separata ordinanza,
L'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 47-bis stabilisce che l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, proposta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero, non può in ogni caso trovare accoglimento se:
- la parte istante, pur avendone facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non ha proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- la parte istante abbia proposto impugnazione ai sensi del citato articolo 230 del Trattato, senza tuttavia richiedere la sospensione della decisione di recupero ai sensi del successivo articolo 242;
- la sospensione della decisione, richiesta ai sensi del predetto articolo 242 del Trattato, non e' stata concessa.
Al riguardo si segnala che, secondo
che avrebbe potuto impugnare la decisione della Commissione, non può contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Ammettere infatti che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione comunitaria eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all'art. 230, quinto comma, CE (v., in tale senso, sentenze 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punti 17 e 18, e 15 febbraio 2001, causa C 239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I-1197, punto 37) ." (Corte di giustizia, sentenza 5 ottobre 2006, causa C-232/05, Commissione/Francia, punto 59).
3.2. Evidente errore nella individuazione del soggetto
Un altro dei presupposti che - sempre unitamente al periculum in mora - consente la concessione della misura cautelare e' l'evidente errore nell'individuazione del soggetto destinatario dell'atto di recupero.
L'erroneità nell'individuazione del soggetto chiamato alla restituzione deve emergere prima facie, ossia allo stato degli atti e senza che sia necessaria alcuna indagine o apprezzamento coinvolgente il merito.
La necessità che l'errore emerga da elementi di immediata percezione trova, infatti, la sua base normativa nell'aggettivo "evidente" che la norma in commento ha utilizzato per la caratterizzazione dell'errore idoneo a fondare un provvedimento di sospensione.
L'evidenza dell'errore, tuttavia, non può ridursi alla mera constatazione dell'avvenuta eccezione da parte del ricorrente, ma necessita di una valutazione in ordine alla concreta sussistenza dell'errore, sebbene l'accertamento svolto dal Giudice tributario in tale fase processuale è comunque limitato a un esame sommario degli atti.
In definitiva, la circostanza che l'errore sia connotato dai caratteri dell'evidenza e che si manifesti all'esito di un'indagine di natura sommaria, quale è quella esperita in sede cautelare, circoscrive la
ricorrenza di tale presupposto ad ipotesi di discrasie oggettive palesi.
3.3. Evidente errore nel calcolo
L'errore di calcolo è solo quello facilmente rilevabile dagli
elementi indicati dall'Ufficio nell'atto di recupero.
Più specificamente, si tratta del caso in cui l'importo complessivamente preteso dall'Ufficio sia superiore a quello risultante dalla liquidazione delle singole voci poste a base del recupero; tale incongruenza deve essere frutto di un palese errore di calcolo.
Con riferimento all'"evidenza" dell'errore si rimanda a quanto chiarito al precedente punto 3.2.
Si precisa che la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato fondata sull'errore di calcolo può essere disposta solo nei limiti dell'errore invocato.
3.4. Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile
Per espressa previsione normativa, la sussistenza di almeno uno dei presupposti indicati sub lettera a) dell'articolo 47-bis in commento deve essere necessariamente accompagnata dalla dimostrazione del pericolo nel ritardo.
In proposito si osserva che il cosiddetto periculum in mora costituisce un requisito comune a tutti i provvedimenti di natura cautelare.
La sospensione dell'atto di recupero e', quindi, possibile solo in caso di accertato "pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile", che deve sostanziarsi nel pericolo concreto, effettivo ed immediato di un danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto e non suscettibile di un successivo ristoro in presenza di una decisione definitiva favorevole all'istante.
In particolare, il pregiudizio deve essere così rilevante ed irreversibile da richiedere - nelle more dell'emanazione della sentenza di merito - l'immediato intervento del Giudice e la concessione della misura cautelare.
L'accertamento in ordine a tale presupposto, che l'istante deve provare con elementi certi ed univoci, non può essere sommariamente limitato all'entità dell'importo richiesto, quindi apportato a soli criteri quantitativi, ma deve tener conto anche degli elementi soggettivi, della complessiva situazione patrimoniale ed aziendale del richiedente, nonchè della sottesa finalità del recupero che trova radice nelle determinazioni comunitarie.
Può, inoltre, essere oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto dal contribuente successivamente alla pubblicazione della decisione di recupero.
Si ricorda, al riguardo, che il paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento n. 659/1999 prevede che siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le decisioni con le quali
Tale pubblicità consente la tempestiva diffusione e conoscenza della illegalità dell'aiuto e potrà, quindi, consentire ai soggetti interessati, entro un ragionevole arco temporale e nei limiti delle risorse disponibili, l'adozione delle usuali tecniche contabili o di gestione aziendale volte a precostituirsi le idonee riserve finanziarie per fronteggiare eventi caratterizzati dalla prevedibilità.
Infatti, poichè il recupero dell'aiuto di Stato risponde ad esigenze sopranazionali consistenti nel ripristino della situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione dell'aiuto stesso, alla decisione di recupero adottata dalla Commissione europea segue inevitabilmente la procedura di recupero in ambito nazionale.
Tali esigenze sopranazionali rendono evidente come il presupposto del "pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile" debba essere valutato con estrema attenzione, adottando criteri oggettivi e soggettivi, onde pervenire ad una corretta determinazione che, pur non tralasciando le esigenze di effettiva tutela del singolo, non sia di ostacolo ad una immediata ed effettiva azione di recupero.
3.5. Coordinamento con l'articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-bis, "Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario".
Al riguardo, si rinvia a quanto chiarito nella circolare n. 98/E del 23 aprile
Si precisa, tuttavia, che non trovano applicazione nelle controversie in esame le disposizioni del comma 3 del citato articolo 47, che prevedono la facoltà per il Presidente di concedere con decreto, in casi di eccezionale urgenza, la sospensione inaudita altera parte.
Il legislatore, inoltre, non ha richiamato le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo
Infine, in relazione al comma 8 dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si ricorda che la disposizione richiamata prevede la revoca dell'ordinanza di sospensione in caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della emanazione.
In proposito, il legislatore ha precisato che nelle controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero in esame rilevano anche le ipotesi di mutamento del diritto comunitario.
4. Trattazione nel merito
I commi 4 e 5 dell'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplinano la trattazione nel merito.
Al riguardo si sottolinea che la concessione della sospensione dell'esecutivita' dell'atto impone una piu' rapida definizione del giudizio.
Pertanto, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la definizione nel merito delle relative controversie deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione.
L'ordinanza di sospensione perde efficacia trascorsi sessanta giorni dalla sua emanazione. Tuttavia, su istanza di parte,
Condizioni per la conferma dell'ordinanza sono la verifica della sussistenza dei medesimi presupposti richiesti per la concessione della sospensione, illustrati al precedente punto 3.
Il terzo periodo del citato comma 4 stabilisce che per i termini in esame non trova applicazione la sospensione feriale, prevista dal 1 agosto al 15 settembre dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Nelle ipotesi in cui
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 47-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, le controversie relative agli atti di recupero in esame sono discusse in pubblica udienza. Al termine della discussione, il Collegio delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente, quindi, redige e sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di nullità.
La sentenza va depositata nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo (articolo 47-bis, comma 6 del D. Lgs. n. 546 del 1992). E' compito del Segretario far risultare l'avvenuto deposito mediante apposizione della firma e della data, provvedendo immediatamente a darne comunicazione alle parti.
5. Giudizio di appello
Il comma 7 dell'articolo 47-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992 dispone che le controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali, aventi ad oggetto gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella trattazione.
Inoltre, tutti i termini del giudizio di appello, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
Il legislatore ha altresì previsto l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6 del predetto articolo 47-bis, anche ai giudizi innanzi alle Commissioni tributarie regionali.
Per effetto del rinvio alle disposizioni sopra richiamate:
- non opera la sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della citata legge n. 742 del 1969;
- sono sospesi i termini processuali nell'ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione della legittimità della decisione di recupero, disposto dalla Commissione tributaria regionale ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo delle Comunità europee;
- la trattazione nel merito della controversia avviene in pubblica udienza, con deliberazione in camera di consiglio e lettura immediata del dispositivo in udienza, a pena di nullità;
- la sentenza deve essere depositata nei quindici giorni successivi alla lettura del dispositivo e immediatamente comunicata alle parti dal Segretario della Commissione tributaria regionale.
6 Disciplina transitoria
Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto disciplina gli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel caso in cui l'esecutività dell'atto finalizzato al recupero di aiuti di Stato illegali sia stata oggetto di sospensione giudiziale.
La normativa transitoria, rendendo palese la finalità di accelerazione dei procedimenti volti al recupero degli aiuti, dispone che tali controversie devono essere definite nel merito nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile 2008, data di entrata in vigore del decreto.
La disposizione in esame appare formulata nel pieno rispetto ed in perfetta sintonia con i principi comunitari in materia, che impongono l'immediata ed effettiva azione di recupero degli aiuti di Stato illegali, non ostacolata dalle procedure previste dalla normativa nazionale (cfr. sul punto il tredicesimo considerando del citato Regolamento del Consiglio n. 659/1999).
L'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto stabilisce che