Rateazione degli avvisi bonari da controllo formale

di Francesco Buetto

Pubblicato il 8 aprile 2008

            Come è noto, la Finanziaria 2008 – art. 1, comma 144 - ha esteso la rateazione anche agli avvisi bonari.

            Evidenziamo subito che la rateazione degli avvisi bonari resta in capo agli uffici finanziari dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che il cd. Milleproroghe, nella stesura finale, in sede di conversione, non ha toccato le disposizioni appena introdotte dalla Finanziaria 2008.

            In particolare, l’art. 1, comma 144, della L. n. 244/2007, dopo l'art. 3 del D.Lgs. n. 462/97, ha inserito l’art. 3-bis - (Rateazione delle somme dovute), con cui è stato disposto che le somme dovute per la liquidazione e per il controllo formale di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 1, sono rateizzabili secondo lo schema che segue.

 

LE NOVITA’

Importi

Numero rate

Modalità

superiori a 2 mila €

max 6 rate trim.di pari importo

Automatica

superiori a 5 mila €

Max 20 rate trim.trali di pari importo

Automatica

non superiori a 2 mila €

max 6 rate trim. di pari importo

concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente – che deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione - , nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

superiori 50 mila €

Max 20 rate trim.trali di pari importo

è necessaria idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, e successive modificazioni (1).

 

Il mancato rispetto dei pagamenti

 

            Nell’ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata, l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto naturalmente quanto versato, è iscritto a ruolo.

            Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

            La decadenza dal beneficio della rateazione non dà la possibilità di accedere alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del citato D.P.R. n. 602/73.

 

Ulteriori indicazioni

 

            La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della rateazione è eseguita entro il 31.12. del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

 

Disciplina particolare

 

            Una particolare disciplina è prevista per le somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

            Le disposizioni sopra indicate trovano applicazione – senza istanza - anche alle somme da versare, superiori a 500 € , a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

            Per gli importi fino a 500 € è invece necessaria la presentazione dell’istanza e la valutazione da parte dell’ufficio della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

            Anche in questo caso, la decadenza dal beneficio della rateazione non dà la possibilità di accedere alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del citato D.P.R. n. 602/73.

            Diverse sono, inoltre, le decorrenze fissate dal legislatore per le disposizioni relative alla rateazione degli avvisi bonari si applicano in maniera diversa a secondo del periodo d'imposta:

a) per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2006, per le somme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 (liquidazione della dichiarazione);

b) per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2005, per le somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma  1, del D.Lgs. n. 462/1997 (controllo formale);

c) per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2004, per le somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'art. 17 del T.U. n. 917/86 (redditi sottoposti a tassazione separata), salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'art. 21 del medesimo T.U.  (altri redditi tassabili separatamente), per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2005.

 

            Il software per calcolare la rata su misura è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Francesco Buetto

8 Aprile 2008



NOTE

(1) In alternativa, a garanzia delle somme dovute, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del T.U. n. 131/86. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del C.P.C., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D. 16.3.1942, n. 267, e successive modificazioni, restando sempre a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.

In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre..