Con circolare n. 23 del 19 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate ha invitato gli Uffici periferici e le Direzioni regionali a proseguire la coltivazione del contenzioso pendente sulla validità o meno della definizione di cui all’art. 9-bis, in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima.
Analizziamo le indicazioni diramate.
Breve excursus normativo
Come è noto, l’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 consentiva la definizione degli omessi e dei tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate attraverso il pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi ovvero, in caso di tardività, esclusivamente degli interessi, senza applicazione delle sanzioni amministrative (30 per cento, così come previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97).
Le ipotesi, sostanzialmente disciplinate dal citato dettato normativo erano due e legate all’ipotesi del mancato versamento:
1) le violazioni non avevano ancora dato luogo all'iscrizione a ruolo (comma 1), e la definizione avveniva attraverso il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione, ovvero, nel caso in cui l'importo da versare fosse superiore a 3.000 euro (per le persone fisiche) o a 6.000 euro (per gli altri soggetti), rateizzando l'eccedenza, maggiorata degli interessi legali, in tre rate di pari importo;
2) le violazioni erano state già iscritte a ruolo (comma 2), e gli importi dovuti dovevano essere pagati alla scadenza della cartella di pagamento.
Successivamente, l'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha permesso la definizione anche delle imposte e delle ritenute dovute alla data del 1° gennaio 2004, mediante il versamento entro il 16 aprile 2004, con le stesse modalità prima richiamate (sempre senza sanzioni).
La circolare n. 22/2003
In ordine alle problematiche connesse alla rateazione, le Entrate con la circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, punto 7.3, hanno affermato che "In considerazione della peculiarità della definizione in esame, il beneficio della disapplicazione delle sanzioni compete solo per effetto dell'integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateazione, dopo che si è provveduto all'integrale pagamento delle rate".
Tale considerazione deriva dal fatto che il 9-bis, a differenza di quanto disposto per altre forme di condono, non prevede che la sanatoria sia efficace anche nell'ipotesi di tardivo o omesso versamento di una o più rate successive alla prima.
Tale differenza rispetto ad altre definizioni agevolate previste dalla Finanziaria per il 2003 viene giustificata dalla Circolare n. 23/2008 “ dalla circostanza che nel caso dell'art. 9-bis si sanano versamenti già tardivi o omessi, violazione punita, come già detto, con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo non versato o versato tardivamente”.
In proposito, nella circolare n. 36/E del 9 agosto 2005 è stato precisato che "ai versamenti dovuti a seguito dell'istanza di definizione ex art. 9-bis non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997".
Le Entrate, inoltre, ravvisano ulteriore conferma di tale tesi nel comma 44 dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, il quale, al primo periodo, dispone che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008, mentre nel secondo periodo del predetto comma 44 tiene distinta la sanatoria di cui all'articolo 9-bis, stabilendo che "la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'art. 9-bis della citata legge n. 289 del 2002" deve essere effettuata entro la medesima data del 31 dicembre 2008.
Proprio in ordine al secondo periodo del comma 44 dell'art. 37 del DL n. 223 del 2006, è intervenuta la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, disponendo che ove i versamenti relativi alla definizione di cui all’art. 9-bis non abbiano condotto alla integrale definizione dei debiti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, “il legislatore ha individuato lo stesso termine del 31 dicembre 2008 per la notifica delle cartelle di pagamento dei debiti d'imposta che non hanno formato oggetto di definizione ".
Il pensiero della giurisprudenza
La giurisprudenza di merito ha spesso accolto le eccezioni dei contribuenti, ritenendo comunque valida la sanatoria in questione anche nel caso in cui le rate successive alla prima non siano state pagate, considerato che le rate successive alla prima possano essere recuperate tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/73 (ovvero i giudici hanno ritenuto - nei casi di ritardato od omesso versamento delle rate successive alla prima - applicabile la sanzione al 30 per cento delle somme non versate, oltre agli interessi, mentre in altri casi hanno ammesso l'applicabilità dei soli interessi, con esclusione della sanzione).
I Giudici di merito hanno legato la definizione dei versamenti ex art. 9-bis con quella prevista per le altre tipologie di condono di cui alla legge n. 289 del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16), “ sostenendo che la definizione agevolata ex articolo 9-bis in commento non può discostarsi dalla predetta disciplina, secondo la quale l'omesso versamento delle rate successive alla prima, entro le date prescritte, non determina l'inefficacia del condono”.
L’indirizzo di parte della giurisprudenza di merito è stato però smentito dalla giurisprudenza di legittimità:
· con ordinanza n. 6370 del 2006 riguardante un caso di definizione di lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002,
· con sentenza n. 18353 del 31 agosto 2007, pronunciandosi con specifico riferimento all'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002,
Prosegue, quindi, il contenzioso, pur sé la sentenza della cassazione da ultimo citata – n. 18353/2007 – costituisce e un precedente di peso per gli uffici finanziari.
Francesco Buetto
22 Aprile 2008